Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 797598  /  2023
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  86   /  2023
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  66   /  2023
Data seduta 27/11/2023
Data esecutività 29/11/2023
Unità di riferimento Ufficio di Piano
Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 60 DELLA LR 24/2017, PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA: ASSENSO PRELIMINARE ALL’ACCORDO AI SENSI DEL COMMA 3, ULTIMO PERIODO, DEL MEDESIMO ARTICOLO.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione.
IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

il 25 gennaio 2002 veniva sottoscritto (a seguito di approvazione, per quanto riguarda il Comune di Bologna, avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale OdG 359/2001, PG n. 191267/2001, seduta del 13/12/2001) l'Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000, tra la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. per il potenziamento del Quartiere Fieristico di Bologna (di seguito QF);

tale Accordo territoriale costituiva atto di indirizzo che:
  • quantificava, in aggiunta a quanto già pianificato e realizzato, in circa 50.000 mq la superficie espositiva e in circa 20.000 mq la superficie per servizi;
  • prevedeva la possibilità di localizzare, nell'ambito nord-est, servizi e superfici a supporto dell'attività fieristica o con essa compatibile;
  • poneva quale condizione per l'ampliamento del QF la realizzazione di una fascia verde di rispetto ambientale a ridosso dell'asse tangenziale-autostrada;
  • demandava la definizione del disegno urbanistico alla concertazione che si sarebbe svolta nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione previsti dall'allora nuova LR 20/2000;
  • impegnava le Amministrazioni preposte ad adeguare i propri strumenti di pianificazione per favorire la realizzazione di quanto previsto (impegno cui è stato dato seguito, rispettivamente, con l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Strutturale Comunale, come più avanti specificato);

sulla base di quanto stabilito dall'Accordo territoriale, con deliberazione di Consiglio comunale OdG 206/2006, PG n. 213263/2006, seduta del 23/10/2006, veniva approvato, ai sensi degli artt. 20 ss. della LR 47/1978, il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica riguardante il QF, con la relativa convenzione di attuazione (poi stipulata il 23 novembre 2006);

nel frattempo, veniva portato a compimento l'adeguamento della pianificazione comunale a quanto previsto dalla LR 20/2000; in particolare, il 10 settembre 2008 entrava in vigore il Piano Strutturale Comunale (PSC), che:
- inseriva il QF nell'omonimo Ambito n. 140, classificato tra gli “Ambiti in trasformazione”, ovvero quelle parti di territorio in cui erano stati adottati o approvati strumenti urbanistici attuativi le cui previsioni venivano confermate dal PSC e integrate nelle strategie di piano;
- individuava l'Ambito n. 150, denominato “Ampliamento Fiera District (polo funzionale)” e classificato tra gli “Ambiti per i nuovi insediamenti”, quale area per lo sviluppo del distretto - senza tuttavia assegnare diritti edificatori, demandando il loro conferimento a successivi strumenti di pianificazione operativa;

in conseguenza delle mutate esigenze del QF, il 30 gennaio 2013 veniva sottoscritto (a seguito di approvazione, per quanto riguarda il Comune di Bologna, avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale OdG 16/2013, PG n. 280791/2012, seduta del 14/01/2013) un Protocollo di intesa - tra Provincia di Bologna, Comune di Bologna e BolognaFiere S.p.A. - per sancire la convergenza di intenti su alcuni obiettivi progettuali, che, confermando le quantità previste dall'Accordo territoriale, comportavano l'ampliamento a nord dell'Ambito n. 150 del PSC, per ricomprendervi aree di proprietà comunale nella prospettiva dell'acquisizione delle stesse da parte di BolognaFiere;

con deliberazione della Giunta comunale prog. 272/2015, PG n. 352728/2015, seduta del 17/11/2015, veniva approvato, ai sensi dell’art. 35 della LR 20/2000, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) riguardante il QF, comportante anche variante al Piano particolareggiato del 2006, con la relativa convenzione di attuazione (poi stipulata il 15 dicembre 2015);

