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Dettaglio provvedimento

PG (Numero / Anno) 590086  /   2026

Proposta (Tipo / Numero / Anno) DDPRO  /   8680  /   2026

Repertorio (Tipo / Numero / Anno) DD  /   10171  /   2026

Unità di riferimento Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Data esecutività 15/07/2026

Data pubblicazione 21/07/2026

Oggetto APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DI DURATA QUADRIENNALE, PER L’ATTUAZIONE DEL PSSU E PER IL CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE, DELLA SICUREZZA STRADALE E PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO VERDE URBANO. DETERMINA A CONTRARRE.

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FS6039419
IL DIRETTORE

Premesso che:

gli obiettivi strategici fissati dal Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 del Comune di Bologna prevedono il contenimento delle emissioni climalteranti in linea con gli accordi internazionali (UE e COP21 di Parigi) e l’impatto climatico zero entro il 2030;

per perseguire tali traguardi è indispensabile un’azione efficace e lungimirante, che unisca la gestione della mobilità alla riqualificazione dello spazio pubblico, in grado di promuovere la diversione modale degli spostamenti motorizzati verso la modalità ciclistica e pedonale, ripensando contestualmente anche lo spazio urbano dal punto di vista ambientale, incrementando il verde cittadino e le superfici permeabili;

Considerato che:

questi obiettivi strategici si concretizzano attraverso investimenti mirati per la messa in sicurezza ed il ridisegno delle strade, attraverso la progressiva diffusione di interventi di moderazione del traffico, come incroci e attraversamenti rialzati e colorati, potenziamento dell’illuminazione pubblica, segnaletica orizzontale e verticale integrativa, a cui si affiancano l’ampliamento della rete ciclabile e delle piazze pedonali, nonché delle aree verdi;

Dato atto che:

l’esperienza fin qui condotta ha messo in evidenza come spesso siano sufficienti interventi di basso impatto e complessità esecutiva (modifiche della segnaletica, modifiche dei margini stradali, modifiche della regolamentazione della circolazione attuabili con segnaletica, ecc.) per ottenere risultati significativi sul piano della sicurezza stradale;

i tempi necessari alla redazione di un progetto, approvazione, svolgimento della gara d’appalto e al suo affidamento, hanno fin qui comportato significativi ritardi fra l’individuazione di un fattore di rischio per la sicurezza stradale e della relativa soluzione e l’effettiva attuazione di interventi risolutivi;

si ritiene, pertanto, opportuno affidare tali attività mediante il ricorso allo strumento dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da concludersi con un solo operatore economico e avente durata quadriennale, dotandosi così di uno strumento flessibile, efficace e immediatamente attivabile per la gestione degli interventi previsti, in coerenza con le priorità individuate dall’Amministrazione e dagli uffici tecnici comunali ed in riferimento alle categorie principali di seguito meglio illustrate:
- attuazione del PSSU e risoluzione dei punti critici per l'incidentalità, anche attraverso l’inserimento di elementi di moderazione della velocità;
- interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali;
- interventi di contrasto al cambiamento climatico mediante l’incremento del patrimonio verde urbano e la de-pavimentazione dei suoli connessi all’infrastruttura viaria;

gli interventi saranno realizzati in maniera diffusa nei sei quartieri cittadini, a cura del contraente che risulterà aggiudicatario dell’Accordo Quadro;

il tempo utile stimato per la completa e corretta esecuzione dell’Accordo Quadro è previsto in anni 4 (quattro);

per ogni specifico contratto applicativo il tempo di esecuzione dei lavori verrà stabilito di volta in volta in giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che:

il Responsabile Unico di Progetto viene individuato nella persona dell’Arch. Giovanni Ginocchini, Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;

l’importo massimo complessivo previsto per l’Accordo Quadro in menzione nel periodo di validità dello stesso, di durata quadriennale, ammonta ad euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), di cui euro 5.720.000,00 per lavori (di cui euro 1.592.448,00 per costi della manodopera) ed euro 280.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come risultante dal relativo quadro economico riportato nel documento denominato: “Capitolato speciale d’Appalto”, allegato in parte integrante alla presente determina, articolato su quattro annualità e così suddiviso:
- primo anno: euro 1.500.000,00, di cui euro 1.430.000,00 quale importo lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 70.000,00 quale importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- secondo anno: euro 1.500.000,00, di cui euro 1.430.000,00 quale importo lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 70.000,00 quale importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- terzo anno: euro 1.500.000,00, di cui euro 1.430.000,00 quale importo lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 70.000,00 quale importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- quarto anno: euro 1.500.000,00, di cui euro 1.430.000,00 quale importo lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 70.000,00 quale importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

