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Dettaglio provvedimento

PG (Numero / Anno) 194101  /   2022

Proposta (Tipo / Numero / Anno) DDPRO  /   6483  /   2022

Repertorio (Tipo / Numero / Anno) DD  /   5888  /   2022

Unità di riferimento Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Data esecutività 26/04/2022

Data pubblicazione 26/04/2022

Oggetto SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RILASCIO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI (COSIDDETTI "H - HANDICAP").

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IL DIRETTORE


Vista la delibera di Giunta P.G. n. 298747/2012 con cui sono state approvate le “Disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni H-Handicap e per la realizzazione di nuove piazzole riservate ai titolari dei medesimi” in cui, tra l'altro, al punto 2 delle Disposizioni è riepilogata la certificazione sulla base della quale sono rilasciati i contrassegni, di validità quinquennale o determinata in misura inferiore, stanti le disposizioni vigenti (art. 188 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/92 e dell’art. 381 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92);

Dato quindi atto che:

- la certificazione necessaria per la concessione del contrassegno H-Handicap è rilasciata dall’U.O. Medicina Legale dell'Azienda USL di Bologna e, fatta salva la possibilità di ottenerla previa prenotazione dell'apposita visita presso i punti CUP, in ottemperanza all’art. 4 del D.L. n. 5/12 è anche rilasciata, qualora ne sussistano i requisiti, nel corso della visita per il riconoscimento dell'invalidità (ex Legge n. 102/99). Tale certificazione, in cui è specificato il periodo di durata del contrassegno (quinquennale o inferiore) non occorre per ciechi assoluti e “ventesimisti” (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo), per cui è stata riconosciuta sufficiente la presentazione del certificato di riconoscimento di cecità ex L. n. 382/70;

- per coloro a cui è stata riconosciuta durata quinquennale il contrassegno è rinnovato previa presentazione di richiesta corredata del certificato del medico curante (che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio), mentre coloro a cui è stata riconosciuta durata inferiore ai cinque anni, alla scadenza devono nuovamente sottoporsi a visita dall’U.O. Medicina Legale dell'Azienda USL di Bologna, che determina in caso positivo la durata del nuovo permesso. Tale certificazione non occorre per ciechi assoluti e “ventesimisti” (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo).

Considerato che, stante l'emergenza sanitaria collegata al contagio da Coronavirus a partire dal 18 marzo 2020 si sono disposte proroghe della scadenza dei contrassegni H - Handicap, ultima per tempo vigente quella fissata con determinazione dirigenziale registrata al P.G. n. 59556/2022, ai sensi della L. 159/2020 e D.L. 221/2021, che proroga al 29 giugno 2022 la validità di tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti "H - handicap") rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza tra il 18 marzo 2020 ed il 28 giugno 2022. Tale proroga è stata estesa alle targhe (massimo 2) collegate a contrassegni “H – handicap”, con scadenza tra il 18 marzo 2020 ed il 28 giugno 2022, di cui siano titolari residenti in altro Comune che, nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni, siano necessitati a transitare nel Comune di Bologna (previa comunicazione di tali targhe secondo modalità e limiti stabiliti, rinvenibili sul sito del Comune di Bologna all'indirizzo https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/accesso-sosta-ztl-disabili-non-residenti). Tali proroghe hanno inteso consentire, a coloro che presentino grave difficoltà di deambulazione, di effettuare spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

Viste le note registrate con P.G. n. 125707/2022 e n. 133529/2022, con le quali il Direttore facente funzioni della U.O. Medicina Legale e Risk Management dell'Azienda Usl di Bologna ha chiesto ai Comuni afferenti all’Ausl di Bologna, di adottare misure semplificanti ai fini di accelerare le pratiche necessarie per il rilascio e il rinnovo dei contrassegni “H – handicap”, posto che lo strascico del lungo periodo di emergenza pandemica (non ancora terminato) con le conseguenti limitazioni alle visite in presenza ed i ritardi che si sono via via accumulati non consentono di poter dare una risposta immediata ai cittadini con grave difficoltà nella deambulazione. Tali misure consistono nell'accoglimento di certificazioni ulteriori e diverse da quelle sinora previste,

