Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 410891  /  2026
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  144   /  2026
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  133   /  2026
Data seduta 12/05/2026
Data esecutività 12/05/2026
Data Inizio Pubblicazione 15/05/2026
Data Fine Pubblicazione 29/05/2026
Unità di riferimento Ufficio di Piano Urbanistico
Oggetto RICONOSCIMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E GENERALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’USO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2017, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX VILLA TURRI”, SITO A BOLOGNA IN VIALE CARDUCCI N. 30


Testo dell'atto

LA GIUNTA


PREMESSO che:

l’art. 16 della L.R. 24/2017, in coerenza con l’art. 23-quater del D.P.R. 380/2001, stabilisce, “allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali”, che il Comune possa “consentire l'utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti”, “per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico”;

in virtù delle medesime disposizioni l’uso temporaneo, che può riguardare sia immobili privati sia edifici pubblici, non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate e, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo;

l’uso temporaneo è inoltre necessariamente disciplinato da un’apposita convenzione, di norma tra il proprietario, l’utilizzatore (se non coincidente con il proprietario) e il Comune, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Consiglio comunale;

PREMESSO altresì che:

l’uso temporaneo di aree dismesse o in via di dismissione (spazi aperti, terreni, edifici, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata) con l'obiettivo di realizzare iniziative di rilevante interesse pubblico o generale è riconosciuto dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Bologna come uno strumento importante nel processo di rigenerazione urbana, con le finalità di “rigenerare/riqualificare il patrimonio edilizio esistente; avviare/innescare il processo di riconversione urbana; evitare il deperimento del patrimonio edilizio; rivitalizzare/vivacizzare la zona dove l’edificio/area insiste, restituendolo alla città e ai suoi cittadini” (Disciplina del Piano, azione 2.2e);

il Regolamento Edilizio del Comune, all’art. 29, stabilisce la durata massima per l’uso temporaneo, definendo un periodo non superiore a quattro anni con possibilità di proroga per un ulteriore anno;

il Consiglio comunale, con deliberazione del 26 luglio 2021, PG n. 342650/2021, ha approvato lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo, quale allegato al Regolamento Edilizio, demandando contestualmente alla Giunta comunale “l’approvazione delle convenzioni puntuali per usi temporanei, previa verifica della sussistenza dell'interesse pubblico e generale del programma proposto”;

successivamente, il Regolamento Edilizio è stato oggetto di ulteriori modifiche, che tuttavia non hanno interessato lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo;

con deliberazione del Consiglio comunale del 15 dicembre 2025, PG n. 948193/2025, è stata assunta una proposta di variante al PUG, denominata “Variante 2”, con contestuale disposizione dell’operatività delle norme di salvaguardia di cui all’art. 27 della L.R. 24/2017 sin dall’assunzione;

con la Variante 2 al PUG, attualmente in regime di salvaguardia, è previsto che “la presentazione della proposta di uso temporaneo deve essere preceduta da un’analisi storica del sito e da documentate verifiche che consentano ai proprietari dell’immobile di escludere rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone che saranno presenti nella struttura” (Azione 2.2e, v2.2166);

inoltre, secondo quanto previsto dal PUG vigente, in una disposizione non più prevista nel testo della proposta di Variante 2 in salvaguardia, la documentazione deve essere positivamente valutata dalle autorità sanitarie e ambientali (ARPAE ed AUSL) (Azione 2.2e, v1.2157);

PREMESSO infine che le procedure e gli aspetti gestionali e organizzativi relativi agli strumenti di attuazione del PUG, ivi compresi gli “Usi temporanei” sono dettagliati nelle “Procedure per gli interventi urbanistici (Disposizioni Organizzative Urbanistiche - Complemento della Disciplina del Piano)”, approvate con deliberazione di Giunta comunale del 10 giugno 2025, PG n. 428874/2025;

