.
Dettaglio provvedimento

PG (Numero / Anno) 457110  /   2024

Proposta (Tipo / Numero / Anno) DDPRO  /   10285  /   2024

Repertorio (Tipo / Numero / Anno) DD  /   9957  /   2024

Unità di riferimento Dipartimento Lavori Pubblici Verde e Mobilità

Data esecutività 08/07/2024

Data pubblicazione 08/07/2024

Oggetto INTEGRAZIONE DELLA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RILASCIO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI (C.D. CONTRASSEGNO H) ATTUATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. N. 194101/2022.

.



IL CAPO DIPARTIMENTO


Visti


la delibera di Giunta P.G. n. 298747/2012 con cui sono state approvate le “Disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni H-Handicap e per la realizzazione di nuove piazzole riservate ai titolari dei medesimi” in cui, tra l'altro, al punto 2 delle Disposizioni, è riepilogata la certificazione sulla base della quale sono rilasciati i contrassegni (di validità quinquennale o temporanea), stanti le disposizioni vigenti (art. 188 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/92 e dell’art. 381 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92);

la determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2022/6483, N. Repertorio: DD/2022/5888, P.G. N.: 194101/2022 esecutiva dal 26/04/2022 con cui sono state approvate, in accordo con la competente U.O. Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda Usl di Bologna (di seguito AUSL) le "Semplificazioni in materia di rilascio contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti h - handicap)" disponendo l’ammissibilità di certificazioni sanitarie, per il rilascio di contrassegno H, ulteriori rispetto a quelle già individuate dalla Delibera di Giunta P.G. n. 298747/2012 (punto 2 delle Disposizioni operative) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 L. 35/2012, che ha previsto l’indicazione del requisito sanitario necessario per la richiesta di rilascio del contrassegno H, anche nel corso della visita per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

Dato atto che

a seguito di successive interlocuzioni con AUSL si sono specificate le seguenti ulteriori condizioni, riportate sui verbali, riferiti all’accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da considerarsi ammissibili ai fini del rilascio del contrassegno H:
  • verbale definitivo di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’art. 20 L. 3 agosto 2009 n.102) attestante una tra le seguenti condizioni:
- invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 L.388/2000);
- soggetto con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art 30 comma 7 L.388/2000);
  • verbale definitivo per l’accertamento dell’handicap (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 – Legge 03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante la condizione di invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 L.388/2000);
  • verbale definitivo per l’accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12 marzo 1999 – DPCM 13 gennaio 2000) attestante una tra le seguenti condizioni:
- invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 L.388/2000),
- soggetto con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art 30 comma 7 L.388/2000);

si è altresì definito che nel caso in cui nei verbali ritenuti ammissibili sia indicata:
  • una data di revisione superiore a cinque anni, potrà essere rilasciato un contrassegno di tipo temporaneo (cd. H0) con validità cinque anni, calcolati a partire dalla data di definizione indicata sul verbale. Alla scadenza del contrassegno H la persona con disabilità potrà ripresentare, unitamente al modulo di richiesta, il medesimo verbale ed ottenere il rilascio di ulteriore contrassegno di tipo temporaneo (cd. H0) con validità calcolata a partire dalla data di scadenza del precedente contrassegno e scadenza portata all’ultimo giorno del mese/anno indicato per la revisione;
  • una data di revisione superiore a cinque ma inferiore a sei anni potrà essere rilasciato il contrassegno di tipo temporaneo (cd. H0) con scadenza pari alla data di revisione prevista (portata all’ultimo giorno del mese/anno);
tale previsione si applica per analogia anche al caso in cui la durata superiore a cinque anni sia indicata nella certificazione rilasciata da AUSL;

Considerato che

a seguito di rallentamenti delle visite per l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nel merito dei verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, soggetti a revisione da parte della U.O.C. Medico Legale INPS Bologna (d’ora in poi INPS) e del conseguente affollamento delle liste di attesa delle visite AUSL per il rilascio dell’apposita certificazione ai fini del contrassegno H, si è ritenuto opportuno avviare interlocuzioni con entrambi gli Enti per concordare la modalità di attuazione dell’art. 25, comma 6 bis, della L. 114/2014 che stabilisce che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura;

l'obiettivo era quello di consentire, nelle more dell’effettuazione delle visite di revisione da parte di INPS, la conservazione dei diritti acquisiti in materia di benefici, con specifico riferimento al beneficio legato al rilascio del contrassegno H, tenuto conto della specifica natura dello stesso che (come previsto dalla normativa nazionale ed europea) riporta la data di scadenza sul contrassegno espressa in giorno-mese-anno e calcolata al momento del suo rilascio, sulla base di quanto indicato dalla documentazione sanitaria. La data di scadenza è, peraltro, necessaria per poter autorizzare le targhe dei veicoli collegati al contrassegno H tramite apposito inserimento nel sistema di telecontrollo;

nell’incontro svoltosi il 16/02/2024 tra Comune di Bologna, Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità , AUSL e INPS, si è definita (come da verbale allegato in atti al presente provvedimento) la modalità di attuazione dell’art. 25 comma ,6 bis, della L. 114/2014 mediante il rilascio di un contrassegno H di tipo temporaneo, con validità 6 mesi, alla persona con disabilità che, alla scadenza del contrassegno già rilasciato e/o sulla base di un verbale in cui è prevista la rivedibilità e in cui sia stato espressamente riconosciuto il diritto al contrassegno H (secondo diciture/codici su indicati), dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non aver ricevuto la convocazione a visita di revisione da parte di INPS;

