I L D I R E T T O R E
Visto che, nel rispetto delle disposizioni previste dal PAIR 2021 e sulla base degli accordi con la Regione Emilia - Romagna, al fine di tendere al risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10, sono state adottate le ordinanza p.g. n.15532/2021, valida nel periodo 14/01/2021 - 30/04/2021, e p.g. n. 398886/2021, che contiene una serie di ulteriori restrizioni alla circolazione dei veicoli nel periodo dall' 11/01/2021 al 31/03/2021;
Premesso il Decreto-legge n. 105 del 23/07/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
Preso atto delle delibere della Giunta Regione Emilia - Romagna n. 33 del 13/012021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria"; n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";
Dato atto che l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2 del 08/01/2021 stabilisce che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 01 ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate al 11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria; che il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
Considerato necessario adottare un provvedimento che revochi le limitazioni previste dalle precedenti ordinanze Pg. n.15532/2021 e Pg. 398886/2021, e che nel contempo regolamenti le nuove nuove misure straordinarie previste nel periodo dal 14 gennaio al 30 aprile 2021;
Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
O R D I N A
la revoca delle ordinanze Pg. n.15532/2021 e Pg. n. 398886/2021 ed il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:
A) Su tutta l'area del centro abitato di "Bologna" dal 01/10/2021 fino al 30/04/2022, compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:
- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,
divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore seguenti:
- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di lunedì 1° novembre e mercoledì 8 dicembre 2021 e giovedì 6 gennaio, lunedì 18 aprile e lunedì 25 aprile 2022
B) Su tutta l'area del centro abitato di "Bologna"
-nelle giornate di domenica:
- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nelle giornate di domenica 03 e 31 ottobre e 26 dicembre 2021 e 17 aprile 2022
C) dal 01/10/2021 al 30/04/2022 l'adozione delle seguenti misure emergenziali nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo, individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2021.
ORDINA INOLTRE
L'esclusione dal divieto di circolazione per i seguenti veicoli:
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi allegato n. 2);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C)
- tangenziale e raccordo tangenziale/Borgo Panigale (ramo verde):
- dagli svincoli 8 e 8 bis della tangenziale e dal casello "Fiera" dell' autostrada ai parcheggi di Via Michelino e Piazza Costituzione lungo il percorso via Michelino, viale Europa, viale della Fiera, viale A. Moro, via Stalingrado e P.zza Costituzione ;
- statale nr.64 (Ferrarese) dal confine del territorio comunale (Comune di Granarolo dell'Emilia) ai parcheggi di via Ferrarese attraverso Via Ferrarese (ritorno per Via Stalingrado);
- dall'uscita 7 della tangenziale ai parcheggi di Parco Nord e via Ferrarese;
- dallo svincolo autostradale di Bologna - Casalecchio e dalla Nuova Bazzanese S.P. n° 569 percorrendo l’Asse Sud Ovest e via Prati di Caprara fino al parcheggio "Prati di Caprara" e proseguendo per via dell'Ospedale fino a Largo Nigrisoli (ritorno tratto di Emilia Ponente fino ad Asse Sud-Ovest) ed inoltre ai parcheggi di seguito indicati: lungo il percorso Asse Sud-Ovest, Viale Gandhi per il parcheggio Certosa Nord, e lungo il percorso Asse Sud-Ovest via della Barca, via A. Costa per i parcheggi Ghisello, Antistadio e Pace;
- dall'Asse Sud Ovest percorrendo la rotonda Onorato Malaguti e via Simone dei Crocifissi fino a confine comunale (Comune Casalecchio di Reno);
- dallo svincolo autostradale di Bologna Borgo Panigale, dalla S.S. 9 Emilia Ovest, dalla S.P. 568 Persicetana (rotonda Roncarati) fino al parcheggio sito tra viale De Gasperi e Marco Emilio Lepido, ed in prosecuzione lungo viale de Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi fino al parcheggio Certosa Nord;
- dalla svincolo 11 bis della tangenziale, percorrendo via Lenin, e dalla svincolo 11, fino ai parcheggi posti in via Larga siti tra via Larga e via Scandellara (Centro Commerciale) e tra via Larga e via dell'Industria;
- dallo svincolo 5 della tangenziale fino a parcheggio Tanari lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Zanardi, Tanari,
- dallo svincolo 5 fino al parcheggio "Nuovo Parcheggio Stazione" (ex Carracci) lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Insolera, Tiarini, Svampa e ritorno da via Svampa, Tiarini, Gobetti, Gagarin, Marco Polo, Cristoforo Colombo ;
- dallo svincolo 5 fino al parcheggio "Bologna Centrale" (ex Salesiani) lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Fioravanti, De' Carracci, Matteotti e ritorno via Matteotti, Tiarini, Fioravanti, De' Carracci, Zanardi, Marco Polo e Cristoforo Colombo;
- dallo svincolo 5 fino ad ingresso "Kiss and Ride Stazione AV" lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Fioravanti, Tiarini, Svampa, sottopasso AV, via Serlio, via Stalingrado fino a svincolo 7 e lungo la Ferrarese fino a confine comunale;
- dagli svincoli 4 e 4 bis della tangenziale lungo la via Triumvirato con accesso all' Aeroporto Marconi e fino al confine del territorio comunale (Calderara di Reno);
- dallo svincolo 12 della tangenziale fino all' Ospedale Policlinico Bellaria percorrendo la rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, rotonda Verenin e via Altura e sempre dallo svincolo 12 della tangenziale fino al parcheggio del centro sportivo "Gianni Falchi" percorrendo rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, Rotonda Verenin, viale Lungosavena, via Alberto Mario fino a p.le Atleti Azzurri d'Italia e fino alla "Ponticella" (San Lazzaro di Savena).
- S.P. 65 (della Futa) da confine comunale (Comune di Pianoro) fino a parcheggio di via Ponchielli/Corelli percorrendo via Toscana, nuova tronco Lungosavena (variante Dazio), rotonda Mafalda di Savoia, via Corelli e via Ponchielli con possibilità di raggiungere il parcheggio "Gianni Falchi" con percorso rotonda Mafalda di Savoia, viale Escrivà, rotonda Mezzini, fino a p.le Atleti Azzurri d'Italia e possibilità di arrivare allo svincolo 12 della tangenziale proseguendo da rotonda Mezzini, viale Lungosavena, rotonda Verenin, viale Cavina, rotonda Decorati Valor Militare, viale Vighi e rotonda Italia.
- via San Mamolo, piazza di Porta San Mamolo, Viale Panzacchi, piazza di porta Castiglione, via Castiglione, via Putti, piazzale Bacchelli, via Codivilla, via San Mamolo;
Sono inoltre esclusi dai provvedimenti le seguenti aree, che pur interne al centro abitato, non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:
- zona di via Cristoforo Colombo lungo la via Cristoforo Colombo da confine territorio comunale a svincolo tangenziale n. 5 (Lame),
- zona di via di Roveretolo e Benazza.
I divieti alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:
1) veicoli di emergenza e di soccorso;
2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
3) veicoli di sicurezza pubblica;
4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro.
5) carri funebri e veicoli al seguito;
6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari,
15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.
C O N F E R M A L A V A L I D I T A'
Dei provvedimenti di circolazione nella Zona Traffico Limitato così come disposto da Delibera di Giunta p.g. 169974/04, e successive modificazioni, e da Ordinanza p.g. n. 372126/2017, e successive modificazioni, e del provvedimento relativo alla circolazione nelle giornate di sabato e domenica.
Per consentire l’ attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.
L ’uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
L’ inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
D I S P O N E
Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.
Si dispone inoltre che nei periodi di validità delle Misure Emergenziali Allerta Smog tutti i veicoli in sosta dovranno provvedere allo spegnimento del motore.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1989 e dal Codice della Strada.
S O S P E N D E
Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.
La presente ordinanza annulla l'ordinanza Pg 435189/2021.
D I S P O N E I N O L T R E
Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.
| IL DIRETTORE
ing. Cleto Carlini
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