Premesso:
che il D.Lgs. 02.01.2018, n.1 - con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile" - ha raccolto, coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all'art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all'art.3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, "limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni";
che il citato D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 all'art. 12, definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
Considerato:
che nella serata del 15 luglio 2026 la città di Bologna è stata coinvolta da un temporale estremamente violento, che ha fatto cadere diverse decine di alberi sia in ambito pubblico che privato, sia nei parchi pubblici che nei viali alberati;
che contestualmente sono presenti situazioni di allagamento nel territorio urbano, che sembrano essere sotto controllo anche se nuovi eventi meteorologici sono previsti per la notte tra il 15 e il 16 luglio;
che era necessario l’impiego di diverso tempo, al momento non quantificabile, per ripristinare la sicurezza del patrimonio del verde del Comune di Bologna;
che nella prima mattinata del 16 luglio è stata emessa un’ordinanza (PG 591307/2026) valida fino alle ore 15,00, che elencava i seguenti divieti • È vietato permanere in aree verdi, parchi e giardini cittadini e collinari;
• Sono vietate le attività sportive all'aperto nelle zone in cui sono presenti alberature;
• È fatto obbligo di rimuovere tutte le strutture non autorizzate presenti all'interno dei parchi e dei giardini per evitare ulteriori pericoli.
Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
che la proroga emanata nella serata del 16 luglio 2026 (PG 593613/2026) ha prorogato la tempistica fino alle ore 17:00 del 17 luglio 2026, e in deroga a quanto sopra ha previsto la fruizione nei seguenti parchi secondo le seguenti modalità : • nei Giardini Margherita è possibile sostare nell’area del playground ed è obbligatorio transitare nelle parti carrabili asfaltate, transitando tramite gli accessi pedonali di Porta Castiglione, Piazza di Porta Santo Stefano e Via Sabbioni, con espresso divieto di transitare sui prati;
• nel parco delle Caserme Rosse è possibile frequentare il parco;
che una ulteriore proroga emanata nella serata del 17 luglio 2026 (PG 599996/2026) ha previsto quanto segue:
È vietato permanere nelle aree verdi, parchi e giardini, cittadini e collinari, fino al termine delle operazioni di verifica della stabilità delle alberature, riportate in allegato, parte integrante della presente ordinanza. Nei suddetti parchi, si potranno comunque svolgere le eventuali manifestazioni già autorizzate,con la raccomandazione che gli organizzatori si facciano parte diligente nel rispetto dell'utilizzo dei soli spazi precedentemente autorizzati;
che l’allegato all’ordinanza del 17 luglio conteneva i parchi e giardini ancora che allora non erano in sicurezza;
che con la presente ordinanza l'elenco dei parchi e giardini ancora che allora non sono in sicurezza si è significativamente ridotto;
Atteso:
che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento degli eventuali utilizzatori dei parchi, giardini e aree verdi in conseguenza di eventuali crolli degli alberi che potrebbero verificarsi
che ciò rende necessario un intervento cautelativo di messa in sicurezza delle persone;
che le urgenti verifiche in merito alla stabilità delle alberature hanno risolto una gran parte delle criticità riscontrate e che queste non sono ancora terminate;
che in numerose aree i sopralluoghi di stabilità sopra indicati si sono conclusi positivamente, stimando che sono necessari ancora alcuni giorni di lavoro per concludere le verifiche tecniche e gli interventi di rimozione di alberi caduti e rami rotti, in particolare nei parchi collinari;
Ritenuto:
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando immediatamente e fino a cessata emergenza, all'interno di un numero ristretto di aree verdi, parchi e giardini cittadini e collinari, la permanenza delle persone e la rimozione di tutto ciò che non è autorizzato nonché di vietare le attività sportive all'aperto inibendo l'uso delle stesse nelle zone in cui sono presenti alberature;
di raccomandare a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie, tenendo conto che persistono condizioni di allerta meteo “gialla”, con annessi rischi;
Atteso:
che, stante l'allerta meteo, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;
Rilevato:
che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
Visti:
- il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile) che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile;
- l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco;
- l’articolo 6 della L.R. Emilia-Romagna n.1 del 07.02.2005;
- il Piano di protezione civile del Comune di Bologna;
PROROGA
l’ordinanza PG 591307/2026 fino alle ore 17:00 del 22 luglio 2026 confermando i seguenti divieti :
• È vietato permanere nelle aree verdi, parchi e giardini, cittadini e collinari, fino al termine delle operazioni di verifica della stabilità delle alberature, riportate in allegato, parte integrante della presente ordinanza. Nei suddetti parchi, si potranno comunque svolgere le eventuali manifestazioni già autorizzate,con la raccomandazione che gli organizzatori si facciano parte diligente nel rispetto dell'utilizzo dei soli spazi precedentemente autorizzati.
• Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui è presente qualsiasi alberatura, tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.
• I restanti parchi sono riaperti, con la prescrizione di non avvicinarsi nelle zone di maggiore sviluppo arboreo e delle aree cordellate con nastro bianco e rosso.
• In relazione alle manifestazioni serali già rilasciate dal Comune o dai Quartieri si prescrive che i gestori debbano garantire le necessario condizioni di sicurezza.
In caso di peggioramento degli eventi climatici con ulteriori precipitazioni atmosferiche e forti venti, nel corso dei prossimi giorni, sarà necessario considerare chiusi tutti i parchi pubblici.
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e che la presente Ordinanza sia comunicata a:• Prefetto;
• Questore;
• Comandante provinciale dei Carabinieri;
• Comandante provinciale della Guardia di Finanza;
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
• Comandante Polizia Locale;
• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in relazione alla Delibera di Giunta P.G. n. 377798/2022, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00 con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300,00 (trecento).Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
Si allega : elenco dei parchi chiusi