Ritenuto quindi opportuno, anche a seguito di diretta interlocuzione con il Direttore facente funzioni della U.O. Medicina Legale e Risk Management dell'Azienda Usl di Bologna:

a) prevedere il rilascio di contrassegno “H – Handicap”, oltre che previa presentazione di richiesta corredata della certificazione già indicata al punto 2 delle “Disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni H-Handicap e per la realizzazione di nuove piazzole riservate ai titolari dei medesimi”, anche su presentazione dei seguenti documenti:

- verbale di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’art. 20 L 3 agosto 2009 n.102) attestante condizioni di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità e deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 E 508/88 – CODICE 7)”, oppure attestante “invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (l. 18/80 e 508/88 - codice 16)”, o ancora attestante “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”;

- verbale per l'accertamento dell'handicap (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 – Legge 03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”;

- verbale per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12 marzo 1999 – DPCM 13 gennaio 2000) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”.

Nei casi indicati, qualora il verbale non preveda una data di revisione, la durata del contrassegno è quinquennale, calcolata a partire dalla data di visita indicata sul verbale. Il rinnovo avrà luogo previa richiesta corredata di certificazione del medico curante.

Nel caso in cui nel verbale sia invece indicata una data di revisione, il contrassegno avrà validità pari all'ultimo giorno del mese indicato per la revisione. La data di revisione prevista nel verbale non può essere antecedente la data di presentazione della richiesta di contrassegno.

La stessa documentazione, se redatta in data anteriore ai due anni, sarà sottoposta alla U.O. Medicina Legale e Risk Management per valutazione;

b) dal 30 giugno 2022 e solo fino al 31 marzo 2023 i contrassegni H-Handicap con validità inferiore ai cinque anni (cd. HO), prorogati al 29 giugno 2022 come da determinazione dirigenziale P.G. n. 59556/2022, sono rilasciati previa presentazione di richiesta corredata del certificato del medico curante, attestante il persistere delle condizioni sanitarie di ridotta capacità di deambulazione, per un periodo di 12 mesi (calcolati a partire dalla data di rilascio di tale certificato). In alternativa sono rilasciati previa richiesta corredata della documentazione indicata alla lettera a).

Sentito in proposito anche il Comandante della Polizia Locale;

Dato, inoltre, che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessora alla Nuova mobilità, infrastrutture, vivibilità e cura dello spazio pubblico, valorizzazione dei beni culturali e Portici Unesco, Progetto impronta verde e parchi urbani, Valentina Orioli.

Visti l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna.

Visto il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.


DETERMINA


1) di prevedere il rilascio di contrassegno “H – Handicap”, oltre che previa presentazione di richiesta corredata della certificazione già indicata al punto 2 delle “Disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni H-Handicap e per la realizzazione di nuove piazzole riservate ai titolari dei medesimi”, anche su presentazione dei seguenti documenti:

- verbale di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’art. 20 L 3 agosto 2009 n.102) attestante condizioni di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità e deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 E 508/88 – CODICE 7)”, oppure attestante “invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (l. 18/80 e 508/88 - codice 16)” o ancora attestante “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del dpr 495-1992)”;

- verbale per l'accertamento dell’handicap (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 – Legge 03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”;

- verbale per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12 marzo 1999 – DPCM 13 gennaio 2000) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”.

Nei casi indicati, qualora il verbale non preveda una data di revisione, la durata del contrassegno è quinquennale, calcolata a partire dalla data di visita indicata sul verbale. Il rinnovo avrà luogo previa richiesta corredata di certificazione del medico curante.

Nel caso in cui nel verbale sia invece indicata una data di revisione, il contrassegno avrà validità pari all'ultimo giorno del mese indicato per la revisione. La data di revisione prevista nel verbale non può essere antecedente la data di presentazione della richiesta di contrassegno.

La stessa documentazione, se redatta in data anteriore ai due anni, sarà sottoposta alla U.O. Medicina Legale e Risk Management per valutazione.

2) dal 30 giugno 2022 e solo fino al 31 marzo 2023 che i contrassegni H-Handicap con validità inferiore ai cinque anni (cd. HO), prorogati al 29 giugno 2022 come da determinazione dirigenziale P.G. n. 59556/2022, sono rilasciati previa presentazione di richiesta corredata del certificato del medico curante, attestante il persistere delle condizioni sanitarie di ridotta capacità di deambulazione, per un periodo di 12 mesi (calcolati a partire dalla data di rilascio di tale certificato). In alternativa sono rilasciati previa richiesta corredata della documentazione indicata alla lettera a).







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