in relazione al quadro economico dell’Accordo Quadro, fermo restando l’importo totale dei lavori riferito al quadriennio di validità, pari ad euro 6.000.000,00, le cifre sopra riportate sono indicative negli importi rappresentati per le singole annualità e possono variare per esigenze specifiche del Comune di Bologna, sia in aumento, sia in diminuzione, senza che l’Appaltatore possa trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel contratto (e allegati) e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente;

il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verrà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di gara all’importo dei singoli contratti applicativi, rimanendo invece invariato il valore complessivo sopra stimato pari ad euro 6.000.000,00 e quindi la capienza dell’Accordo Quadro;

Ritenuto opportuno:

procedere all’approvazione degli elaborati progettuali relativi all’Accordo Quadro di cui trattasi, allegati in parte integrante al presente atto;

Ritenuto altresì:

di adottare la determina a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e che il Responsabile Unico del Progetto ha individuato, come da elaborati progettuali allegati in parte integrante alla presente determinazione, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione, in particolare prevedendo:

- TIPO DI PROCEDURA: affidamento mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 59 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, da individuarsi sulla base degli elementi, punteggi, e di tutte le modalità di attribuzione e calcolo degli stessi, così come dettagliatamente indicato nell’Allegato 4- Criteri di aggiudicazione, allegato in parte integrante alla presente determina;
- QUALIFICAZIONE: in ragione della natura stessa dell’Accordo Quadro, della stima del valore massimo annuale dei contratti applicativi (euro 1.500.000,00 compresi costi della sicurezza), nonché della incidenza percentuale di ciascuna delle categorie di lavori di cui si compone l’appalto, al fine di garantire, da un lato la corretta qualificazione dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario, dall’altro la massima concorrenza, si individuano come requisiti di partecipazione il possesso di:
  • attestazione SOA per categoria OG3 classifica III bis;
  • attestazione SOA per Categoria OS10 classifica I;
  • requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 per Categoria OG10;
  • requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 per Categoria OS9;
  • requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 per Categoria OS24.
Come meglio specificato nel CSA, la categoria prevalente dei singoli contratti applicativi potrà variare in base alla specifica natura delle opere da realizzare. In particolare, potranno risultare prevalenti alternativamente la OG3 (lavori stradali) o la OS10 (segnaletica non luminosa), con interventi composti anche esclusivamente da lavorazioni in categoria OG3 oppure OS10, nei limiti delle rispettive qualificazioni richieste;
- SUDDIVISIONE IN LOTTI: visto l’art. 58, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si evidenzia che l'Accordo Quadro di cui trattasi non è suddivisibile in lotti, in quanto l'impostazione con un unico lotto permette di ottenere economie di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni uguali e di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del contratto;
- GARANZIA PROVVISORIA: in ragione della natura dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria in misura ridotta, pari all’1% dell’importo stimato dell’Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad euro 60.000,00;
- CLAUSOLA SOCIALE: si richiede l’applicazione della seguente clausola sociale: CLAUSOLE SOCIALI DI PARI OPPORTUNITA’, GENERAZIONALI E DI GENERE
Si prevede, da parte dell’Operatore Economico, quale requisito necessario dell’offerta, l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia destinata all’occupazione giovanile e femminile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021;
- TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE: il tempo minimo per la presentazione delle offerte è di 30 giorni. Potranno essere previsti tempi maggiori anche in relazione alla eventuale concomitanza di altre procedure e/o altre particolari casistiche;
- SUBAPPALTO: è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 43 del Capitolato. In relazione a ciascun contratto applicativo, il subappalto per la categoria prevalente (alternativamente OG3 o OS10) è ammesso nella misura massima del 49,9%, mentre è consentito al 100% delle categorie scorporabili. In riferimento a quanto disposto dall'art. 119 comma 17, non è consentito il c.d. subappalto a cascata;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è il contratto classificato nell’archivio CNEL all’interno dell’area “Edilizia, Legno e Arredamento” - Codice F012, denominato specificatamente: “CCNL per i lavori dipendenti delle imprese edili e affini delle Cooperative", relativo alle attività di cui alla categoria prevalente dei lavori oggetto dell’appalto, che si applica altresì alle prestazioni scorporabili, differenti dalle prevalenti ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis del Codice, perché di importo inferiore al 30% dell’importo complessivo dell’appalto;

