Dettaglio Ordinanza del Traffico

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 5019112021
Data esecutività 09/11/2021
Oggetto ORDINANZA OBBLIGO DI CATENE O PNEUMATICI DA NEVE DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 15 APRILE 2022


Testo dell'atto

IL DIRETTORE



Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata e intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto inoltre l'art. 6, comma 4, lett. e) del Nuovo Codice della Strada e l'art. 122, comma 8, del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 n. 495 e l’art. 1, comma 1, lettera e), della Legge n. 120 del 29 luglio 2010;

Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista infine la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU\1580 del 16/01/2013,

ORDINA

sull'intera rete stradale del territorio comunale;
che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, transitanti sulle strade di competenza di questo Ente nel periodo dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022, debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S., M&S, riportate sul fianco del pneumatico).
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22 ottobre 1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, si dispone altresì l’obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Tale ordinanza sostituisce la precedente di pari oggetto.





IL DIRETTORE
Ing. Cleto Carlini






Documenti allegati - parte integrante





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