il 28 marzo 2017 veniva sottoscritto (a seguito di approvazione, per quanto riguarda il Comune di Bologna, avvenuta con deliberazione di Giunta comunale prog. 338/2016, PG n. 402345/2016, seduta del 06/12/2016) un nuovo Protocollo di intesa - tra Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e BolognaFiere - di aggiornamento dei contenuti del Protocollo del 2013, in seguito alle mutate esigenze nell'organizzazione del QF rappresentate da BolognaFiere in relazione alle nuove prospettive di sviluppo ed espositive, nonché alla luce dei contenuti delle linee di indirizzo del Piano Strategico Metropolitano di Bologna (PSM 2.0) e dell'Intesa Generale Quadro Regione e Città metropolitana di Bologna;

il percorso procedurale individuato da quest'ultimo protocollo non veniva portato a compimento poiché BolognaFiere, in accordo con le linee di sviluppo già concordate con gli Enti, attuava nel frattempo all'interno del quartiere esistente, e nell'ambito del PUA del 2015, interventi di sostituzione e integrazione volumetrica finalizzati a migliorare la funzionalità del QF e la sua fruibilità; al contempo, si trovava nella necessità di modificare alcune ipotesi progettuali anche in considerazione del mutare del contesto urbano (realizzazione del Tecnopolo alla ex Manifattura di via Stalingrado, riqualificazione di importanti aree dismesse quali la ex caserma Sani e le Officine di Casaralta, potenziamento del sistema Autostrada-Tangenziale, realizzazione della nuova linea tranviaria e del centro di mobilità previsti dal PUMS);

il 9 gennaio 2020 veniva quindi sottoscritto (a seguito di approvazione, per quanto riguarda il Comune di Bologna, avvenuta con deliberazione di Giunta comunale DG/PRO/2019/318, PG n. 544238/2019, seduta del 03/12/2019) un nuovo Protocollo di intesa - tra Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e BolognaFiere - di aggiornamento dei contenuti del Protocollo del 2017, finalizzato all'attuazione dei nuovi indirizzi strategici individuati da BolognaFiere in un masterplan presentato al Comune e alla Città metropolitana il 2 dicembre 2019;

quest'ultimo protocollo di intesa prevedeva, tra l'altro, che per l'adeguamento degli strumenti urbanistici sarebbe stata promossa la conclusione di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 60 della LR 24/2017, e conteneva, nel masterplan allegato, le linee guida alla base del progetto urbano costitutivo dell'Accordo;

DATO ATTO che:

il 21 dicembre 2020 BolognaFiere (con nota PG n. 539160/2020, a sua volta inoltrata alla Città Metropolitana con nota PG n. 540553/2020) ha presentato al Comune istanza di avvio del procedimento per la conclusione di un Accordo di programma per lo sviluppo del QF, ai sensi dell’art. 60 della LR 24/2017, trasmettendo a tal fine, oltre alla proposta di accordo e relativi allegati, il progetto urbano;

il primo febbraio 2021 (con nota PG n. 48649/2021) la Città metropolitana di Bologna ha istituito un tavolo tecnico per l'aggiornamento dell'Accordo territoriale del 2002, secondo le procedure previste dall'art. 58 della LR 24/2017, da stipulare nell'ambito del medesimo Accordo di programma;

previo coinvolgimento di tutti gli uffici dell'Amministrazione interessati, il 5 febbraio 2021 (con nota PG n. 56934/2021), il Comune ha richiesto a BolognaFiere l'integrazione e l'adeguamento della documentazione presentata, per consentire la predisposizione della documentazione di variante urbanistica al PSC (allora ancora vigente) e la verifica di coerenza rispetto alla strategia del PUG, in quel momento in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 27 della LR 24/2017;

il 18 marzo 2021 (con nota PG n. 56934/2021) BolognaFiere - di seguito anche solo “proponente” - ha trasmesso la documentazione integrativa;