l’Accordo Quadro assume la qualifica di “contratto normativo” e contiene pertanto la disciplina generale inerente all’affidamento ed all’esecuzione delle prestazioni che saranno specificatamente e successivamente individuate ed affidate con appositi contratti applicativi. L’Accordo Quadro sarà concluso con un unico operatore economico, al quale potranno essere direttamente affidati i conseguenti singoli contratti applicativi nel rispetto della legislazione vigente;

la Stazione appaltante stipulerà il contratto di Accordo Quadro mediante atto pubblico, mentre i contratti applicativi verranno stipulati in forma di scrittura privata, come ammesso dal citato art. 18 del Codice dei Contratti pubblici;

i singoli contratti applicativi saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro richiesto;

la stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Bologna nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro. L’operatore economico se ne assume pertanto ogni rischio. L’operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro, per contro, con la sottoscrizione del medesimo si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi ed all’esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione appaltante;

ad approvazione avvenuta, come da determinazione dirigenziale P.G. n. 595368/2023 del 13/09/2023, il presente atto sarà trasmesso al Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri - Settore Gare Appalti - per la successiva indizione della gara;

Dato atto, altresì, che:

l’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dispone che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 citato decreto”;

le suddette piattaforme procedono al rilascio del codice identificativo di gara (CIG) solo dopo l’approvazione della procedura sulla piattaforma, pertanto il CIG relativo alla procedura di cui trattasi verrà indicato nel primo atto utile;

della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;

Visti:
il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
l’art. 44 dello statuto del Comune di Bologna;
gli artt. 107 e 192 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di:

1. di approvare gli elaborati progettuali relativi all’Accordo Quadro di cui trattasi, allegati parte integrante del presente provvedimento, da concludersi con unico operatore ex art. 59 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di durata quadriennale, per l’affidamento di appalti inerenti all’attuazione del PSSU per il contrasto al cambiamento climatico: interventi per il miglioramento della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e per l’incremento del patrimonio verde urbano;

2. di adottare, secondo quanto esposto in premessa sulla base di quanto stabilito dalla R.U.P., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente determina a contrarre, per l’affidamento, mediante procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di un Accordo Quadro per l’importo massimo stimato di euro 6.000.000,00 (semilioni/00), avente ad oggetto l’affidamento di appalti inerenti all’attuazione del PSSU per il contrasto al cambiamento climatico: interventi per il miglioramento della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e per l’incremento del patrimonio verde urbano, nel rispetto dei criteri e di tutti gli elementi indicati nei documenti per l’indizione allegati in parte integrante al presente provvedimento;

3. di dare atto che:

- l’Accordo Quadro, della durata di 4 (quattro anni), verrà concluso con un solo operatore economico;
- la Stazione appaltante stipulerà il contratto di Accordo Quadro sotto forma di atto pubblico, mentre i relativi contratti applicativi mediante scrittura privata, come previsto dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario che, pertanto, se ne assume ogni rischio; per contro lo stesso, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si vincola a sottoscrivere i contratti applicativi che saranno di volta in volta richiesti dall'Amministrazione;
- il Responsabile Unico di Progetto viene individuato nella persona dell’Arch. Giovanni Ginocchini, Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;
- ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è il contratto classificato nell’archivio CNEL all’interno dell’area “Edilizia, Legno e Arredamento” - Codice F012, denominato specificatamente: “CCNL per i lavori dipendenti delle imprese edili e affini delle Cooperative", relativo alle attività di cui alla categoria prevalente dei lavori oggetto dell’appalto, che si applica altresì alle prestazioni scorporabili, differenti dalle prevalenti ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis del Codice, perché di importo inferiore al 30% dell’importo complessivo dell’appalto;
- ad approvazione avvenuta, come da determinazione dirigenziale P.G. n. 595368/2023 del 13/09/2023, il presente atto sarà trasmesso al Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti, Sport e Quartieri - Settore Gare Appalti - per la successiva indizione della gara.






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