
Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
M2 C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa"
CIG: B0DD5CCA26
CUI: F01232710374202200002
CUP: F31F19000110001 (Linea Rossa)
CUP: F31D21000020001 (Linea Verde)IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determinazione dirigenziale P.G. N. 128297/2024 esecutiva in data 1/03/2024 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi all’Accordo Quadro per la fornitura di n. 60 tram da destinare alla nuova rete tranviaria del Comune di Bologna, dell’importo complessivo di euro 270.600.000,00 IVA al 10% compresa, da aggiudicare a seguito dell’espletamento di procedura aperta art. 71 D.Lgs 36/2023 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023;
con determinazione dirigenziale P.G. N. 686786/2024 esecutiva in data 3/10/2024 si è proceduto ad aggiudicare l’Accordo Quadro con un solo operatore economico, della durata di 6 (sei) anni, da attuare mediante successivi contratti applicativi, a favore dell’operatore economico CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (CAF), per l'importo complessivo di euro 237.882.803,12, di cui euro 237.858.466,12 al netto del ribasso offerto del 3,30% ed euro 24.337,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% (euro 23.788.280,31), per un totale complessivo di euro 261.671.083,43;
in data 08/10/2024 il Settore Gare e Appalti ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;
con determinazione dirigenziale P.G. N. 734554/2024 esecutiva in data 17/10/2024 si è proceduto ad attestare l'efficacia dell'aggiudicazione suddetta;
con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/16143 N. Repertorio: DD/2024/16540 P.G. N. 824018/2024, si è proceduto all'approvazione del contratto applicativo 1, relativo alla fornitura di 33 veicoli (da destinarsi 20 per la Linea Rossa e 13 per la Linea Verde);
Rilevato che:
stante la necessità di dare corso con urgenza all’attività di progettazione e produzione dei veicoli da destinare alle linee tranviarie Rossa e Verde, entrambe in corso di realizzazione nonché finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto soggette alle relative stringenti tempistiche, si è reso necessario dare immediata operatività all’Accordo Quadro ed al contratto applicativo 1, nelle more della stipula dei medesimi , secondo quanto ammesso dall’art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 sussistendo le condizioni ivi previste per l’immediato avvio dell’esecuzione;
in data 23/10/2024 con nota trasmessa a mezzo pec avente P.G. n. 756983/2024 l’operatore economico aggiudicatario veniva convocato per la consegna anticipata dell’Accordo Quadro, a seguito della quale CAF, con nota formale inviata al Comune di Bologna in data 5 novembre 2024 (recepita dal Comune di Bologna con PG. 785176/2024), ha evidenziato l'evento (alluvione) qualificato come causa di forza maggiore, che ha coinvolto uno dei propri fornitori per la realizzazione dei tram, e le conseguenze in termini di tempistiche che tale evento ha prodotto, avanzando altresì alcune proposte per mitigarne l’impatto, chiedendo un confronto per ridefinire i termini contrattuali compatibili con gli obiettivi progettuali tecnici e temporali dell’intervento;
pertanto, il Comune di Bologna e CAF, presente anche TPER S.p.A. in qualità di futuro gestore del servizio tranviario, si sono incontrati in data 14/11/2024 e 21/11/2024 per definire puntualmente le possibili soluzioni;
in considerazione di quanto rappresentato dall’operatore economico, dell’esigenza dell’Amministrazione di procedere con la fornitura di cui trattasi, funzionale a rendere operative le linee tranviarie Rossa e Verde, entrambe finanziate nell’ambito del PNRR, nonché di quanto segue:
-il principio di risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/23, che si concretizza non solo nell’affidamento del contratto ma soprattutto nella sua esecuzione con massima tempestività, costituendo attuazione del principio di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, oltre a costituire criterio prioritario dell’esercizio della discrezionalità amministrativa;
-il principio della fiducia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 36/23, ove la fiducia non è da intendersi unilaterale o incondizionata ma fiducia reciproca che investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare; tenuto conto che la stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica [rectius acquisire servizi e forniture] nel modo più rispondente agli interessi della collettività (Cfr. Relazione del Consiglio di stato agli articoli e agli allegati al Codice dei Contratti Pubblici );
-il principio di buona fede e tutela dell’affidamento avente carattere di reciprocità tra i soggetti coinvolti, Stazione appaltante e operatore economico, di cui all’art.5 del sopra citato D.Lgs. 36/2023, che implica l’adozione di comportamenti adeguati alle concrete circostanze, sia in sede di gara che in fase esecutiva ;
-i principi sopra evidenziati e la giurisprudenza in materia portano come conseguenza che ogni azzeramento di una procedura amministrativa, in assenza di specifiche illegittimità che la affliggano, ha un costo (in termini di tempo e dispendio di inutile attività amministrativa) ed un rischio per l’Amministrazione, tenuto conto che la vanificazione di gare di per sé legittimamente condotte non è tra gli obiettivi dell’evidenza pubblica. In siffatti casi, pertanto sussiste un legittimo margine di valutazione in capo all’Amministrazione tra l’alternativa di rifare appello al mercato (con le diseconomie e i rischi già evidenziati) ovvero tentare di ricondurre il contratto ad utilità;
-il principio di rinegoziazione contrattuale ex art. 9 D.Lgs. 36/2023 quale declinazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, compromesso da una causa straordinaria e imprevedibile, il quale prevede un “diritto” alla rinegoziazione secondo buona fede, cui corrisponde un “obbligo” della stazione appaltante a rinegoziare, valutando ogni sopravvenienza segnalata dall’operatore economico e adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale, portando il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore su un piano di parità. Il secondo comma della norma in menzione specifica l’estensione massima della rinegoziazione, che non può alterare la sostanza economica del contratto, ma deve ripristinarne l’originario equilibrio, avuto riguardo al complesso degli atti alla base della costituzione del rapporto e con considerazione, quindi, anche del bando e del provvedimento di aggiudicazione, in linea con l’esigenza tutta pubblicistica che la revisione, ossia il risultato della rinegoziazione, non si risolva in un’elusione degli obblighi di evidenza pubblica, tenuto conto che tale rinegoziazione presuppone l’accordo tra le parti.
si è convenuto di addivenire ad un accordo tra le parti come da verbale P.G. 840448/2024, che si allega al presente provvedimento, con il quale si è condiviso di apportare al progetto del veicolo alcune modifiche non sostanziali che non alterano i requisiti prestazionali richiesti in sede di gara e che consentono di contenere l’allungamento dei termini di produzione e consegna del primo tram in conseguenza dell’evento di forza maggiore sopra richiamato, in mesi 3 (tre) ulteriori rispetto ai 16 (sedici) offerti. CAF, inoltre, metterà in atto ulteriori modifiche tecniche migliorative al progetto del veicolo offerto, puntualmente descritte nel citato verbale allegato, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune di Bologna, che hanno un valore economico e forniscono un miglioramento complessivo delle dotazioni e della sicurezza del veicolo rispetto a quello offerto in gara.
Dato atto che occorre quindi approvare il verbale P.G. n. 840448/2024 sopra citato, costituente accordo tra le parti, in virtù del quale vengono rimodulate talune condizioni contrattuali dell’Accordo Quadro, nonché, per quanto riguarda i tempi di fornitura dei tram, del contratto applicativo 1, verbale che costituirà parte integrante dei medesimi contratti;
Dato atto, infine, che in considerazione delle ragioni di urgenza sopra richiamate, legate anche alla tipologia di finanziamento PNRR, nelle more del perfezionamento del presente provvedimento amministrativo necessario alla formalizzazione delle modifiche intercorse, in data 26/11/2024 l’operatore economico aggiudicatario ed il RUP sottoscrivevano i verbali di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto di Accordo Quadro (registrato al P.G. n. 846007/2024) e del contratto applicativo 1 relativo alla fornitura di 33 veicoli (da destinarsi 20 per la Linea Rossa e 13 per la Linea Verde) (registrato al P.G. n. 846013/2024);
Vista la delega P.G. N.: 469642/2024 (Proposta N. DD/PRO/2024/10978 N. Repertorio: DD/2024/10258) esecutiva dal 10/07/2024 ;
Visto l’art. 44 dello Statuto di Bologna;
Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 36/2023
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto e contestualmente approvare il verbale P.G. 840448/2024;
2. di dare atto che il sopra citato verbale costituirà parte integrante del Contratto di Accordo Quadro per la fornitura di tram da destinare alla nuova rete tranviaria del Comune di Bologna, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, nonché del contratto applicativo 1.