FS5469929
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visti
l’art. 381 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) che ha stabilito che, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il Comune di residenza rilascia apposita autorizzazione previo specifico accertamento sanitario. Tale autorizzazione è resa nota mediante l'apposito “contrassegno di parcheggio per disabili” (cosiddetto contrassegno H), le cui caratteristiche sono state introdotte con il D.P.R. 151/2012 che ha recepito la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998;
la Delibera di Giunta P.G. n. 298747/2012, che oltre a dare piena attuazione all’art. 381 comma 4 del D.P.R. n. 495/92, così come modificato dal D.P.R. 151/2012, ha disposto modalità e tempi di rilascio del nuovo modello di contrassegno europeo, nonché il rilascio di atto formale, esplicito e separato rispetto al contrassegno, da consegnarsi al titolare del medesimo. Le Disposizioni operative approvate con la suddetta delibera hanno altresì disciplinato modalità di presentazione della richiesta, documentazione da allegare e numero massimo di targhe (distinguendo tra permanenti e saltuarie) da collegare al contrassegno H di persone residenti a Bologna, il numero massimo di targhe da collegare al contrassegno H di persone non residenti a Bologna, nonché le modalità di comunicazione delle medesime, (fax, sms, piattaforma web) oltre che le sanzioni in caso di uso improprio del contrassegno ed i criteri per la realizzazione di nuove piazzole riservate alle persone con disabilità;
la determinazione dirigenziale P.G. n. 300120/2013 avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni "h-handicap” che ha dato attuazione a quanto disposto dalla delibera sopra citata con particolare riferimento alla procedura di rilascio del contrassegno, ripartita con il soggetto a cui è affidato il servizio di rilascio dei contrassegni ed allo schema dell'atto autorizzativo legittimante il rilascio del contrassegno H, precisando che tale atto non deve essere presente a bordo del veicolo in quanto è reso noto mediante il contrassegno stesso;
la determinazione dirigenziale P.G. n. 594277/2024 avente ad oggetto “Aggiornamento delle disposizioni operative per il rilascio e l’utilizzo dei contrassegni di parcheggio per disabili ‘cosiddetti contrassegni H’ attuata con determinazione dirigenziale P.G. n. 300120/2013” che ha approvato l’aggiornamento delle modalità di attuazione delle disposizioni operative contrassegni H a far data dal 23 settembre 2024, dando atto di tutte le semplificazioni nel frattempo attuate allo scopo di agevolare le persone con disabilità, tra cui l'ammissibilità di certificazioni sanitarie, concordate con la U.O. Medicina Legale dell’Azienda USL di Bologna, la dematerializzazione del procedimento di richiesta del contrassegno (che ha consentito di semplificare le modalità di presentazione della domanda, mediante l’accesso ad apposita modulistica online, riducendo le tempistiche della gestione del procedimento), la semplificazione della modalità di comunicazione delle targhe per i titolari di contrassegno residenti a Bologna (anche mediante l’attivazione di una web app per i soggetti dotati di SPID). Si sono nel frattempo aggiornate le modalità di spedizione delle comunicazioni di avviso scadenza, inviate via mail e non più mezzo posta ordinaria agli indirizzi depositati dai titolari dei contrassegni;
Dato atto che
il Nuovo Codice della Strada prevede due tipologie di questo contrassegno, rilasciate secondo le medesime modalità ma che differiscono per durata della validità e modalità di rinnovo:
- cd permanente: ha una validità di 5 anni, e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (comma 3 dell’art 381 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92).