Ritenuto opportuno formalizzare con la presente le risultanze delle interlocuzioni con la Dirigente U.O.C. Medico Legale INPS Bologna ed il Direttore U.O. Medicina Legale e risk management (S.C.) dell’Azienda Usl di Bologna, nonchè riportare le semplificazioni già adottate con determinazione dirigenziale registrata al P.G. n. 194101/2022, al fine di consentirne la lettura in un testo unico coordinato;

Informato il Comandante della Polizia Locale;

Dato atto, inoltre, che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessora alla Nuova mobilità, infrastrutture, vivibilità e cura dello spazio pubblico, valorizzazione dei beni culturali e Portici Unesco, Progetto impronta verde e parchi urbani, Valentina Orioli;

Visti l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna.

Visto il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DETERMINA

1) di confermare il rilascio di contrassegno H previa presentazione di richiesta corredata della certificazione già indicata al punto 2 delle “Disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni H-Handicap e per la realizzazione di nuove piazzole riservate ai titolari dei medesimi” approvata con delibera di Giunta P.G. n. 298747/2012, o in alternativa della seguente documentazione:
  • verbale definitivo di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’art. 20 L. 3 agosto 2009 n. 102) attestante una tra le seguenti condizioni:
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e 508/88 – CODICE 7);
- invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e 508/88 - CODICE 16);
- invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495-1992);
- invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 L. 388/2000);
- soggetto con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30 comma 7 L. 388/2000);
  • verbale definitivo per l’accertamento dell’handicap (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 – Legge 03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante una tra le seguenti condizioni:
- capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495-1992),
- invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 L. 388/2000);
  • verbale definitivo per l’accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12 marzo 1999 – DPCM 13 gennaio 2000) attestante una tra le seguenti condizioni:
- capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495-1992);
- invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 L. 388/2000);
- soggetto con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30 comma 7 L. 388/2000)" Nei casi indicati, qualora il verbale non preveda una data di revisione, la durata del contrassegno H è quinquennale (cd H1), calcolata a partire dalla data di visita indicata sul verbale, portata alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi (secondo quanto già disposto con determinazione dirigenziale P.G. n. 396959/2016). Il rinnovo avrà luogo previa richiesta corredata del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, ai sensi dell’art. 381 comma 3 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92);

nel caso in cui nel verbale sia invece indicata una data di revisione il contrassegno H avrà validità pari all’ultimo giorno del mese/anno indicato per la revisione.

Inoltre:
  • se la data di revisione è superiore a cinque anni potrà essere rilasciato un contrassegno di tipo temporaneo (cd. H0) con validità cinque anni, calcolati a partire dalla data di definizione indicata sul verbale. Alla scadenza del contrassegno la persona con disabilità potrà ripresentare, unitamente al modulo di richiesta, il medesimo verbale ed ottenere il rilascio di ulteriore contrassegno di tipo temporaneo (cd. H0) con validità calcolata a partire dalla data di scadenza del precedente contrassegno e scadenza portata all’ultimo giorno del mese/anno indicato per la revisione;
  • se la data di revisione è superiore a cinque, ma inferiore a sei anni, il contrassegno di tipo temporaneo (cd. H0) sarà rilasciato con scadenza pari alla data di revisione prevista (portata all’ultimo giorno del mese/anno);
tale previsione si applica per analogia anche al caso in cui la durata superiore a cinque anni sia indicata nella certificazione rilasciata da AUSL;

in caso di contrassegno H di tipo temporaneo, se alla scadenza del contrassegno permangono gravi difficoltà di deambulazione, per ottenerlo nuovamente la persona deve sottoporsi nuovamente a visita presso AUSL o INPS o, nel caso in cui abbia già avviato l’iter sanitario degli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, dovrà attendere la convocazione da parte di INPS per la visita di revisione.

2) di rilasciare un contrassegno H di tipo temporaneo (cd. H0) con validità pari a 6 mesi, calcolati a partire dal giorno successivo alla data di rivedibilità indicata sul verbale (ad es. se sul verbale è indicata REVISIONE: 01/2024, si calcola la validità di 6 mesi del contrassegno H a partire dal 01/02/2024, ovvero fino al 01/08/2024) alla persona con disabilità che, alla scadenza del contrassegno H rilasciato e/o sulla base di un verbale in cui è prevista la rivedibilità, risulti in attesa della convocazione a visita da parte di INPS, e faccia espressamente domanda dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non aver ricevuto la convocazione da parte di INPS oltre che allegare il verbale di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità in cui sia stato espressamente riconosciuto il diritto al contrassegno H (secondo diciture/codici già suddetti). Tale procedura è da considerarsi valida fino ad espressa revoca.






Allegati al documento