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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3150412021
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Data sottoscrizione 09/lug/2021
Oggetto DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 11 AL 12 LUGLIO 2021 IN OCCASIONE DELLA FINALE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO
Data di termine validità 12/07/21

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso
- che domenica 11 luglio 2021 alle ore 21.00 si svolgerà la partita finale degli Europei di calcio che sarà proiettata su diversi schermi posti in tanti luoghi pubblici della città e per i quali eventi si prevede un notevole afflusso di persone;
- che tale circostanza richiede un'attenta e completa pianificazione delle misure a tutela della sicurezza, sulla base del modello già positivamente sperimentato in altre occasioni;

Rilevato:
- che in concomitanza dell’evento sportivo della finale dei campionati europei di calcio vi è la possibilità che la città di Bologna sia teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno per motivi di contenimento dei rumori, ai sensi dell'art 12, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana, che recita: “E’ vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari”, (con sanzioni da 100 a 500 Euro in caso di inottemperanza, comma 5, salvo sanzioni penali), venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, specificatamente per l’evento sportivo di cui all’oggetto, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

Ritenuto, altresì, opportuno:
- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinchè la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati;

Richiamati :
- il capo II, III e IV del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano l’uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell’incolumità pubblica;

Visti:
- l’art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità con pregiudizio della sicurezza e vivibilità urbana;
- l’art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell’Interno che, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art.54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di rischio per l’incolumità;
- la deliberazione 28 dicembre 2010, P.G. n. 305570/2010 Prog. N. 339, che in caso di violazioni alle disposizioni previste dalle ordinanze sindacali che impongono particolari misure e divieti ai sensi dell'art. 54 del TUEL, fissa l’applicazione del pagamento in misura pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, con l’importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300.00, o – in alternativa – della sanzione da euro 100,00 a 500,00 disposta dall’art.12, comma 5, del Regolamento di Polizia Urbana;

Considerato:
- che si ritiene necessario contrastare il numero degli incidenti che ricorrono in caso di eventi sportivi con grande affluenza di persone, in quanto tali rischi sono noti alla cronaca in eventi analoghi;

Dato atto:
- che in base a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l’Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
DISPONE IL DIVIETO

dalle ore 18,00 del 11 luglio 2021 alle ore 5,00 del 12 luglio 2021 ai detentori di materiale pirotecnico:
1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, nei luoghi privati;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al Dlgs 58/2010;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Prefetto
- Questore
- Comandante provinciale dei Carabinieri
- Comandante provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante Polizia Locale
- Dirigente Attività Produttive e Commercio
- Presidente del Quartiere Santo Stefano
- Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
- Presidente del Quartiere Borgo Panigale/Reno
- Presidente del Quartiere Navile
- Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale
- Presidente del Quartiere Savena









p. Il SINDACO
F.to L'Assessore
Claudio Mazzanti


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