VISTA l’istanza (registrata al protocollo dell’ente con PG n. 260474/2026 dell’8 aprile 2026) presentata da Open Event s.r.l. in qualità di capofila/mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con LAMA Società Cooperativa Impresa Sociale, mandante (raggruppamento di seguito indicato, per semplicità, “utilizzatore”), volta ad ottenere l’assenso all’uso temporaneo di cui all’art. 16 della L.R. 24/2017 per il complesso immobiliare “ex Villa Turri”, sito a Bologna in viale Carducci n. 30, di proprietà pubblica in gestione all'Agenzia del Demanio (di seguito, per semplicità “proprietario”);

CONSIDERATO che l’istanza di uso temporaneo è stata presentata nelle modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate, e in particolare che è accompagnata da un “Programma di uso temporaneo” che specifica:
- le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell’interesse pubblico e generale;
- l’individuazione dell’immobile con dimostrazione di essere dismesso o in via dismissione;
- una valutazione del contesto urbano e dello stato dei luoghi con analisi storica del sito e documentate verifiche che consentano di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone che saranno presenti nell’immobile;
- la proposta di confronto con il territorio (comunità insediata, altri attori coinvolti per competenza e relazione con l’immobile e il contesto territoriale, Quartiere di riferimento);
- il programma di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati;
- il progetto degli interventi previsti sull’immobile oggetto dell’uso temporaneo anche con attenzione alla sistemazione di eventuali aree esterne e degli spazi aperti alla comunità circostante;

CONSIDERATO nello specifico che a seguito di indizione di gara, l’Agenzia del Demanio ha concesso temporaneamente l’ex Villa Turri all’utilizzatore, il quale prevede di utilizzarlo configurando un “Terzo Luogo”, ovvero uno spazio accessibile e inclusivo di socialità informale, in cui coesistono funzioni commerciali, culturali, sociali ed educative, garantendo sostenibilità economica e sociale; le attività previste riguardano un mercato per creatività contemporanea, economia circolare, piccole produzioni indipendenti, artigianato locale, il Villa Garden Public Program con attività culturali o per il tempo libero, le attività di formazione ed educazione con percorsi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità lieve;

DATO ATTO che:

per valutare la coerenza della proposta con le previsioni e le strategie del PUG e per acquisire i pareri delle autorità ambientali (ARPAE e AUSL) di cui all’azione 2.2e del PUG (v1.2157), l’Amministrazione ha indetto - con nota PG n. 264532/2026 del 9 aprile 2026 - una conferenza di servizi istruttoria, conclusasi con esito positivo, come da verbale in atti alla presente deliberazione;

nell’ambito della conferenza di servizi sono stati richiesti i suddetti pareri di ARPAE e AUSL, relativamente all’analisi storica del sito e alle documentate verifiche per escludere rischi per la salute in relazione agli usi previsti prodotte dai richiedenti congiuntamente all’istanza di uso temporaneo o nell’ambito della conferenza;

i due enti hanno preso atto sia di quanto prodotto dai richiedenti; risulta inoltre impossibile, per la specificità dell’immobile e la sua passata gestione come bene del demanio militare, di produrre nell’ambito del procedimento diversa o ulteriore documentazione;

DATO ATTO, per tutto quanto sopra, che la proposta - dal punto di vista dei presupposti individuati dalle norme richiamate e dal punto di vista della coerenza con le strategie e le disposizioni del PUG - presenta tutti i requisiti affinché sia consentito l’uso temporaneo in questione; che di conseguenza, come previsto dalle citate “Procedure per gli interventi urbanistici (Disposizioni Organizzative Urbanistiche - Complemento della Disciplina del Piano)”, “il Responsabile del procedimento propone alla giunta comunale il riconoscimento del rilevante interesse pubblico o generale sotteso all’utilizzo previsto”;

RITENUTO di riconoscere l’interesse pubblico e generale della proposta di uso temporaneo in esame;

