Premesso:
- presso lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna si terranno i seguenti concerti:
Max Pezzali in data 22 e 23 giugno 2024;
Zucchero in data 27 giugno 2024;
-che, così come accaduto in occasione di altre manifestazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande effettuando il consumo in strada, abbandonando i relativi contenitori su area pubblica senza particolari precauzioni, causando così inconvenienti igienico sanitari, incontrollata diffusione dei contenitori di vetro o lattina nonché degrado ambientale;
-che si rende necessaria l'emanazione ordinanza sindacale finalizzata al divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie di vetro o lattine;
Rilevato:
-che l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti, inoltre, può renderli strumenti atti ad offendere;
Considerato:
- che pertanto, per prevenire pericoli e degrado, appare opportuno stabilire il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività ubicate nell’area della manifestazione (di seguito indicata) in occasione degli eventi “ Max Forever- Stadio Dall’Ara 22 e 23 giugno 2024 ” e “ Zucchero Fornaciari- Stadio Dall’Ara 27 giugno 2024”;
Ritenuto opportuno di individuare l'area nella quale prevedere il divieto nel perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; vie Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di p.zza della Pace;
Precisato che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica anche a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l’esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art. 40 del regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni,
Visti
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1 febbraio 2011, P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;O R D I N A
nelle date del 22-23-27 giugno 2024, dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione:
il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività ubicate nella seguente area:
perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; vie Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di p.zza della Pace
si precisa che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica anche a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l’esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art. 40 del regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni,
La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5000,00 (pagamento in misura ridotta euro 1.000,00), ai sensi dell'articolo 50, comma 7 bis.1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.
D I S P O N E
- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni, pubblicata sul sito istituzionale e diffusa attraverso gli organi di informazione;
- che la presente ordinanza sia comunicata, altresì:
- alla Prefettura di Bologna;
- alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Polizia Locale;
- al Quartiere Santo Stefano.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore