Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 1158/2026
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, P.G. n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, P.G. n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026-2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, P.G. n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, P.G. n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2026/6429, P.G. N.: 335789/2026 esecutiva dal 23/04/2026 è stata apportata una rimodulazione agli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa del Settore al fine di consentire l'affidamento oggetto del presente atto;
Premesso inoltre che:
- il personale del Comune di Bologna, per gestire le attività burocratiche ed i servizi rivolti ai cittadini, ha la necessità di:
- collaborare in tempo reale, condividendo informazioni e contenuti multimediali;
- operare integrando diversi strumenti (email, documento condiviso tra più persone, riunioni in videoconferenza, messaggistica istantanea), ponendo l'attenzione non solo al singolo utente ma al gruppo di lavoro;
- accedere ai contenuti aziendali, dal proprio ufficio, presso una diversa sede, o in mobilità;
- l'Amministrazione comunale utilizza da anni i prodotti e servizi della piattaforma collaborativa Google Cloud Workspace (prima denominata Google Suite) in grado di offrire una risposta completa alle esigenze di comunicazione e collaborazione degli utenti comunali, in quanto integralmente web based, con forte orientamento alla gestione in mobilità (dispositivi mobili) e con possibilità di includere nei propri processi anche soggetti esterni all’azienda e che è inoltre la piattaforma più diffusa a livello mondiale in termini di utilizzo sia da parte di imprese e professionisti, che da parte di utenti privati (indice indiscusso della facilità di accesso per l'utente);
Valutato che:
- con determinazione P.G. n. 377580/2026 si è proceduto ad acquisire i prodotti e servizi della piattaforma collaborativa Google Cloud Workspace fino al 14/06/2026 e che pertanto occorre attualmente procedere al rinnovo del servizio a decorrere dal 15/06/2026;
Rilevato che:
- in data 1° agosto 2007, a seguito della deliberazione n. 1080/2007 della Giunta regionale, è stata costituita la società per azioni Lepida, strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla Legge Regionale n. 11/2004;
- con deliberazione consiliare O.d.G. n. 61 del 15 febbraio 2010, P.G. n. 25564/2010, il Comune di Bologna ha aderito alla società Lepida S.p.A. sulla base degli indirizzi espressi con la deliberazione consiliare O.d.G. n. 55 del 1° febbraio 2010, P.G. n. 18437/2010;
- il Comune di Bologna è pertanto socio di Lepida S.p.A. (società a totale ed esclusivo capitale pubblico) con n° 1 azione, pari allo 0,0014% del capitale sociale, acquisita in attuazione della richiamata deliberazione consiliare P.G. n. 25564/2010;
- con l'adesione alla società Lepida S.p.A. il Comune ha inteso dotarsi di uno strumento societario, secondo il modello "in house providing", per l'utilizzo della infrastruttura di telecomunicazione rappresentata dalla rete Lepida e per l'acquisizione dei servizi di Information Communication Technology supportati dalla rete Lepida;
- la "Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna", cui il Comune di Bologna ha aderito con deliberazione consiliare O.d.G. n. 454 del 28 ottobre 2013, P.G. n. 207373/2013, conferma il ruolo strategico di Lepida nella gestione delle infrastrutture di telecomunicazione dei Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida, nonché nell'erogazione di alcuni servizi telematici specifici inclusi nell'architettura di rete;
- in data 12 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria dei soci ha approvato l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 (società consortile per azioni) in Lepida S.p.A., e la contestuale trasformazione di Lepida in società consortile per azioni, così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- il Comune di Bologna ha mantenuto la propria partecipazione in Lepida, avendo valutato il permanere del ruolo e della funzione della società nell'ambito della Community Network e del supporto prestato ai servizi di telecomunicazione e tecnologici del Comune;- a seguito della trasformazione societaria sopra richiamata, si è reso peraltro necessario definire un nuovo sistema di controllo analogo congiunto con tutti gli attuali soci (fra i quali il Comune di Bologna) e con deliberazione consiliare DC/PRO/2019/4, P.G. n. 90782/2019, Rep. DC/2019/13, esecutiva dal 26/02/2019, è stata approvata la convezione quadro con la Regione Emilia Romagna ed altri Enti per l'esercizio del controllo analogo sulla società Lepida S.c.p.A.;
Rilevato inoltre che:
- la società Lepida S.c.p.A. ha provveduto ad effettuare una procedura pubblica per mettere a disposizione dei propri soci l’Upgrade to Google Workspace che permette di utilizzare tutte le funzionalità Workspace Enterprise Plus/Frontline Plus;
-il passaggio alla versione più avanzata della piattaforma è in linea con le previsioni del percorso di adozione della Intelligenza Artificiale avviato dalla Amministrazione, in quanto la versione Enterprise Plus mette a disposizione funzionalità evolute per Gemini APP, NotebookLM e l'integrazione di Gemini all'interno di tutti gli strumenti della suite (posta elettronica, gestione documenti, gestione riunioni, ecc.) e tale soluzione permette inoltre, rispetto alla versione attualmente in uso, di migliorare gli aspetti di sicurezza dei dati nell'utilizzo della piattaforma, in linea con quanto previsto dalle linee guida nazionali;
