Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 762082  /  2025
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  277   /  2025
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  246   /  2025
Data seduta 21/10/2025
Data esecutività 22/10/2025
Data Inizio Pubblicazione 24/10/2025
Data Fine Pubblicazione 07/11/2025
Unità di riferimento Ufficio di Piano Urbanistico
Oggetto RICONOSCIMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E GENERALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’USO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LR 24/2017, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX OSPEDALE SAN SALVATORE ORA EX CASERMA BOLDRINI”, SITO A BOLOGNA IN VIA FRASSINAGO N. 6


Testo dell'atto

LA GIUNTA


PREMESSO che:

- l’art. 16 della LR 24/2017, in coerenza con l’art. 23-quater del DPR 380/2001, stabilisce, “allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali”, che il Comune possa “consentire l'utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti”, “per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico”;

- in virtù delle medesime disposizioni l’uso temporaneo, che può riguardare sia immobili privati sia edifici pubblici, non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate e, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo;

- l’uso temporaneo è inoltre necessariamente disciplinato da un’apposita convenzione, di norma tra il proprietario, l’utilizzatore (se non coincidente con il proprietario) e il Comune, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Consiglio comunale;

PREMESSO altresì che:

- l’uso temporaneo di aree dismesse o in via di dismissione (spazi aperti, terreni, edifici, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata) con l'obiettivo di realizzare iniziative di rilevante interesse pubblico o generale è riconosciuto dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Bologna come uno strumento importante nel processo di rigenerazione urbana, con le finalità di “rigenerare/riqualificare il patrimonio edilizio esistente; avviare/innescare il processo di riconversione urbana; evitare il deperimento del patrimonio edilizio; rivitalizzare/vivacizzare la zona dove l’edificio/area insiste, restituendolo alla città e ai suoi cittadini” (Disciplina del Piano, azione 2.2e);

- il Regolamento Edilizio del Comune, all’art. 29, stabilisce la durata massima per l’uso temporaneo, definendo un periodo non superiore a quattro anni con possibilità di proroga per un ulteriore anno;

- il Consiglio comunale, con deliberazione del 26 luglio 2021, PG n. 342650/2021, ha approvato lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo, quale allegato al Regolamento Edilizio, demandando contestualmente alla Giunta comunale “l’approvazione delle convenzioni puntuali per usi temporanei, previa verifica della sussistenza dell'interesse pubblico e generale del programma proposto”;

- successivamente, il Regolamento Edilizio è stato oggetto di ulteriori modifiche, che tuttavia non hanno interessato lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo;

PREMESSO infine che le procedure e gli aspetti gestionali e organizzativi relativi agli strumenti di attuazione del PUG, ivi compresi gli “Usi temporanei” sono dettagliati nelle “Procedure per gli interventi urbanistici (Disposizioni Organizzative Urbanistiche - Complemento della Disciplina del Piano)”, approvate con deliberazione di Giunta comunale del 10 giugno 2025, PG n. 428874/2025;

VISTA l’istanza - registrata al protocollo dell’ente con PG n. 618435/2025 dell’1 settembre 2025 - presentata da URBAN VALUE SRL per conto di un costituendo Raggruppamento Temporaneo con altre società, volta ad ottenere l’assenso all’uso temporaneo di cui all’art. 16 della LR 24/2017 per il complesso immobiliare “ex ospedale San Salvatore ora ex caserma Boldrini”, sito a Bologna in via Frassinago n. 6, di proprietà pubblica in gestione all'Agenzia del Demanio (di seguito, per semplicità “proprietario”);

DATO ATTO che nel frattempo, in data 15 ottobre 2025, il Raggruppamento Temporaneo in questione (di seguito “utilizzatore”) è stato formalmente costituito tra la citata URBAN VALUE SRL (mandataria), COOP4ART - CONSORZIO DI COOPERATIVA SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e PESSOA LUNA PARK - ONLUS (mandanti), ai fini di assumere, tramite concessione d'uso temporanea dell'immobile in oggetto, la gestione degli spazi in questione per la realizzazione delle attività meglio descritte in seguito;

CONSIDERATO che l’istanza di uso temporaneo è stata presentata nelle modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate, e in particolare che è accompagnata da un “Programma di uso temporaneo” che specifica:
- le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell’interesse pubblico e generale;
- l’individuazione dell’immobile con dimostrazione di essere dismesso o in via dismissione;
- una valutazione del contesto urbano e dello stato dei luoghi con analisi storica del sito e documentate verifiche che consentano di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone che saranno presenti nell’immobile;
- la proposta di confronto con il territorio (comunità insediata, altri attori coinvolti per competenza e relazione con l’immobile e il contesto territoriale, Quartiere di riferimento);
- il programma di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati;
- il progetto degli interventi previsti sull’immobile oggetto dell’uso temporaneo anche con attenzione alla sistemazione di eventuali aree esterne e degli spazi aperti alla comunità circostante;

CONSIDERATO nello specifico, come più estesamente indicato in tale Programma, che si prevede di “trasformare l’ex Caserma Boldrini in un terzo luogo urbano temporaneo, ibrido e accessibile, capace di generare risposte concrete alla crisi abitativa, sociale e culturale che attraversa la città di Bologna. Per 300 giorni, lo spazio diventa un laboratorio pubblico di coabitazione, attivazione e sperimentazione urbana, in cui la distinzione tra residenza, produzione culturale e spazio civico si dissolve a favore di un modello poroso e collaborativo.”

