Dettaglio Ordinanza dei Settori

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3148832021
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 09/lug/2021
Oggetto MISURE RELATIVE ALLA PARTITA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO CHE SI SVOLGERA' DOMENICA 11 LUGLIO 2021, AI SENSI DELL' ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
Data di termine validità 12/07/21

Testo dell'atto

IL SINDACO



Premesso che
- domenica 11 luglio 2021 alle ore 21.00 si svolgerà la partita finale degli Europei di calcio che sarà proiettata su diversi schermi posti in tanti luoghi pubblici della città e per i quali eventi si prevede un notevole afflusso di persone;

- tale circostanza richiede un'attenta e completa pianificazione delle misure a tutela della sicurezza, sulla base del modello già positivamente sperimentato in altre occasioni;

Rilevato che
- così come accaduto in occasione di altre manifestazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande per il consumo in strada, abbandonando poi i relativi contenitori su area pubblica;

- la vendita di bevande alcoliche e l'abuso delle medesime può determinare conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado, e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti può farne strumenti potenzialmente atti ad offendere;

Ritenuto pertanto necessario stabilire per la giornata di domenica 11 luglio 2021:

-dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari) ubicate in città;

-dalle ore 21.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo il divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le strade e le piazze della città;

Visti
- l’art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.,
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689,

- l’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000,
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;



ORDINA


per la giornata di domenica 11 luglio 2021


-dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari) ubicate in tutta la città;

-dalle ore 21.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo il divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le strade e le piazze della città.



La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento p.g. n. 78920/2011), ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dispone
che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia.

Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Dirigente Attività Produttive e Commercio
Presidente del Quartiere Santo Stefano
Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
Presidente del Quartiere Borgo Panigale/Reno
Presidente del Quartiere Navile
Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale
Presidente del Quartiere Savena


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.







F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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