VISTO lo schema di convenzione predisposto, sulla base dello schema-tipo approvato dal Consiglio comunale, per disciplinare tale uso temporaneo dell’immobile, allegato parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che costituisce allegato della convenzione il programma di uso temporaneo, comprensivo dei seguenti elaborati:
00. Relazione demanio;
01. Verbale dismissione demanio_1;
02. Verbale dismissione demanio_ 2;
03. Tavola funzioni;
04. Autorizzazione Soprintendenza;
05. Relazione tecnica impatto ambiente-salute;
06. Autodichiarazione rischi salute pubblica;
07. Atto RTI;
08. Atto Concessione temporanea;
09. Planimetria raccolta rifiuti urbani e servizi igienici;
10. Calcolo DPA di cabina di trasformazione MT/BT;

RITENUTO di stabilire la durata della convenzione in anni uno, prorogabile di un ulteriore anno previa verifica del permanere delle condizioni che hanno giustificato l’uso temporaneo e dell’interesse dell’Amministrazione al mantenimento della convenzione;

DATO ATTO che la stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo;

DATO ATTO inoltre che è agli atti del Settore Ufficio di Piano Urbanistico l’atto di concessione temporanea dell’Agenzia del Demanio a favore dell’utilizzatore, stipulato il 4 maggio 2026;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Comune di Bologna, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

VISTI:
- l’art. 16 della L.R. Emilia-Romagna 24/2017;
- l’art. 23-quater del D.P.R. 380/2001, come modificato dalla legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020;
- il vigente PUG del Comune di Bologna, in particolare la Disciplina del Piano, azione 2.2e “Sperimentare nuove forme di gestione temporanea delle aree dismesse” e il punto 0.2b “Processi di rigenerazione urbana”;
- la proposta di variante al PUG (Variante 2) assunta con deliberazione del Consiglio comunale PG n. 948193/2025, attualmente in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 27 della L.R. 24/2017, con particolare riferimento alla medesima azione 2.2e;
- l’art. 29 del Regolamento Edilizio “Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale”, punto 1 “Usi temporanei”;
- lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo, allegato del Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale PG n. 342650/2021;
- le “Procedure per gli interventi urbanistici (Disposizioni Organizzative Urbanistiche - Complemento della Disciplina del Piano)”, approvate con deliberazione di Giunta comunale PG n. 428874/2025, in particolare il punto 6 “Usi temporanei”;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire il tempestivo avvio delle attività oggetto della proposta di uso temporaneo;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano Urbanistico;

STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e quindi di non richiedere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il parere della Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Settore Ufficio di Piano Urbanistico, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

1) DI RICONOSCERE l’interesse pubblico e generale della proposta di uso temporaneo ai sensi dell’art. 16 della LR 24/2017 per il complesso immobiliare, attualmente dismesso, “ex Villa Turri”, sito a Bologna in viale Carducci n. 30, come delineata in premessa e negli allegati della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione - allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, unitamente ai suoi allegati tra cui il Programma di uso temporaneo - predisposto, sulla base dello schema-tipo approvato dal Consiglio comunale, per disciplinare uso temporaneo di cui al punto precedente del presente dispositivo;

3) DI DARE ATTO che la stipula della convenzione costituirà titolo per l’utilizzo temporaneo dell’immobile per un “Terzo Luogo” come meglio definito nel Programma di uso temporaneo e relativi allegati, con attività culturali di creatività contemporanea, economia circolare, piccole produzioni indipendenti, artigianato locale, il Villa Garden Public Program con attività culturali o per il tempo libero, le attività di formazione ed educazione con percorsi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità lieve;

4) DI DARE mandato al Direttore del Settore Ufficio di Piano Urbanistico di stipulare in nome e per conto dell’Amministrazione la convenzione di cui al punto 2 del presente dispositivo, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le eventuali integrazioni o precisazioni che si dovessero rendere necessarie, fatta salva la sostanza dell’atto;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Comune di Bologna, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.


Inoltre, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante