I L D I R E T T O R E
Premesso che:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, tra gli obiettivi strategici per il mandato, illustra quello relativo alla “Rivoluzione ambientale e transizione ecologica” nel quale si afferma la necessità di attuare misure per muoversi a piedi e in bicicletta, con un’attenzione specifica alla convivenza in sicurezza dei diversi utenti della strada e allo sviluppo delle reti della mobilità attiva e sostenibile;
- il quadro pianificatorio della mobilità si fonda sul PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) metropolitano, approvato dalla Città Metropolitana il 27/11/2019, un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale medio lungo, ma con verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della mobilità e si correla e coordina con i piani settoriali e urbanistici a scala sovraordinata e comunale.
- alle politiche generali della mobilità definite dal PUMS, si affianca il nuovo PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) della città di Bologna, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera P.G. 540417/2019 del 02/12/2019, per la loro declinazione alla scala locale di Bologna; descrivendo così un modello di mobilità "convergente", ossia un approccio coordinato in grado di migliorare le attuali criticità per rendere ancora di più Bologna la città delle opportunità attraverso la capitalizzazione degli investimenti infrastrutturali fatti in questi anni.
- tra le principali linee di azione individuate da PUMS e il PGTU sono indicate le misure necessarie affinché muoversi a piedi e in bicicletta, oltre che con il trasporto pubblico, diventi il modo più comune e sicuro di spostarsi, sviluppando progetti che facciano il più possibile ricorso alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e alle potenzialità di redistribuzione più democratica e messa in sicurezza dello spazio urbano delle strade e piazze della città prioritariamente in favore delle persone e della mobilità attiva di pedoni e ciclisti, e che tengano conto in particolare dei fabbisogni della cosiddetta utenza debole e garantiscano un miglioramento della sicurezza, dell’ambiente e più in generale della qualità della vita;
- uno degli obiettivi generali dei suddetti piani è quello di “ridurre al minimo gli incidenti” e azzerare il numero di morti su strada; negli stessi piani è indicato che la riduzione della velocità veicolare e l’aumento della visibilità sono elementi fondamentali per l’innalzamento della sicurezza, specialmente in riferimento agli utenti più vulnerabili.
Visto che:
- la Giunta, su proposta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, ha approvato con Atto di orientamento P.G. n. 93951/2026 in data 11/02/2026 le linee di indirizzo per la redazione di un nuovo Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) e dei conseguenti provvedimenti ordinatori per il potenziamento della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile;
- il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture ha redatto il “Piano Particolareggiato in materia di gestione della velocità nelle strade urbane di Bologna”, definendo una metodologia generale di applicazione della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4620 del 1° febbraio 2024 e svolgendo un’analisi tecnica di dettaglio per ogni singola strada o tratto di strada della rete stradale secondaria e locale di Bologna in merito alle condizioni di cui alla sezione I e agli elementi istruttori per le motivazioni di cui alla sezione III della Direttiva stessa;
- la Giunta, su proposta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, con Deliberazione DG/PRO/2026/81 del 17/03/2026 ha approvato il suddetto “Piano Particolareggiato in materia di gestione della velocità nelle strade urbane di Bologna”, che contiene l’individuazione delle determinate strade e tratti di strada oggetto di deroga in fase di prima applicazione del piano, e demanda al Dirigente del Settore competente l’adozione delle ordinanze attuative per istituire il limite massimo derogatorio di 30 km/h e, nell’ambito delle deroghe disposte, le zone a velocità limitata in cui sono riuniti insiemi omogenei di strade e tratti tra loro collegati;
Considerato che:
- in esito all’istruttoria tecnica svolta in sede di piano sono state redatte apposite schede tecniche per ogni strada o tratto di strada oggetto di deroga, nelle quali sono analiticamente riportati tutti i contenuti richiesti dalla Direttiva ministeriale, riferiti a ciascun caso concreto:
1. le specifiche condizioni oggettive (geometriche e/o funzionali), la cui presenza consente di ridurre il limite ordinario di 50 km/h;
2. le specifiche motivazioni, in relazione agli elementi istruttori (incidentalità, condizioni di utilizzo e/o caratteristiche del contesto), che giustificano la deroga;
3. lo specifico limite derogatorio, individuato nei 30 km/h;
4. lo specifico contemperamento degli interessi pubblici e privati;
5. gli specifici obiettivi di miglioramento perseguiti e il relativo arco temporale;
- ciascuna scheda integra, per la determinata strada o tratto di strada, la motivazione dell’atto dal punto di vista dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche in relazione alle risultanze dell’istruttoria e alle previsioni del Piano, garantendo così la massima trasparenza e aderenza ai criteri di specificità e capillarità richiesti dalla Direttiva;
- le schede allegate alla presente ordinanza costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento e della sua motivazione;
Dato atto che:
- la disciplina della circolazione verrà attuata e resa nota all’utenza mediante nuova segnaletica e/o aggiornamento della segnaletica esistente;
- si ritiene necessario far decorrere l’efficacia del presente provvedimento dal 20/04/2026, al fine di consentire l’adeguamento della segnaletica e l’informazione e comunicazione pubblica;
Ritenuto opportuno, in applicazione dei criteri della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana a ciascun caso concreto, fissare il limite massimo di velocità derogatorio di 30 km/h in determinate e specificamente individuate strade e tratti di strada poste nella zona di prossimità denominata “CORTICELLA-DOZZA”, e, nell’ambito delle deroghe così disposte, istituire una o più zone a velocità limitata;
Ai sensi:
- degli artt. 5-6-7 del Codice della Strada (Decreto Legislativo, 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii), che attribuiscono ai Comuni il potere di regolamentare la circolazione stradale, in particolare di stabilire obblighi, divieti e limitazioni, per le strade all’interno dei centri abitati;
- dell'art. 142, comma 2, del Codice della Strada, che attribuisce agli enti proprietari della strada la facoltà di fissare limiti di velocità diversi da quelli ordinari di cui al comma 1, in determinate strade e tratti di strada, quando l’applicazione dei criteri della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana lo renda opportuno nel caso concreto, nel rispetto delle direttive ministeriali, previa adeguata motivazione;
- della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1/2/2024, avente ad oggetto “disciplina dei limiti di velocità nell’ambito urbano”;
- dell’art. 135, comma 14, terzo periodo del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, che prevede la fattispecie e la segnaletica della zona a velocità limitata, quale area in cui non è consentito superare la velocità massima indicata;
Su proposta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità.
O R D I N A
- l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, derogatorio di quello ordinario ai sensi dell’art. 142, comma 2 del Codice della strada e della Direttiva ministeriale del 1/2/2024, nelle determinate strade e tratti di strada di cui all’elenco allegato, in presenza delle condizioni e per le motivazioni analiticamente descritte per ciascuna nelle schede tecniche allegate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l’istituzione delle zone a velocità limitata a 30 km/h
“CORTICELLA-DOZZA”,
in cui, nell’ambito delle deroghe disposte, sono riunite le strade e i tratti di strada di cui al punto precedente tra loro collegati, ai sensi dell’art. 135, comma 14, terzo periodo del Regolamento di esecuzione e attuazione, come da planimetrie allegate;
- la decorrenza effettiva del presente provvedimento a partire dal 20/04/2026, al fine di provvedere all’installazione e/o aggiornamento della segnaletica, nonché alla necessaria informazione e comunicazione alla cittadinanza.
R E V O C A
Tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m.i.,
- ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.