il 13 aprile 2021, con nota PG n. 169022/2021, il Sindaco del Comune di Bologna ha convocato la conferenza preliminare prevista dall’art. 60, co. 3, della LR 24/2017, ai fini dell'esame e dell'approvazione preliminare dell'oggetto dell'Accordo di programma e delle varianti urbanistiche che lo stesso comporta; alla conferenza preliminare sono stati chiamati a partecipare:
  • quali soggetti partecipanti all'accordo ai sensi dell’art. 60, co. 2: il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna e BolognaFiere;
  • quali invitati con voto consultivo ai sensi dell’art. 60, co. 4: gli enti e organismi competenti, anche potenzialmente, per il rilascio di autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso necessari alla realizzazione degli interventi in questione;

tra la documentazione messa a disposizione dei partecipanti alla conferenza preliminare vi erano anche gli elaborati relativi alle variazioni degli strumenti urbanistici conseguenti alla eventuale conclusione dell'accordo, comprensivi del documento di Valsat, predisposti dall'Ufficio di Piano del Comune;

PRESO ATTO dello svolgimento della conferenza preliminare, nell'ambito o parallelamente alla quale:
  • si è dato atto, fin dall'indizione, che il progetto urbano è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui all’art. 19 del D.lgs. 152/2006;
  • tra l’11 maggio 2021 e il 18 aprile 2023 si sono svolte due sedute, intervallate da diverse sospensioni dei termini, per consentire integrazioni o modifiche documentali o per approfondire le criticità emerse;
  • il testo dell'Accordo di programma, il progetto urbano e gli altri elaborati sono stati più volte integrati e rivisti, in parte volontariamente dal proponente, in parte in risposta alle richieste dei partecipanti alla conferenza;
  • diversi enti partecipanti alla conferenza si sono espressi con pareri e/o nulla osta, in alcuni casi aggiornati in relazione alle modifiche progettuali intervenute;
  • con riferimento al procedimento di Autorizzazione paesaggistica, il progetto è stato valutato favorevolmente sia dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sia dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune, ma poiché il parere della Soprintendenza non ha potuto tenere conto di tutte le componenti del progetto, l'Autorizzazione potrà essere rilasciata solo previa nuova specifica espressione della Soprintendenza;
  • l'Ufficio di Piano del Comune ha organizzato e coordinato tavoli tematici con altri uffici comunali, in alcuni casi “allargati” alla Regione e alle autorità ambientali, per approfondire le principali criticità emerse in conferenza, nonché portato avanti una costante interlocuzione con la Città metropolitana;
  • si è preso atto degli obiettivi della nuova Amministrazione comunale, che hanno reso necessario introdurre nuovi elementi di flessibilità nei contenuti dell'Accordo per avviare la transizione verso un nuovo schema di assetto delle aree che prevede di rafforzare l'addensamento del quartiere esistente, introducendo usi ricreativi non originariamente previsti (padiglione polifunzionale 35) e di costituire una sinergia con il Tecnopolo di Bologna, attraverso la sostituzione di alcuni usi complementari (ricettivi/commerciali) a favore di usi per servizi legati all'innovazione (direzionali);

DATO ATTO che nel frattempo è stato portato a compimento l'adeguamento della pianificazione urbanistica e territoriale a quanto previsto dalla LR 24/2017, sia da parte del Comune sia da parte della Città metropolitana, e precisamente che:
  • il 29 settembre 2021 è entrato in vigore il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Bologna (approvato ai sensi della LR 24/2017 con deliberazione di Consiglio comunale DC/PRO/2021/95, PG n. 342648/2021, seduta del 26/07/2021), con la conseguenza, tra le altre, che da tale data ha cessato di essere in vigore il PSC;
  • parallelamente al processo di formazione del PUG è stato condotto il procedimento di approvazione del nuovo Regolamento Edilizio (RE), approvato con deliberazione di Consiglio comunale DC/PRO/2020/142, PG n. 519336/2020, seduta del 07/12/2020, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale DC/PRO/2021/96, PG n. 342650/2021, seduta del 26/07/2021;
  • il 26 maggio 2021 è entrato in vigore il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città metropolitana di Bologna, previsto dall’art. 41 della LR 24/2017;

CONSIDERATO che:

il 18 maggio 2023 (con nota PG n. 364205/2023) il proponente ha trasmesso al Comune tutta la documentazione relativa all'Accordo di programma, comprensiva dello studio di compatibilità ambientale e territoriale, aggiornata sulla base degli sviluppi della conferenza preliminare;

l'Ufficio di Piano del Comune di Bologna ha allineato di conseguenza gli elaborati relativi alle variazioni degli strumenti urbanistici, comprensivi del documento di Valsat, condividendo tutto il materiale con i partecipanti alla conferenza preliminare (con nota PG n. 390180/2023);

la documentazione così predisposta è considerata esaustiva, nonché sufficientemente condivisa nei contenuti, per l'espressione dell'assenso preliminare all'Accordo di programma e alle varianti che esso comporta previsto dall’art. 60, co. 3, ultimo periodo, della LR 24/2017;

RICHIAMATO a tal proposito quanto previsto dall’art. 60 della LR 24/2017, che disciplina il procedimento di conclusione di un Accordo di programma in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per conformare le previsioni alle opere, interventi e programmi di intervento approvati, stabilendo tra le altre cose che:
  • la proposta preliminare di Accordo di programma deve ottenere il consenso unanime dei soggetti partecipanti all'accordo (in questo caso, come indicato in precedenza: Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna e BolognaFiere);
  • secondo il co. 3, ultimo periodo, l'espressione dell'assenso, da parte di ogni soggetto partecipante, “è preceduto da una determinazione dell'organo istituzionalmente competente”, che per il Comune non può che coincidere, ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. b) del D.lgs. 267/2000, con il Consiglio comunale;
  • a seguito dell'eventuale consenso unanime tra i soggetti partecipanti, l'Accordo di programma sarà oggetto di deposito per osservazioni da parte di chiunque, per un periodo di 60 giorni, nonché alle forme di pubblicità previste dal medesimo art. 60;
  • la conclusione dell'accordo, tramite decreto di approvazione del Sindaco metropolitano, avverrà solo dopo le determinazioni dei soggetti partecipanti, che tengano conto delle osservazioni presentate, e previa nuova deliberazione, o ratifica, da parte dei medesimi organi istituzionalmente competenti di cui al co. 3, ultimo periodo, qualora “siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo assentita”;

DATO ATTO inoltre che il periodo di deposito di 60 giorni:
  • potrà consentire anche agli invitati alla conferenza preliminare con voto consultivo ai sensi dell’art. 60, co. 4 di esprimere o aggiornare le proprie determinazioni od osservazioni;
  • nell'osservanza dei principi di integrazione e non duplicazione richiamati dall’art. 19 della LR 24/2017, avrà valore anche ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui all’art. 19 del D.lgs. 152/2006;

VISTI i seguenti documenti, allegati parte integrante del presente atto:
  • schema di Accordo di programma;
  • schema di convenzione relativa al progetto urbano;
  • relazione urbanistica (contenente l'inquadramento urbanistico nonché il documento di Valsat ai sensi dell’art. 18 della LR 24/2017);

DATO ATTO che i restanti elaborati progettuali sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la proposta di Accordo di programma e il relativo progetto urbano:
  • fanno propri gli indirizzi del protocollo di intesa del 2020 e del relativo masterplan, secondo cui all'idea originaria di estendere a nord, oltre la cintura ferroviaria, il disegno urbano del quartiere esistente e i suoi percorsi espositivi subentra quella di intervenire sulla parte storica in modo più consistente, per rafforzare i servizi soprattutto in corrispondenza dei diversi accessi, primo fra tutti quello Nord, e creare un polo specialistico in grado di assorbire contemporaneamente pubblici diversi ed eventi fieristici distinti;
  • si inseriscono all'interno di quanto stabilito dalle linee di mandato 2021-2026 della Giunta comunale di Bologna, che esprimono l'opportunità di coinvolgere il QF nella realizzazione di un nuovo "distretto per l'intrattenimento”, per gestire al meglio lo spazio pubblico della città, di giorno e di notte, valorizzando il lavoro degli operatori notturni e sostenendo lo sviluppo delle industrie culturali e creative, e propongono una maggiore integrazione con il progetto “Via della Conoscenza”, attraverso l'introduzione di usi di carattere direzionale in sinergia con il polo metropolitano e centro dell’innovazione costituito dal Tecnopolo di Bologna;
  • prevedono interventi di addensamento riferiti al riconoscimento di ulteriori quantità insediative nell'area del Palazzo dei Congressi e in quella adiacente al Parcheggio Michelino, contestualmente all'introduzione di una flessibilità rispetto agli usi ammessi nel quartiere esistente;
  • configurano un assetto per cui le aree a nord, oltre la fascia di cintura ferroviaria, appaiono da un lato vocate ad allargare il perimetro dell'area espositiva, rappresentando l'unica possibilità di espansione del QF nelle sue immediate adiacenze - in grado di garantire fra l'altro la possibilità di usufruire di un nuovo asse carrabile di penetrazione a servizio dello stesso - e dall'altro offrono l'occasione di creare nuove connessioni tra spazi urbani che sono oggetto di trasformazione;

DATO ATTO, più nel dettaglio, che l'Accordo di programma e il progetto urbano propongono due diversi scenari insediativi:
  • un primo scenario, in cui è la multifunzionalità a distinguere il padiglione progettato oltre la cintura ferroviaria, collegato fisicamente con il quartiere esistente e al tempo stesso elemento fortemente caratterizzante l'immagine del suo rinnovamento (nelle intenzioni del proponente il nuovo edificio è concepito per offrire oltre ai propri servizi anche nuove funzioni e spazi aperti alla cittadinanza; il progetto intende infatti ridefinire i limiti del QF integrandolo compiutamente alla vita della città anche al di fuori del tradizionale calendario di eventi espositivi, attraverso l'offerta di spazi estremamente flessibili in grado di ospitare alternativamente campionati nazionali ed europei di pallacanestro o concerti e spettacoli per una capienza di circa 15.000 spettatori, con la possibilità di utilizzare anche un'arena all'aperto);
  • un secondo scenario, in cui questa flessibilità di usi viene localizzata nel quartiere esistente, con una capienza di spettatori leggermente inferiore, mantenendo la destinazione della porzione in ampliamento ad attività unicamente espositive;
  • nel primo scenario, completano il disegno dell'ampliamento edilizio nel territorio non ancora urbanizzato altre funzioni complementari e di servizio, quali un edificio destinato alla logistica in adiacenza al padiglione polivalente, e, nell'area posta tra via Stalingrado e via Zambeccari, in prossimità dello svincolo autostradale, un insediamento commerciale e una struttura ricettiva;
  • nel secondo scenario, questa proposta viene parzialmente modificata limitando significativamente la presenza di strutture commerciali ed eliminando la struttura ricettiva a favore dell’insediamento di usi di carattere direzionale connessi alle sfide dell'innovazione digitale in grado di interagire con l'adiacente Tecnopolo;
  • funge da collegamento verde in entrambe gli scenari il grande parco urbano che si sviluppa a partire dalla fascia del Savena Abbandonato, tutelata anche paesaggisticamente, e che, abbracciando l'arena del nuovo padiglione, occupa lo spazio aperto compreso tra la nuova viabilità di collegamento Ondina Valla/Stalingrado e l'asse autostradale, proseguendo oltre la via Zambeccari in fregio alla ciclabile di collegamento con via Stalingrado e il comparto del Tecnopolo; il progetto del parco contribuisce, attraverso il rafforzamento della fascia boscata già richiesta, alla mitigazione dell'asse autostradale, compensando con le nuove piantumazioni le porzioni di bosco esistente interferenti con lo sviluppo del QF e pertanto oggetto di abbattimento;

DATO ATTO inoltre che l'Accordo di programma:
  • localizza le quantità insediative indicate nell'Accordo territoriale contestualmente aggiornato, prevedendo margini di flessibilità in grado di consentire possibili modifiche progettuali in relazione alle condizioni di sostenibilità verificate in sede di accordo, con riferimento a usi considerati a supporto o compatibili con le attività fieristiche e individuati un uno scenario alternativo a quello inizialmente prefigurato, di cui è emersa la necessità nel corso della Conferenza dei servizi preliminare;
  • costituisce anche lo strumento negoziale attraverso cui saranno attribuiti ulteriori diritti edificatori per il completamento autonomo della porzione non più soggetta a strumento preventivo, ovvero al lotto di proprietà CO.TA.BO. Soc. Coop. oggetto di stralcio dal perimetro del PUA del 2015, in ragione degli accordi intercorsi negli ultimi anni tra i soggetti interessati;
  • conferma i diritti già riconosciuti dall'Amministrazione riferiti all'inclusione nel perimetro d'intervento dell'area “Palazzo dei Congressi”, le quantità insediative relative a edifici di interesse e non sostituibili per BolognaFiere, e rinnova la previsione a destinazione ricettiva che era indicata all’art. 20 del previgente PSC (Ambito n. 137 “Fiera Michelino) da attuare originariamente con Piano Particolareggiato nel frattempo decaduto;
  • non considera, ai fini del calcolo della quantità insediativa attribuita dall'accordo, i diritti edificatori acquisiti da BolognaFiere relativi a edifici in parte demoliti e in parte da demolire a nord della cintura ferroviaria;

DATO ATTO - con riguardo al rapporto tra l'Accordo di programma e gli strumenti di pianificazione vigenti, nonché agli aspetti per cui esso costituisce variante agli stessi, come approfonditamente analizzati nella relazione urbanistica allegata - che l'Accordo di programma:
  • ha anche valore di Accordo territoriale ai sensi dell’art. 58 della LR 24/2017, in quanto costituisce aggiornamento dell'Accordo territoriale del 2002 (che pertanto cesserà di produrre effetti dall'approvazione dell'Accordo di programma), per adeguarne i contenuti ai protocolli che lo hanno seguito e, soprattutto, ai nuovi strumenti di pianificazione entrati in vigore ai sensi della LR 24/2017;
  • comporta il superamento del Piano particolareggiato del 2006 come modificato dal PUA del 2015, attualmente ancora vigente anche se pressoché interamente attuato, limitatamente al perimetro di intervento e alla localizzazione della nuova capacità insediativa attribuita dall'accordo, fatta salva la possibilità di inserimento di nuove funzioni che possano essere considerate “a supporto” o “compatibili” con l'attività fieristica, e sostenibili dal punto di vista insediativo;
  • risulta in variante al PUG del Comune di Bologna “per conformarne le previsioni alle opere, interventi e programmi di intervento approvati”, con effetto esclusivamente per “la disciplina delle aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento”
  • considerato quanto stabilito dall’art 26 della LR 24/2017, ha i contenuti dell'accordo operativo / del piano attuativo di iniziativa pubblica;
  • è conforme al PTM;

DATO ATTO in particolare, per quanto riguarda gli aspetti in variante al PUG, analiticamente indicati nella relazione urbanistica allegata, che:
  • l'Accordo di programma comporta un adeguamento della strategia del PUG (Disciplina del Piano) in relazione all'obiettivo 3 "Attrattività e lavoro", da attuare attraverso l'azione "Sostenere la qualificazione dei poli metropolitani integrati in luoghi da abitare inseriti nel contesto", in particolare l'Azione specifica 3.3e "Fiera di Bologna: sviluppare la multifunzionalità del polo, migliorando le modalità di accesso alle diverse scale", che attualmente assume gli indirizzi condivisi nel protocollo di intesa del 2020;
  • in particolare, in coerenza con l'accordo territoriale contestualmente aggiornato, si supera parzialmente quanto indicato dal PUG per la trasformazione urbana, consentendo la possibilità di localizzare una quantità insediativa superiore ai limiti originariamente indicati (in ragione di un maggiore addensamento) e dell'introduzione di una flessibilità rispetto agli usi ammessi nel quartiere esistente;
  • la realizzazione dell'intervento comporta inoltre una modifica del perimetro del territorio urbanizzato e conseguentemente del territorio rurale della pianura, che verrà recepita nella cartografia quando la trasformazione sarà conclusa;
  • sarà adeguata inoltre la Tavola dei Vincoli in relazione allo specifico elaborato "Vincoli - Infrastrutture, suolo e servitù - scala 1:5000", in ragione del mutato assetto della viabilità e della conseguente necessità di aggiornamento delle fasce di rispetto stradale, nonché delle fasce di rispetto relative alle condizioni limite di emergenza sismica;
  • una parte dell'intervento a nord della cintura ferroviaria è condizionata dall'interramento di un elettrodotto di media tensione a carico del proponente di cui non si dispone ancora del progetto, ma che una volta realizzato modificherà la relativa fascia di rispetto indicata nella Tavola dei Vincoli;

DATO ATTO inoltre che la conclusione dell'Accordo di programma sarà subordinata all'acquisizione da parte di BolognaFiere, in via di perfezionamento, della proprietà o di altro idoneo diritto reale sulle aree interessate dal progetto urbano attualmente di soggetti terzi privati;

ATTESO che la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica avverrà eventualmente, ai sensi dell’art. 60, commi 9 e 10, della LR 24/2017, con la pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta approvazione dell'Accordo di programma (a condizione che alla medesima data esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'Amministrazione che ha promosso la conclusione dell'accordo);

VISTI:
- la LR Emilia-Romagna 24/2017, e in particolare gli artt. 58, 59 e 60;
- il D.lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 34 e 42;
- le Disposizioni Organizzative Urbanistiche, Complemento della Disciplina di Piano, approvate con deliberazione della Giunta comunale DG/PRO/2021/227, PG n. 430532/2021, seduta del 28/09/2021;

DATO ATTO che il parere del Quartiere di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sul decentramento sarà acquisito in una fase successiva del procedimento, in considerazione del fatto che l'assenso di cui alla presente deliberazione attiene alla fase preliminare di formazione dell'Accordo di programma, cui faranno seguito vari passaggi - tra cui la fase di deposito per osservazioni e la conseguente espressione della determinazione definitiva del Comune sull'accordo, eventualmente preceduta o ratificata da un'ulteriore deliberazione del Consiglio comunale - nell'ambito dei quali il Quartiere potrà esprimersi più compiutamente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano;

DATO ATTO che gli interventi comportano riflessi economico/finanziari e che l'ammontare delle entrate costituisce copertura della spesa;

DATO ATTO altresì:
- che il presunto introito derivante al Comune dalla realizzazione da parte di BolognaFiere degli interventi oggetto dell'Accordo di programma, quale Contributo straordinario (CS) e oneri di urbanizzazione secondaria (U2), è soggetto al Fondo perequativo metropolitano di cui alla LR 24/2017, art. 41 co. 5, e all'art. 51 del PTM, e che pertanto una quota di tale introito (pari al 50%) sarà eventualmente da destinare a tale Fondo;
- che a tal fine si è reso necessario stimare fin da ora il CS e gli U2 eventualmente dovuti, come indicati nello schema di Accordo di programma;

RICHIESTO e PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, del parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, atteso che gli strumenti di programmazione finanziaria dovranno essere adeguati;

Su proposta del Settore Ufficio di Piano, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio;

Sentita la Commissione Consiliare competente;
DELIBERA

1) DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 60, co. 3, ultimo periodo, della LR 24/2017, l'assenso preliminare all'Accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Quartiere Fieristico, in variante agli strumenti di pianificazione, da concludere ai sensi del medesimo art. 60, allegato parte integrante del presente atto unitamente agli allegati indicati in premessa;

2) DI DARE ATTO che l'assenso all'approvazione dell'Accordo di programma e del relativo progetto urbano rimane in ogni caso condizionato al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, nonché al parere favorevole di massima di RFI per gli interventi in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria.


Infine, con votazione separata,

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.


      Documenti allegati - parte integrante