- Lepida S.c.p.A. ha pertanto provveduto ad inviare un preventivo al Comune di Bologna, in quanto Socio, per l'acquisizione dei prodotti e servizi della piattaforma collaborativa Google Cloud Workspace Enterprise Plus/Frontline Plus per il periodo 15.06.2026-31.12.2028, definendo un canone annuale pari ad euro 690.170,00, prevedendo quindi per il 2026 un canone pari ad euro 345.085,00 e per le annualità 2027-2028 pari ad euro 690.170,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DPR 633/1972);
- è stato concordato con Lepida S.c.p.A. che il canone annuo verrà pagato in via anticipata su base semestrale a decorrere dal 15/06/2026;
Dato atto che:
- con determinazione P.G. n. 423195/2026 del 15/05/2026 si è proceduto a rimodulare la somma relativa al canone 2026 per la corretta imputazione contabile della spesa;
- l'offerta sopra richiamata si inquadra nell'ambito delle prestazioni erogabili da Lepida S.c.p.A. a favore degli Enti soci e si valuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;
- Lepida S.c.p.A., a totale ed esclusivo capitale pubblico, come disposto dalla citata L.R. 11/2004, così come modificata dalla L.R. n 4/2010, opera quale strumento esecutivo e servizio tecnico della Regione e degli Enti soci;
Valutato che appare dunque opportuno e conveniente avvalersi della società in house Lepida S.c.p.A. per l'acquisizione dei prodotti e servizi della piattaforma collaborativa Google Cloud Workspace Enterprise Plus/Frontline Plus per il periodo 15.06.2026-31.12.2028;
Accertato che:
- gli affidamenti diretti nei confronti delle società in house sono regolati dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023;- non sono attive convenzioni quadro delle centrali di acquisto Consip o Intercent-ER per il servizio in oggetto, né è possibile l'acquisizione dello stesso da MEPA;
Richiamata la nota del 24/04/2024 trasmessa da Lepida S.c.p.A. agli Enti soci, si dà atto dell’inapplicabilità al rapporto in house Ente-Lepida:
1) delle disposizioni in tema di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95, 97, 98 del D.Lgs. 36/2023, in quanto esplicitamente riferite alle procedure di appalto;
2) delle disposizioni in tema di verifiche antimafia, in quanto espressamente escluse dall’art. 83, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 159/2011, che prevede che la documentazione - informazione o comunicazione antimafia - “non è comunque richiesta” per i rapporti fra i soggetti pubblici tra cui rientrano altresì “le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico”;
3) della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come affermato da orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà (Faq C.3 ANAC); al solo fine di adempiere agli obblighi di comunicazione in favore di ANAC, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del codice, è stato acquisito il CIG BBE050DC17;
4) della disciplina sul conflitto di interessi di cui all’attuale art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
Dato atto inoltre che:
- gli affidamenti alle società in house di cui all’articolo 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in quanto ricompresi nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE richiamate nell’art. 2 comma 1 lett. m) dell’allegato I.1 al suddetto codice, rientrano tra i contratti esclusi dall’applicazione del codice ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della stessa norma;
- pertanto gli interventi ed acquisti oggetto di tali affidamenti non devono essere inseriti nei programmi triennali se non da parte della società in house, nel proprio programma, nel caso in cui questa, in qualità di stazione appaltante, preveda una procedura di appalto o concessione per la realizzazione dell’intervento o l’acquisizione del bene o servizio;
- la stazione appaltante ritiene che per l’appalto in questione non sussista un interesse transfrontaliero certo, come previsto dall’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, alla luce dell’importo dell’appalto inferiore alle soglie comunitarie, alle caratteristiche e all'ubicazione dei servizi che non appaiono idonei ad attrarre l'interesse di operatori esteri, nonché dell'assenza di segnalazioni di interesse in tal senso giunte da parte di operatori stranieri;
- del rispetto della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1, commi 512 e 516;
- che della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
- che con decreto del Sindaco P.G. n. 434163/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Innovazione Digitale e Dati al Dott. Stefano Mineo, confermato con decreto P.G. n. 664590/2025 quale Direttore del Settore Agenda Digitale e Sistemi Informativi, con termine al 31/10/2026;
- che il RUP del presente affidamento, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Direttore del Settore Agenda Digitale e Sistemi Informativi, Dott. Stefano Mineo;
- dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, come da dichiarazione in atti;
- che il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile;
- che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;
- che l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- che ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 36/2023, i dati relativi al presente affidamento sono pubblicati e resi disponibili presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC raggiungibile al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/BBE050DC17;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- lo Statuto artt. 44 e 64;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
- il D.Lgs. 36/2023;DETERMINA
1. di acquisire, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, dalla società Lepida S.c.p.A. (cod. fornitore 120503) i prodotti e servizi della piattaforma collaborativa Google Cloud Google Workspace Enterprise Plus/Frontline Plus per il periodo 15.06.2026-31.12.2028, definendo la spesa complessiva di euro 1.725.425,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DPR 633/1972);
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.725.425,00 imputandola come da tabelle sotto riportate :