Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 332334  /  2023
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  122   /  2023
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  106   /  2023
Data seduta 09/05/2023
Data esecutività 09/05/2023
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie
Oggetto ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL’ART. 79 CO. 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845” APPROVATO CON DELIBERA PG. N. 146397/2021 E SS.MM.II. E RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DEL RIFERIMENTO NORMATIVO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTORE (ART. 1 CO 831 L.160/2019)


Testo dell'atto

LA GIUNTA




Premesso che

-in applicazione della legge 160/2019- articolo 1 commi da 816 a 845 è istituito a decorrere dal 01.01.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- con Delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33 Pg. 146397/2021 del 30.03.2021 immediatamente eseguibile è stato approvato con validità dal 01.01.2021 "il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845";

- con la citata Delibera DC/PRO/2021/33 Pg. 146397/2021 del 30.03.2021 il Consiglio Comunale ha dato atto altresì che con successiva delibera, la Giunta comunale avrebbe proceduto alla definizione e approvazione delle tariffe del nuovo canone unico nel rispetto del Regolamento approvato e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito delle previgenti entrate soppresse (imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione di suolo pubblico);

- con Delibera DG/PRO/2021/68 Pg. 146718/2021 del 30.03.2021 I.E. la Giunta Comunale, in applicazione dei criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, così come indicati agli articoli 22, 34, 64 e 79 del Regolamento approvato con Pg. 146397/2021 ed in ossequio all'art. 1 comma 8 della L. 160/2019, partendo dalla tariffa standard di legge ed utilizzando un fattore di conversione di invarianza di gettito, ha approvato le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale così come risultanti negli Allegati A, B, C e D e quali parti integranti del suddetto atto:
· nell'Allegato A) le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria”;
· nell' Allegato B) le tariffe relative al “Capo III – Pubbliche Affissioni”
· nell'Allegato C) le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di suolo pubblico e relative concessioni”
· nell'Allegato D) le tariffe relative al “Capo V – Canone mercatale”.

-con successiva Delibera DG/PRO/2021/91 PG. 191513/2021 del 27.04.2021 I.E. per mero errore materiale la Giunta comunale ha approvato la rettifica alle tariffe delle occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di cui all'art. 50 comma 2 lett.a) e lett. b) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33 Pg. 146397/2021 del 30.03.2021;

-con Delibera DG/PRO/2021/259 Pg. 582720/2021 del 28.12.2021 sono state rettificate con decorrenza 01.01.2022 le tariffe delle occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di cui all’art. 50 comma 2 lett.a) e lett.b) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33 Pg. 146397/2021 del 30.03.2021 e ss.mm.ii.

Verificato che
nell'Allegato C le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di suolo pubblico e relative concessioni” al punto 9 "Occupazioni con cavi e condutture " è inserito per mero errore materiale un errato riferimento normativo (art. 1, comma 831 legge 816/2020 ) anziché (art. 1 comma 831 Legge 160/2019) e tenuto conto inoltre che il DL 146/2021, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, all'art. 5 comma 14-quinquies ha introdotto una disposizione recante norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo della disciplina del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità contenuta nell'art. 1, comma 831, L. 160/2019 e ss.mm.ii.

Considerato altresì che
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato la citata delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33 Pg. 146397/2021 del 30.03.2021 e ss.mm.ii., prevede all’art. 79 comma 5 alcune agevolazioni per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare O.d.g. 94/2009 Pg. 58564/2009, Regolamento abrogato con la delibera DC/PRO/2022/76 Pg. 695696/2022 del 05.11.2022;
-che l’agevolazione prevista, per le attività di mercato svolte dagli operatori agricoli che rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 4 comma 8 del D.Lgs 228/2001 e che garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, è pari ad una riduzione del canone pari al 50 per cento.

Atteso che
con Delibera consiliare DC/PRO/2023/27 PG. 298468/2023 del 26.04.2023 è riconosciuta, dopo due anni di applicazione del nuovo meccanismo di calcolo del canone mercatale basato per la tipologia di attività in questione, un incremento con decorrenza 01.01.2023 dell’agevolazione prevista per le attività di mercato svolte dagli operatori agricoli che rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 4 comma 8 del D.Lgs 228/2001 e che garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse;
-che tale agevolazione con decorrenza 01.01.2023 è pari ad una riduzione del 65% del canone;

Tenuto conto di quanto fin qui esposto si rende pertanto necessario procedere ad un aggiornamento dell'Allegato C - Tariffe relative al "Capo IV-Occupazioni di suolo pubblico e relative concessioni" e dell'Allegato D Tariffe relative al “Capo V – Canone mercatale”, prevedendo di inserire :
  • nell'Allegato C punto 9 i seguenti riferimenti normativi:
art. 1, comma 831 Legge 160/2019 e art. 5 comma 14-quinquies D.L. 146/2021;
  • nell'Allegato D per le occupazioni nei mercati agricoli filiera (art. 79 comma 5 Regolamento) la diversa percentuale di agevolazione calcolata sul canone complessivamente determinato nei periodi considerati:
  • i) il termine dell’applicazione della tariffa (31.12.2022) con agevolazione del 50% sul canone complessivamente determinato e
    ii) con decorrenza 01.01.2023 l’agevolazione del 65% sul canone complessivamente determinato.

Visti:
- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.

Considerato che
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, prevede, all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;
-il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 19.04.2023, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2023, n. 97, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell'art. 151 comma 1 D.Lgs 267/2000 (TUEL)

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche le modifiche regolamentari al nuovo canone patrimoniale non siano assoggettate ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'Ente perché l'aumento di questa percentuale di agevolazione, in ragione della esiguità del gettito complessivo, non determina una minore entrata rispetto agli stanziamenti già previsti.

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

1) DI APPROVARE le rettifiche relative al riferimento normativo per la disciplina del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità contenuta nell'art. 1 comma 831 della L. 160/2019 e ss.mm.ii, e riportate nell'Allegato C1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI CONFERMARE in ogni altra sua parte le tariffe ed i riferimenti riportati nell'Allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI DARE ATTO  che le agevolazioni per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, ove tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 4 comma 8 del D.Lgs 228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, di cui all’art. 79 comma 5 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845”, sono state aggiornate con Delibera consiliare DC/PRO/2023/27 PG. 298468/2023 del 26.04.2023 sono riportate nell'Allegato D1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le rettifiche di cui ai punti precedenti I) e III) sono quelle che risultano nell'Allegato C e D, quale parte integrante e sostanziali del presente atto;

5) DI CONFERMARE le tariffe di cui agli allegati A), B) di cui alla Delibera DG/PRO/2021/259 Pg. 582720/2021 del 28.12.2021 e quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

6) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la maggiore agevolazione quale riduzione del canone mercatale pari al 65% (rispetto al 50% attualmente in essere) calcolato sul canone complessivamente determinato di cui all’art. 79 comma 5 si applicano a decorrere dal 01/01/2023.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


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