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Dettaglio provvedimento

PG (Numero / Anno) 221173  /   2021

Proposta (Tipo / Numero / Anno) DDPRO  /   6667  /   2021

Repertorio (Tipo / Numero / Anno) DD  /   6236  /   2021

Unità di riferimento Politiche abitative

Data esecutività 14/05/2021

Data pubblicazione 14/05/2021

Oggetto FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: CONCESSIONE  DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL' ART. 6 DEL NUOVO PROTOCOLLO D' INTESA , APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. PROPOSTA DG/PRO/2020/358 – N.REP. DD/2020/317 – P.G. 540568/2020

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IL RESPONSABILE


Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale progr. 238/2014 - P.G. 285095/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, era stato attivato un sistema coordinato di interventi di tipo economico, per ridurre il disagio socio economico di famiglie, dimoranti in abitazioni di proprietà e in locazione, attraverso l'impiego di risorse finanziarie finalizzate all'erogazione di specifici contributi economici e trasferite dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna, nonché con risorse proprie del Comune di Bologna;

- la misura in oggetto costituiva la naturale prosecuzione di quella analoga in favore di locatori in situazione di sfratto per morosità, gestita dalla Provincia di Bologna in virtù del previgente Protocollo firmato in data 27 novembre 2013, la quale si sostanziava in un contributo, in parte a fondo perduto ed in parte sotto forma di accesso ad un prestito bancario garantito, finalizzato all'estinzione del debito contratto dall'inquilino verso il proprietario dell'immobile;

- con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 23 luglio 2014 n. 1279 (di seguito anche DGR) erano state ripartite le risorse destinate alla suddetta finalità ai Comuni capoluogo e ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla deliberazione Comitato Interministeriale Programmazione Economica 13 novembre 2003 n. 87/03, era stata trasferita ai Comuni anche la competenza della loro gestione;

Visti:
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 avente ad oggetto: "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124. Riparto annualità 2016";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 agosto 2017- Riparto annualità 2017;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2018- Riparto annualità 2018;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019 – Riparto annualità 2019;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020 – Riparto annualità 2020;

Dato atto che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale ( di seguito DGR) progr. n. 2079/2016 del 5 dicembre 2016 era stato concesso al Comune di Bologna un contributo di euro 1.020.119,84;
- con DGR n. 1730 del 6 novembre 2017 era stato concesso l'importo di euro 275.464,96;
- con DGR n. 1871 del 12 novembre 2018 era stato concesso un ulteriore contributo di euro 889.290,96 e stabilito anche che sia le risorse trasferite agli Enti beneficiari con tale atto, sia le eventuali economie già nella disponibilità degli enti beneficiari, relative alle risorse trasferite negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, potevano essere gestite per le medesime finalità fino al 31/12/2020;

Dato atto inoltre che:
- i criteri per la realizzazione della misura sono stati esplicitati in un Protocollo d’Intesa , rinnovato per più anni ed aggiornato sulla base delle norme nazionali nel frattempo introdotte a cui hanno aderito, oltre al Comune di Bologna , anche il Tribunale di Bologna, la Regione Emilia Romagna, i Comuni della Provincia di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna, l’ACER di Bologna, l’Ordine degli Avvocati di Bologna, i Sindacati e le associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini;

il Comune di Bologna con deliberazione della Giunta n. proposta DG/PRO/2020/358 – n. rep. DG/2020/317 – P.G.540568/2020 ha, da ultimo, aderito al Protocollo d’Intesa che è stato sottoscritto in data 5 febbraio 2021 (in atti)e che ha durata fino al 31 dicembre 2021. Tale Protocollo ha confermato i criteri e le modalità applicati negli anni precedenti per la concessione dei contributi disciplinati dai diversi articoli;

- la DGR n. 1236 del 28/09/2020 ha stabilito che le eventuali economie relative alle risorse trasferite negli anni precedenti , già nella disponibilità degli enti beneficiari e da utilizzare per le finalità del Fondo, possono essere gestite fino al 31/12/2021;

Tutto ciò premesso,

Rilevato che:
- l'art. 2, comma 1, del sopraindicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ha definito la morosità incolpevole come la "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare", dovuta ad una delle cause declinate al comma 2 dello stesso articolo;
- l'art. 3 ha definito i criteri per l'accesso ai contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, che i Comuni devono verificare;

Visto l'art. 3 del Protocollo d'intesa che disciplina l'accesso alla misura - da parte degli inquilini - quando ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del già citato Decreto, attraverso la procedura nello stesso articolo specificata;

Rilevato che, ricorrendo i presupposti, un inquilino ha presentato istanza per l'accesso al contributo per la morosità incolpevole (agli atti del settore), secondo i criteri di cui all' art. 6 del nuovo Protocollo, riguardanti le misure per il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile nei Comuni ad alta tensione o disagio abitativo;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti, con determinazione DD/2021/5335 - P.G. 185861/2021 il richiedente é stato dichiarato ammissibile ad un contributo;

Di tale ammissibilità era stata data comunicazione all'interessato al fine di provvedere alla stipula dell'accordo tra il locatore ed il conduttore, costituente condizione necessaria per l'erogazione del contributo ammesso, secondo quanto previsto allo stesso articolo 6;

Preso atto della stipula dell' accordo fra le parti (agli atti del settore);

Ritenuto, pertanto, di approvare la concessione di un contributo di euro 2.580,00 in favore del suddetto richiedente;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto al medesimo art. 6, il contributo concesso al richiedente sarà erogato, in rate trimestrali posticipate, direttamente al proprietario, previa richiesta del medesimo che attesti, di volta in volta, la perdurante occupazione dell'alloggio da parte dell'inquilino;

Visto l'atto di delega di funzioni P.G. 433182/2020;

Dato atto che della presente determinazione è data informazione all'Assessore alla Casa, Emergenza abitativa e Lavori Pubblici Virginia Gieri;

Visti:
- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 44 dello Statuto Comunale;
DETERMINA

di concedere, nell'ambito delle misure previste dal Fondo per la morosità incolpevole, un contributo di euro 2.580,00 in favore di un richiedente (i cui dati sono conservati agli atti del settore) ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, secondo i criteri di cui all'art. 6 del nuovo Protocollo d'intesa da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta n. proposta DG/PRO/2020/358 - n. repertorio DG/2020/317 – P.G. 540568/2020, secondo quanto in premessa indicato;

- di disporre con successivi provvedimenti, il pagamento del contributo, suddiviso in rate trimestrali posticipate, direttamente in favore del locatore.






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