Premesso che:
- l'articolo 159, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito Codice della Strada) prevede che "gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari";
- che l'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (di seguito Regolamento) stabilisce che "il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del Codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile";
Rilevato che:
- l'attuale concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 215 del Codice della Strada, nel territorio del Comune di Bologna, è in scadenza e si rende necessario avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio citato, per la durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- la concessione del servizio di cui sopra è prevista nell’ambito del Programma biennale acquisti di beni e servizi 2023-2024, da ultimo aggiornato con deliberazione consiliare del 20.02.2023, DC/PRO/2023/3, Rep. DC/2023/9, Pg n. 113734/2023, con CUI S01232710374202300018;
- che con Delibera di Giunta P.G. n. 385190/2023 del 30/05/2023 sono state aggiornate le tariffe per il servizio rimozioni dei veicoli;
Dato atto che:
- il Capo Area Sicurezza Urbana integrata, previa definizione degli aspetti di merito necessari per la selezione dell'aggiudicatario e con istanza motivata, ha richiesto che la procedura di gara, ancorché sottosoglia comunitaria, fosse gestita come procedura aperta dalla U.I. Gare e Appalti dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti in quanto ritenuta la più idonea a soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione, ad assicurare una più ampia partecipazione degli operatori economici, nonché una maggiore apertura al mercato, in conformità ai principi enunciati nell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.
Visto che:
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 388299 del 31/05/2023, esecutiva dal 31/05/2023, sono stati approvati il Progetto del servizio, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del d. lgs. n. 50/2016, il capitolato e i relativi allegati, parte integrante della documentazione di gara (Allegato A: Tariffe di rimozione veicoli; Allegato B: tariffe per la custodia dei veicoli; Dati personale per clausola sociale);
- con medesima determinazione è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella persona del dott. Romano Mignani, Direttore del Settore Polizia Locale;
Rilevato che, sulla base della documentazione approvata emergono i seguenti elementi caratterizzanti la procedura:
- il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, atteso che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera, nonché rilevata la preponderanza degli aspetti tecnico organizzativi e gestionali del servizio, la cui efficacia dipende in misura decisiva dalla qualità del progetto;
- si ritiene opportuno gestire la gara in un lotto unico, date le caratteristiche del servizio oggetto della concessione, in quanto le attività di recupero, trasporto e custodia dei veicoli sono funzionalmente interdipendenti, pertanto l’una non può trovare applicazione senza l’altra;
- l’importo netto della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad euro 1.362.110,00, mentre il valore globale stimato della concessione, comprensivo del rinnovo, è pari ad € 2.724.220,00; gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari ad euro 0 (zero);
- l'offerta economica sarà espressa come un aumento unico percentuale, in rialzo rispetto all'aggio fissato pari al 5% nel capitolato, da corrispondere all'amministrazione trimestralmente e calcolato sull'ammontare delle tariffe di rimozione introitate al netto dell’IVA;
- i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante per l’intero periodo sono in misura corrispondente all’85% del valore complessivo della concessione;
- la concessione ha durata biennale con facoltà di rinnovo per un periodo di pari durata, e le risorse necessarie per il rinnovo saranno impegnate solo nell'eventualità in cui questo venga disposto alla scadenza del contratto;
- vista la complessità della concessione e considerata la necessità di presentare relazione e offerta tecnica, si è ritenuto di mantenere, per la presentazione delle offerte, i termini ordinari.
- non sono previsti requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria;
- sono stabiliti i criteri di valutazione delle offerte, nonché la ripartizione dei punteggi tra l'aspetto qualitativo e l'aspetto economico: punti 85 per l'offerta tecnica e punti 15 per l'offerta economica;
- è stabilito di applicare la clausola sociale, come dettagliatamente descritto nel Progetto del servizio;
- in applicazione di quanto disposto dall’art. 105, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, non si ravvisano limiti al subappalto, fermo restando quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
Dato atto che:
- nel progetto è presente un refuso, nella tabella relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con riferimento al primo criterio, di tipo tabellare, in cui il punteggio massimo attribuito sarà di 20 punti e non di 30 come riportato per mero errore materiale come inequivocabilmente evincibile da tutti gli altri elementi presenti e concordanti;
- sussistono pertanto tutti gli elementi per indire una procedura aperta sottosoglia, da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- la spesa per il contributo gara dovuto all'ANAC a carico della stazione appaltante trova copertura nell'impegno costituito con determinazione dirigenziale P.G. n. 683556/2022 del 19/10/2022;
- alla procedura di gara di cui all’oggetto è stato attribuito dal sistema di monitoraggio gare dell’Autorità nazionale anticorruzzione – SIMOG, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 9858937C2D;
- l'Autorità di gara per il presente procedimento è l'avv. Maria Pia Trevisani, quale dirigente della U.I. Gare e Appalti preposta allo svolgimento della procedura di gara;
- con il presente provvedimento si approva il disciplinare di gara e che lo stesso, pur trattandosi di una concessione e di importo sottosoglia, per quanto compatibile, è redatto in conformità allo schema del bando-tipo n. 1 predisposto dall'ANAC con delibera n. 332/2022 e pubblicato in G.U. n. 181 del 04/08/2022;
Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
il D.Lgs. n. 50/2016;
D E T E R M I N A
- di avviare la procedura aperta sottosoglia per l'affidamento in concessione del servizio di di rimozione e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’art. 215 del D. Lgs. 285/1992 - Codice della Strada -, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con durata biennale e valore netto stimato di Euro 1.362.110,00 (gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze si stimano pari ad euro zero), e valore globale stimato, comprensivo di eventuale rinnovo per un periodo di pari durata, pari ad € 2.724.220,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, sulla base di quanto stabilito nel progetto e capitolato speciale d'appalto con relativi allegati, approvati con determinazione dirigenziale dell'Area Sicurezza Urbana integrata - Corpo di Polizia Locale P.G. 388299/2023 del 31/05/2023;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, il Disciplinare di gara redatto, per quanto compatibile, in conformità allo schema del bando-tipo n. 1 predisposto dall'ANAC con delibera n. 332/2022 e pubblicato in G.U. n. 181 del 04/08/2022;
- di dare atto che il servizio di cui alla presente procedura non comporta spese per l'amministrazione comunale;
- di dare atto che la spesa per il contributo dovuto all'ANAC è contenuta nei limiti dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale P.G. n. 683556/2022 del 19/10/2022;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la presente gara è il dott. Romano Mignani, Direttore del Settore Polizia Locale, come risulta dalla sopra citata determinazione dirigenziale P.G. n. 388299/2023, mentre le funzioni di Autorità di gara per la scelta del contraente sono svolte dall'Avv. Maria Pia Trevisani, in qualità di Dirigente della U.I. Gare e Appalti;
- di dare atto che con l'aggiudicatario si procederà alla stipula di apposito contratto di concessione, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione.