Premesso che
- domenica 11 luglio 2021 alle ore 21.00 si svolgerà la partita finale degli Europei di calcio che sarà proiettata su diversi schermi posti in tanti luoghi pubblici della città e per i quali eventi si prevede un notevole afflusso di persone;
- tale circostanza richiede un'attenta e completa pianificazione delle misure a tutela della sicurezza, sulla base del modello già positivamente sperimentato in altre occasioni;
Rilevato che
- così come accaduto in occasione di altre manifestazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande per il consumo in strada, abbandonando poi i relativi contenitori su area pubblica;
- la vendita di bevande alcoliche e l'abuso delle medesime può determinare conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado, e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti può farne strumenti potenzialmente atti ad offendere;
Ritenuto pertanto necessario stabilire per la giornata di domenica 11 luglio 2021:
-dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari) ubicate in città;
-dalle ore 21.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo il divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le strade e le piazze della città;
Visti
- l’art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.,
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689,
- l’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000,
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
per la giornata di domenica 11 luglio 2021
-dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari) ubicate in tutta la città;
-dalle ore 21.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo il divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le strade e le piazze della città.
La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento p.g. n. 78920/2011), ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia.
Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.
DISPONE
- che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;
- che la presente Ordinanza sia comunicata a:
➢ Prefetto
➢ Questore
➢ Comandante provinciale dei Carabinieri
➢ Comandante provinciale della Guardia di Finanza
➢ Comandante Polizia Locale
➢ Dirigente Attività Produttive e Commercio
➢ Presidente del Quartiere Santo Stefano
➢ Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
➢ Presidente del Quartiere Borgo Panigale/Reno
➢ Presidente del Quartiere Navile
➢ Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale
➢ Presidente del Quartiere Savena
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.