- cd temporaneo - a tempo determinato: è rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche [...] e la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, solo previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio (comma 4 dell’art 381 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92);
il contrassegno in questione è conforme al modello previsto dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998: in particolare, la metà sinistra del verso contiene: cognome, nome, fotografia e firma del titolare - o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale. Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare sulla metà sinistra del verso;
a seguito di apposita richiesta di parere ai fini dell’applicazione al contrassegno H dell’art. 7 Legge 4 aprile 2012, n. 35, che fissa la validità dei documenti di identità e di riconoscimento fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento, i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono espressi in merito alla natura stessa del contrassegno ritenendolo, in conformità a quanto già scritto nella circolare elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica (n. 11058 del 05/03/2013), rientrante nella categoria dei documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D.P.R. n 445/2000, in quanto documento munito di fotografia del titolare, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana, che consente l'identificazione personale del titolare e pertanto, al pari degli altri documenti di identità e di riconoscimento, anche ai contrassegni cd. permanenti (la cui validità è di 5 anni salvo rinnovo) devono applicarsi le disposizioni dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012. (Sono invece esclusi da tale previsione i contrassegni cd temporanei, proprio perché caratterizzati dalla temporaneità devono ritenersi validi esclusivamente per il periodo per i quali sono stati rilasciati). L’applicazione dei pareri suindicati è stata disposta con la determinazione dirigenziale P.G. n. 376959/2016: in analogia ai documenti di identità al contrassegno H di tipologia permanente la scadenza è dunque portata alla data del compleanno del titolare;
dalla lettura delle disposizioni succitate e con l'obiettivo di tutelare le persone con disabilità, evitare usi impropri di un titolo il cui utilizzo è strettamente personale e garantisce facilitazioni alla circolazione su tutto il territorio nazionale dei veicoli a specifico servizio della stessa persona, si richiede la presenza fisica allo sportello al momento del ritiro del contrassegno per apporre la sua firma sul retro dello stesso (sono evidentemente fatti salvi i casi in cui la persona con disabilità è incapace di intendere e volere ed abbia pertanto un delegato alla firma con sentenza del Tribunale, o delega contenuta nell’ambito di procura notarile o atto di nomina dell’amministratore di sostegno). In caso di assoluta impossibilità a presentarsi allo sportello al momento del ritiro, appositamente certificata dal medico curante, è stato attivato il servizio di consegna a domicilio da parte di un agente della Polizia Locale;
Considerato che:
con l’obiettivo di ridurre gli oneri a carico di una categoria di utenza particolarmente fragile e in continuo aumento, da tempo sono in corso valutazioni per introdurre la possibilità di consentire il ritiro del contrassegno, titolo non dematerializzabile, al delegato espressamente ed appositamente incaricato dal titolare. Proprio a tale ultimo fine il 18 maggio 2023 è stato chiesto il parere dei Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, per accertare se ai fini del ritiro del contrassegno H, stante il parere precedentemente rilasciato dagli stessi, possano comunque ritenersi valide le disposizioni che prevedono il diritto da parte degli interessati a delegare formalmente terzi per l’accesso agli atti amministrativi e per il ritiro di documenti, ai sensi dell’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000 e inoltre se, in caso di ritiro del contrassegno mediante delega, non essendo la firma autografa apposta da parte del titolare innanzi a un pubblico ufficiale, il contrassegno possa considerarsi comunque rientrante nella categoria dei documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D.P.R. n 445/2000;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto con nota (INF. SISTRA REGISTRO UFFICIALE U.0020100 del 15/09/2023, in allegato) affermando che [...]“Secondo quanto previsto all’articolo 188 comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 – Codice della Strada i soggetti legittimati ad usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità sono autorizzati dal Sindaco del Comune di residenza con le formalità determinate nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. In merito, il suddetto Regolamento non contempla l’obbligo della presenza fisica del titolare del contrassegno al momento del ritiro dello stesso. Trovano pertanto applicazione, in via generale, le disposizioni che regolamentano il diritto da parte dell’interessato a conferire il potere di rappresentanza ad altri soggetti per il ritiro di atti e documenti presso le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, la delega ai fini del ritiro in assenza del titolare è sempre ammessa in caso di impedimento alla sottoscrizione, che sia in presenza o meno dell’istante al momento del ritiro, negli specifici casi configurati all’art. 4, comma 1 e 2 del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445.”
Visti i pareri rilasciati rispettivamente nel 2016 e nel 2023, dato atto che:
- il contrassegno è da considerarsi rientrante nella categoria dei documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D.P.R. n 445/2000 ai fini dell’ applicazione dell'art. 7 Legge 4 aprile 2012 n. 3 ai contrassegni della tipologia cd. permanente (la cui scadenza coincide con il giorno e il mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza prevista per il documento sulla base della certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza);
- sempre più spesso le persone con disabilità affette da particolari condizioni di salute lamentano il disagio derivante dalla costrizione a recarsi negli uffici preposti (benchè attrezzati per persone con disabilità) per ritirare personalmente il contrassegno e lamentano difficoltà rispetto alla produzione delle deleghe di firma ritenute accoglibili (nell’ambito di procura notarile o atto di nomina dell’amministratore di sostegno). Di tale disagio si è fatto portavoce il Difensore Civico, con nota del 16 giugno 2025, in cui invita il Comune a valutare la possibilità di adottare soluzioni compatibili con i principi di equità, proporzionalità e tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità;
- il servizio della consegna a domicilio che impegna gli agenti della Polizia Locale (ad esempio nel 2024 sono oltre 300 le consegne effettuate) è ulteriore rispetto alle attività di istituto e non è attuabile nei confronti di titolari di contrassegno che, se pur residenti a Bologna, dimorano temporaneamente in altri Comuni che, in taluni casi, non hanno fornito il servizio per carenza di personale da dedicare. Si riconosce peraltro, così come indicato nell’invito del Difensore Civico richiamato in oggetto, che la richiesta di produzione di un ulteriore certificato che attesti l’impossibilità a recarsi allo sportello, pur conforme alla ratio normativa di tutela dell’uso personale del contrassegno, potrebbe porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto la disabilità risulta già documentalmente riconosciuta dagli organi competenti;
- il Ministero dell’Interno non ha ritenuto di fornire riscontro alla nota del Ministero delle Infrastrutture del 15/09/2023;
Si ritiene di applicare l’indicazione fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 15/09/2023 e dunque di ammettere la delega al ritiro del contrassegno in assenza del titolare, in caso di impedimento alla sottoscrizione, negli specifici casi configurati all’art. 4, comma 1 e 2 del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445. Del comma 1 si dà consueta applicazione, ma con riferimento al comma 2, sarà ritenuta ammissibile la delega al ritiro conferita dal titolare del contrassegno, che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, al coniuge, o in sua assenza dei figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Nel frattempo, con l’intento di garantire alle persone con disabilità il godimento di un loro diritto, si provvederà ad esporre la questione all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, al fine di introdurre la possibilità di consentire il ritiro del contrassegno al delegato espressamente ed appositamente incaricato dal titolare, ai sensi dell’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000 mantenendo salvo, in caso di ritiro del contrassegno mediante delega (non essendo la firma autografa apposta da parte del titolare innanzi a un pubblico ufficiale) che il contrassegno possa considerarsi comunque rientrante nella categoria dei documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D.P.R. n 445/2000.
Sentito in merito, così come per tutti i provvedimenti suindicati, il parere del Comandante della Polizia locale;
Dato atto, inoltre, che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore Nuova mobilità e infrastrutture, trasporto pubblico locale, Città 30 e sicurezza stradale, Michele Campaniello;
DETERMINA
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:
1. l’ulteriore semplificazione delle disposizioni operative, aggiornate con determinazione dirigenziale P.G. n. 594277/2024, per il rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti contrassegni H) ammettendo la delega al ritiro del contrassegno in assenza del titolare negli specifici casi configurati all’art. 4, comma 1 e 2 del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445. Con particolare riferimento al comma 2 sarà ritenuta ammissibile la delega al ritiro conferita dal titolare del contrassegno che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, al coniuge, o in sua assenza dei figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Di conseguenza sarà cessata la consegna a domicilio da parte di agenti di Polizia Locale;
2. il conseguente aggiornamento delle modalità di attuazione delle disposizioni operative contrassegni H (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e dei facsimili modulo di richiesta del contrassegno (Allegato 2); ricevuta di rilascio (Allegato 4); guida degli operatori (Allegato 7) conservati agli atti d’ufficio della presente. Non necessitano di aggiornamenti: autorizzazione al rilascio (Allegato 3); preavviso di diniego (Allegato 5); la descrizione delle modalità di utilizzo per la comunicazione delle targhe di titolari di contrassegno H residenti (Allegato 6), già conservati agli atti d’ufficio della determinazione dirigenziale P.G. n. 594277/2024;
3. la data di inizio dell’ulteriore semplificazione è fissata per il giorno 28 luglio 2025;
4. di dare atto che:
- è pienamente confermato il contenuto della Delibera di Giunta P.G. n. 298747/2012, citata in premessa, in particolare per quanto attiene il numero massimo di targhe (distinguendo tra permanenti e saltuarie) da collegare al contrassegno H di persone residenti a Bologna, il numero massimo di targhe da collegare al contrassegno H di persone non residenti a Bologna, oltre che per le sanzioni in caso di uso improprio del contrassegno ed i criteri per la realizzazione di nuove piazzole riservate alle persone con disabilità;
- con l’intento di garantire alle persone con disabilità il godimento di un loro diritto, si provvederà ad esporre la questione all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, al fine di introdurre la possibilità di consentire il ritiro del contrassegno al delegato espressamente ed appositamente incaricato dal titolare, ai sensi dell’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000 mantenendo salvo, in caso di ritiro del contrassegno mediante delega (non essendo la firma autografa apposta da parte del titolare innanzi a un pubblico ufficiale) che il contrassegno possa considerarsi comunque rientrante nella categoria dei documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D.P.R. n 445/2000.