Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 754076  /  2024
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  271   /  2024
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  237   /  2024
Data seduta 22/10/2024
Data esecutività 22/10/2024
Unità di riferimento Ufficio di Piano
Oggetto RICONOSCIMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E GENERALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’USO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LR 24/2017, DI PARTE DELL'IMMOBILE, ATTUALMENTE DISMESSO, SITO A BOLOGNA IN VIA BELLOMBRA N. 24


Testo dell'atto

LA GIUNTA



PREMESSO che:

- l’art. 16 della LR 24/2017, in coerenza con l’art. 23-quater del DPR 380/2001, stabilisce, “allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali”, che il Comune possa “consentire l'utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti”, “per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico”;
- in virtù delle medesime disposizioni l’uso temporaneo, che può riguardare sia immobili privati sia edifici pubblici, non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate e, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo;
- l’uso temporaneo è inoltre necessariamente disciplinato da un’apposita convenzione - di norma tra il proprietario, l’utilizzatore (se non coincidente con il proprietario) e il Comune - sulla base di uno schema-tipo approvato dal Consiglio comunale;


PREMESSO altresì che:

- l’uso temporaneo di aree dismesse o in via di dismissione (spazi aperti, terreni, edifici, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata) con l'obiettivo di realizzare iniziative di rilevante interesse pubblico o generale è riconosciuto dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Bologna come uno strumento importante nel processo di rigenerazione urbana, con le finalità di “rigenerare/riqualificare il patrimonio edilizio esistente; avviare/innescare il processo di riconversione urbana; evitare il deperimento del patrimonio edilizio; rivitalizzare/vivacizzare la zona dove l’edificio/area insiste, restituendolo alla città e ai suoi cittadini” (Disciplina del Piano, azione 2.2e);
- il Regolamento Edilizio del Comune, all’art. 29, stabilisce la durata massima per l’uso temporaneo, definendo un periodo non superiore a quattro anni con possibilità di proroga per un ulteriore anno;
- il Consiglio comunale, con deliberazione PG n. 342650/2021, ha approvato lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo, quale allegato al Regolamento Edilizio, demandando contestualmente alla Giunta comunale “l’approvazione delle convenzioni puntuali per usi temporanei, previa verifica della sussistenza dell'interesse pubblico e generale del programma proposto”;


RICHIAMATE le Disposizioni Organizzative Urbanistiche (Complemento alla Disciplina del Piano) approvate con deliberazione di Giunta comunale PG n. 430532/2021, che dettagliano le procedure e gli aspetti gestionali e organizzativi relativi agli strumenti di attuazione del PUG, ivi compresi gli “Usi temporanei”;


VISTA l’istanza PG n. 562329/2024 volta ad ottenere l’assenso all’uso temporaneo di cui all’art. 16 della LR 24/2017 presentata, in qualità di aspirante utilizzatore, da Colibrì Consorzio Ospedaliero (di seguito anche “Utilizzatore”), per l’immobile sito a Bologna, in via Bellombra 24, di proprietà della società Casa di Cura Villa Bellombra S.p.A. (di seguito “Proprietario”);


CONSIDERATO che l’istanza è stata presentata nelle modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate, e in particolare che è accompagnata da una “Proposta di uso temporaneo” che specifica:
  • le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell’interesse pubblico e generale;
  • l’individuazione dell’immobile con dimostrazione di essere dismesso o in via di dismissione;
  • una valutazione del contesto urbano e dello stato dei luoghi che consenta di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute;
  • la proposta di confronto con il territorio;
  • il programma di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati.


CONSIDERATO nello specifico, come indicato in tale Proposta, che:

- l’Utilizzatore, Colibrì Consorzio Ospedaliero, è un’organizzazione senza scopo di lucro costituita per condividere tra i consorziati, tra le altre, attività legate alla ricerca clinica, alla formazione, alla ricerca e selezione del personale, agli acquisti, al miglioramento costante della qualità; riunisce diverse strutture sanitarie e socio-sanitarie, operanti perlopiù a Bologna, molte delle quali accreditate tramite la Regione con il Servizio Sanitario Nazionale, che erogano quindi prestazioni di interesse generale in ambiti fondamentali dei servizi al cittadino;
- il consorzio e le strutture sanitarie e socio-sanitarie che ne fanno parte, come molte realtà analoghe nel territorio metropolitano e non solo, stanno affrontando negli ultimi anni una situazione di grave carenza di personale, con tassi di turnover elevatissimi e forti difficoltà ad attrarre il personale, situazioni che mettono a rischio la possibilità di continuare a erogare i servizi ed evitare la chiusura di reparti;
- per garantire il mantenimento degli organici previsti dalle norme di settore si è reso di conseguenza indispensabile estendere la ricerca di professionisti almeno a tutto il territorio nazionale, e costituisce elemento necessario per acquisirne la disponibilità a prendere servizio a Bologna la possibilità di offrire loro alloggio, almeno per il periodo di prova;
- a tal fine è stato individuato l’immobile in oggetto, legittimamente esistente e attualmente dismesso e abbandonato in attesa di trasformazione, in quanto era sede della Casa di Cura Villa Bellombra, trasferita definitivamente nella nuova struttura di via Casteldebole da settembre 2022;
- se assentito un uso temporaneo diverso dall’attuale, parte di tale immobile, e precisamente tre piani su quattro, come indicato nelle planimetrie allegate, potrebbe essere adibito a foresteria per i professionisti sanitari neoassunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie consorziate, assicurando loro alloggio, a titolo gratuito, per il periodo di prova, con una capienza massima prevista di 24 persone;
- trattandosi della sede, fino a poco tempo fa, di una struttura sanitaria accreditata e completamente funzionante, l’immobile non richiede alcun intervento straordinario di adeguamento degli ambienti e si possono escludere contaminazioni e rischi per la salute;


CONSIDERATO inoltre che la proposta è stato oggetto di un preventivo confronto con l’Amministrazione, dal quale è emerso - come elemento ulteriormente qualificante l’intervento - l’impegno della proprietà a mettere a disposizione la parte di edificio non destinata all’uso foresteria per una valutazione congiunta (che coinvolga anche il Comune ed ERGO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) circa la possibilità, a partire dal prossimo anno accademico 2025-2026, di destinare questa parte dell’immobile ad alloggio temporaneo per studenti universitari con tariffe in linea con quelle applicate da ERGO, valutando anche l'affidamento della gestione direttamente a quest’ultima, nonché esaminando la possibilità di destinare definitivamente l’immobile, o parte di esso, a studentato;


DATO ATTO, quindi, che la proposta presenta tutti i requisiti affinché sia consentito l’uso temporaneo in questione, ivi compresa l’ammissibilità dell’uso da insediare (riconducibile alla categoria A2 “abitazioni collettive”), in quanto il PUG (Disciplina del Piano, azione 2.2e) espressamente ammette gli usi residenziali (A) nel caso di “strutture temporanee per mobilità abitativa con una ciclicità di utilizzo breve, in termini di ospitalità e non permanenza”, definizione che ben si adatta alla messa a disposizione degli alloggi ai professionisti sanitari per un periodo di tempo limitato e connesso al periodo di prova lavorativo;


RITENUTO, per tutto quanto sopra, di riconoscere l’interesse generale e pubblico della proposta di uso temporaneo in esame;


VISTO lo schema di convenzione predisposto, sulla base dello schema-tipo approvato dal Consiglio comunale, per disciplinare tale uso temporaneo dell’immobile, allegato parte integrante della presente deliberazione;


DATO ATTO che costituiscono allegati della convenzione:
  • la Proposta di uso temporaneo, comprensiva di:
    • la planimetria A, che identifica le parti di immobile oggetto di uso temporaneo;
    • la planimetria B, che identifica le parti dell’immobile messe a disposizione dal Proprietario per valutare la possibilità di una destinazione, temporanea e/o definitiva, a studentato
  • la planimetria aree esterne via Bellombra 24
  • la planimetria immobile via Bellombra 24
  • i prospetti e sezioni via Bellombra 24


RITENUTO di stabilire la durata della convenzione a partire dalla sua sottoscrizione fino a dicembre 2025, rinnovabile per un anno su richiesta dell’Utilizzatore e del Proprietario, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno giustificato l’uso temporaneo, e di un ulteriore anno, sempre su richiesta del Proprietario e dell’Utilizzatore, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l’uso temporaneo e interesse dell’Amministrazione comunale al mantenimento della convenzione;


DATO ATTO che la stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento a fini di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare con modalità reversibili, al momento comunque non previsti per l’immobile in questione;


DATO ATTO inoltre che è agli atti del Settore Ufficio di Piano il contratto di comodato d’uso con cui il Proprietario mette l’immobile nella disponibilità dell’Utilizzatore;


ATTESO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Comune di Bologna, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;


VISTI:

- l’art. 16 della LR Emilia-Romagna 24/2017;
- l’art. 23-quater del DPR 380/2001, come modificato dalla legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020;
- il vigente PUG del Comune di Bologna, in particolare la Disciplina del Piano, azione 2.2e “Sperimentare nuove forme di gestione temporanea delle aree dismesse” e il punto 0.2b “Processi di rigenerazione urbana”;
- la variante al PUG del Comune di Bologna adottata con deliberazione di Consiglio comunale PG n. 244433/2024, attualmente in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 27 della LR 24/2017, con particolare riferimento alle medesime sezioni di cui al punto precedente;
- l’art. 29 del Regolamento Edilizio (RE) “Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale”, punto 1 “Usi temporanei”;
- lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo, allegato del Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale PG n. 342650/2021;
- le Disposizioni Organizzative Urbanistiche (Complemento alla Disciplina del Piano) approvate con deliberazione di Giunta comunale PG n. 430532/2021, in particolare il punto 2.1. “Usi temporanei”;


PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano;


STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e quindi di non richiedere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Settore Ufficio di Piano, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio;


A voti unanimi e palesi

DELIBERA


1) DI RICONOSCERE l’interesse pubblico e generale della proposta di uso temporaneo ai sensi dell’art. 16 della LR 24/2017 per l’immobile, attualmente dismesso, sito a Bologna in via Bellombra n. 24, come meglio identificato in premessa e negli allegati della presente deliberazione;


2) DI APPROVARE lo schema di convenzione - allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, unitamente ai suoi allegati - predisposto, sulla base dello schema-tipo approvato dal Consiglio comunale, per disciplinare uso temporaneo di cui al punto 1 del presente dispositivo;


3) DI DARE ATTO che la stipula della convenzione costituirà titolo per l’utilizzo temporaneo dell’immobile per le attività di foresteria (riconducibili alla destinazione d’uso A2) descritte in premessa;


4) DI DARE mandato al Direttore del Settore Ufficio di Piano di stipulare in nome e per conto dell’Amministrazione la convenzione di cui al punto 2 del presente dispositivo, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le eventuali integrazioni o precisazioni che si dovessero rendere necessarie, fatta salva la sostanza dell’atto;


5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Comune di Bologna, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.



Inoltre, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, per consentire il tempestivo avvio delle attività oggetto della proposta di uso temporaneo, stante la loro urgenza per la funzionalità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate.


      Documenti allegati - parte integrante