VISTI:- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1 - comma 17 - dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il D.Lgs. n. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” , ed in particolare l’art. 83-bis il quale, al comma 3, dispone altresì che "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”
- la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il c.d. Nuovo codice dei contratti pubblici, e s.m.i.; Richiamati:- le determinazioni del Segretario generale - RPCT PG. n. 285457/2014 e PG. n. 384486/2016 con le quali è stato approvato il testo del Patto di integrità per le procedure di affidamento, in appalto o concessione, del Comune di Bologna, inserito quale parte integrante della documentazione di gara in occasione di tutte le procedure bandite;
- il PIAO 2026-2028 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione DG/PRO/2025/350, n. rep. DG/2025/320, P.g. n. 965129/2025 del 23/12/2025, nell’ambito del quale è inserito il patto di integrità, quale misura generale di prevenzione della corruzione, finalizzato a prevenire pratiche corruttive o, comunque, contrarie a principi di etica pubblica; Dato atto che:- il Patto di integrità di cui alla L. 190/2012 rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, nonchè a promuovere comportamenti socialmente ed eticamente responsabili;
- all’interno del Patto di integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, affinché i reciproci comportamenti siano improntati a principi di lealtà e trasparenza, rispetto dei diritti umani e sociali dei lavoratori;
Dato altresì atto che:- il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato, il 16 giugno 2011, i “Principi Guida su Imprese e Diritti Umani” (UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), recepiti nell’ordinamento con il primo e secondo Piano di Azione nazionale su Impresa e diritti umani 2021-2026;
- i suddetti principi guida riconoscono, tra gli altri, il ruolo sociale svolto dalle imprese che, in qualità di attori fondamentali della società, svolgono specifiche funzioni e sono tenute ad orientare la propria attività verso il rispetto e la promozione dei diritti umani, nell’ambito del panorama normativo vigente, come anche stabilito all’art. 41 della Costituzione, laddove si prevede, ai commi 2 e 3, che “L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” e che “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali” ;
- la comunicazione della Commissione europea sugli “acquisti sociali — una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)” (2021/C 237/01), riconosce la rilevanza del rispetto dei diritti umani e delle questioni legate al commercio etico nelle decisioni pubbliche in materia di appalti;
Considerato altresì che l’ampio ambito di applicazione dei contratti pubblici, nonché la natura globale di alcune catene di approvvigionamento, possono comportare maggiori rischi di violazioni dei diritti umani, di sfruttamento del lavoro minorile, tratta di esseri umani, ed altre forme di mancato rispetto delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
Preso atto, inoltre, dell’orientamento espresso dal Consiglio comunale con l’ordine del giorno approvato all’unanimità nella seduta consiliare del 22 aprile 2024, teso ad adottare una politica di appalti etici, che tenga conto del coinvolgimento degli operatori economici in gravi violazioni dei diritti umani e/o del diritto internazionale e valutarne l’esclusione dalla gare;
Ritenuto pertanto necessario e opportuno adeguare le previsioni del Patto di Integrità con riferimento agli obblighi di tutela dei diritti umani che gravano sullo Stato e le sue articolazioni, come tra gli altri stabilito dai “Principi Guida su Imprese e Diritti Umani”, aggiornando il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Bologna", allegato lettera A) come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Sentito il Settore Gare e Appalti;
Visti:
- l' art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1. di approvare il nuovo testo del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Bologna”, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, a decorrere dalla data di esecutività della presente Determinazione, il nuovo Patto di integrità sarà inserito in tutte a tutte le procedure di affidamento, in appalto o concessione, del Comune di Bologna;
3. di stabilire che l’accettazione del Patto di Integrità, costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dall’Amministrazione;
4. di disporre, con l’approvazione del presente atto, l’abrogazione delle precedenti versioni del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”;
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento, e l’allegato Patto di integrità, verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente, ai sensi del D. lgs. 33/2013 e s.m.i.