DATO ATTO che:

- per valutare la coerenza della proposta con le previsioni e le strategie del PUG e per acquisire i pareri delle autorità ambientali (ARPAE e AUSL) di cui all’azione 2.2e del PUG (v1.2157), l’Amministrazione ha indetto - con nota PG n. 626011/2025 del 4 settembre 2025 - una conferenza di servizi istruttoria, del cui andamento si dà conto dettagliatamente nell’allegato verbale conclusivo;

- nell’ambito della conferenza di servizi sono stati richiesti i suddetti pareri di ARPAE e AUSL, relativamente all’analisi storica del sito e alle documentate verifiche per escludere rischi per la salute in relazione agli usi previsti prodotte dai richiedenti congiuntamente all’istanza di uso temporaneo o nell’ambito della conferenza; i due enti hanno preso atto sia di quanto prodotto dai richiedenti sia dell’impossibilità, per la specificità dell’immobile e la sua passata gestione come bene del demanio militare, di produrre nell’ambito del procedimento diversa o ulteriore documentazione, come più precisamente indicato nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi;

DATO ATTO, per tutto quanto sopra, che la proposta - dal punto di vista dei presupposti individuati dalle norme richiamate e dal punto di vista della coerenza con le strategie e le disposizioni del PUG - presenta tutti i requisiti affinché sia consentito l’uso temporaneo in questione; che di conseguenza, come previsto dalle citate “Procedure per gli interventi urbanistici (Disposizioni Organizzative Urbanistiche - Complemento della Disciplina del Piano)”, “il Responsabile del procedimento propone alla giunta comunale il riconoscimento del rilevante interesse pubblico o generale sotteso all’utilizzo previsto”;

RITENUTO di riconoscere l’interesse pubblico e generale della proposta di uso temporaneo in esame;

VISTO lo schema di convenzione predisposto, sulla base dello schema-tipo approvato dal Consiglio comunale, per disciplinare tale uso temporaneo dell’immobile, allegato parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che costituiscono allegati della convenzione:
- Programma di uso temporaneo
- Allegato 1 - Verbale di dismissione dal Ministero della Difesa
- Allegato 2 - Certificato ultimazione lavori rimozione amianto
- Allegato 3 - Mappa condizioni di accesso all'area
- Allegato 4 - Relazione tecnica degli interventi
- Allegato 4.1 - Divisione funzionale degli spazi fase 1
- Allegato 4.2 - Divisione funzionale degli spazi fase 2
- Allegato 4.3 - Planimetria riportante gli interventi di rifunzionalizzazione fase 1
- Allegato 4.4 - Planimetria riportante gli interventi di rifunzionalizzazione fase 2
- Allegato 5 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
- Allegato 6 - Indicazioni sulla raccolta rifiuti;

RITENUTO di stabilire la durata della convenzione in anni uno;

DATO ATTO che la stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo;

DATO ATTO inoltre che è agli atti del Settore Ufficio di Piano Urbanistico la concessione d'uso temporaneo dell’Agenzia del Demanio a favore dell’utilizzatore, stipulata in data 15 ottobre 2025;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Comune di Bologna, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

VISTI:
- l’art. 16 della LR Emilia-Romagna 24/2017;
- l’art. 23-quater del DPR 380/2001, come modificato dalla legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020;
- il vigente PUG del Comune di Bologna, in particolare la Disciplina del Piano, azione 2.2e “Sperimentare nuove forme di gestione temporanea delle aree dismesse” e il punto 0.2b “Processi di rigenerazione urbana”;
- l’art. 29 del Regolamento Edilizio (RE) “Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale”, punto 1 “Usi temporanei”;
- lo schema-tipo di convenzione per l’uso temporaneo, allegato del Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale PG n. 342650/2021;
- le “Procedure per gli interventi urbanistici (Disposizioni Organizzative Urbanistiche - Complemento della Disciplina del Piano)”, approvate con deliberazione di Giunta comunale del 10 giugno 2025, PG n. 428874/2025, in particolare il punto 6 “Usi temporanei”;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano Urbanistico;

STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e quindi di non richiedere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l’atto di delega PG n. 450432/2025;

Su proposta del Settore Ufficio di Piano Urbanistico, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

1) DI RICONOSCERE l’interesse pubblico e generale della proposta di uso temporaneo ai sensi dell’art. 16 della LR 24/2017 per il complesso immobiliare, attualmente dismesso, “ex ospedale San Salvatore ora ex caserma Boldrini”, sito a Bologna in via Frassinago n. 6, come delineata in premessa e negli allegati della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione - allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, unitamente ai suoi allegati tra cui il Programma di uso temporaneo - predisposto, sulla base dello schema-tipo approvato dal Consiglio comunale, per disciplinare uso temporaneo di cui al punto precedente del presente dispositivo;

3) DI DARE ATTO che la stipula della convenzione costituirà titolo per l’utilizzo temporaneo dell’immobile per un laboratorio pubblico di coabitazione, attivazione e sperimentazione urbana come meglio definito nel Programma di uso temporaneo e relativi allegati, con attività culturali di pubblico spettacolo, bar, social kitchen, moduli abitativi temporanei per artisti e utilizzatori, co-working e uffici temporanei;

4) DI DARE mandato al Direttore del Settore Ufficio di Piano Urbanistico di stipulare in nome e per conto dell’Amministrazione la convenzione di cui al punto 2 del presente dispositivo, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le eventuali integrazioni o precisazioni che si dovessero rendere necessarie, fatta salva la sostanza dell’atto;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Comune di Bologna, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.


Inoltre, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, per consentire il tempestivo avvio delle attività oggetto della proposta di uso temporaneo.


      Documenti allegati - parte integrante