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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 8445932022
Data esecutività 27/12/2022
Oggetto ATTUAZIONE DEL SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI) SUL TERRITORIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2127 DEL 5/12/2022.


Testo dell'atto

I L D I R E T T O R E


Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);

- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

- il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto il 25/07/2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che prevede, misure coordinate e omogenee sul bacino padano, inerenti, tra l’altro, anche alla circolazione dei veicoli inquinanti;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”;

- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli;

- la legge regionale 3 agosto 2022, n. 11, art. 34 “Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare”;

Viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 “Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In ((MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;

- la deliberazione della Giunta regionale, n. 1101 del 4 luglio 2022 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio emiliano romagnolo”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 “Adesione al progetto Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l’avvio del progetto”;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell’aria nelle zone citate;

Preso atto, altresì:

- che le deliberazioni della Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021, 189 del 15/02/2021 e 2130 del 13/12/2021, hanno approvato misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell’aria, al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di conseguire in tempi rapidi il rispetto del valore limite giornaliero di PM10, ampliando l’ambito territoriale di applicazione di queste misure alla totalità delle zone di Pianura est e ovest;

- che la deliberazione della Giunta regionale n. 2130 del 13 dicembre 2021 ha prorogato le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all’approvazione del nuovo Piano e ha stabilito le limitazioni alla circolazione nelle zone di Pianura est e ovest a decorrere da ottobre 2022;

Preso atto, inoltre:

- che l’art. 36, comma 1, della L.R. n. 11/2022 ha disposto, tra l’altro, che l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 3 nei comuni delle zone “Pianura ovest” e “Pianura est” con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, è prorogata sino all’attivazione del servizio “MOVE IN” di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022;

- che l’art. 36, comma 2, della L.R. n. 11/2022 ha previsto che, fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

Considerato che:

- il Comune di Bologna adotta con specifiche ordinanze i provvedimenti di limitazione alla circolazione strutturali ed emergenziali previsti dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 la Regione Emilia-Romagna ha aderito al progetto Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia con la deliberazione di Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, adeguandolo alla realtà dell’Emilia-Romagna;

- con deliberazione della Giunta regionale, n. 1101 del 4 luglio 2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia, per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio emiliano romagnolo, sottoscritto digitalmente in data 18/07/2022 e con validità fino al 30/06/2024, prorogabile previo consenso delle parti;

- con legge regionale 3 agosto 2022, n. 11, all’articolo 34 “Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare”, la Regione Emilia-Romagna ha previsto la base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare correlati al progetto Move-In;

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i documenti tecnici, con la descrizione di dettaglio del servizio, necessari per l’avvio di Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), i quali prevedono, in particolare:


o la descrizione delle modalità e tempistiche di adesione e di revoca al servizio Move-In, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti e le modalità di controllo da parte dei soggetti preposti;

o l’assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, che obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all’uso dei veicoli privati;

o i criteri di premialità degli stili di guida virtuosi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni del veicolo;

o il monitoraggio dei chilometri percorsi sull’intero territorio dei comuni oggetto di limitazioni per motivi ambientali e non solo nell’area di applicazione delle misure di limitazione strutturali alla circolazione, e, temporalmente, in tutti i giorni dell’anno, 24 ore/giorno (ovvero non solo in alcuni giorni e fasce orarie come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);

o che, all’esaurimento dei chilometri “concessi” in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell’annualità di riferimento, che decorre dalla data di attivazione del servizio;

o che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verifichino previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;


Dato atto che:

- ai sensi degli art 5 - 7 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni, i comuni possono limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell’aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

Considerato, pertanto, che

- il sistema Move-In per espletare la sua efficacia deve, quindi, essere attuato dai medesimi Comuni, anch’esso con specifica ordinanza sindacale;


- che il Comune di Bologna intende regolamentare sul proprio territorio il sistema Move-In al fine di offrire ai cittadini proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni strutturali della circolazione la possibilità di ricevere un chilometraggio annuale da percorrere sui territori interessati dalle restrizioni del traffico;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare la presente ordinanza di attuazione del sistema Move-In, in applicazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell’aria soprarichiamata;

Richiamati:

- l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

- l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;);

- l’art 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981;


O R D I N A


1. è consentita la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, appartenenti alle seguenti categorie:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;

- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;

- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.


2. La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, nel periodo 01 gennaio 2023 – 30 giugno 2024, a partire dall’avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;

3. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza.

4. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpae, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

5. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 2127/2022;

6. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, …) attestante la prenotazione presso la struttura;

7. La disposizione di cui al precedente punto 6 non si applica ai veicoli che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell’annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

8. Per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico oltre alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza valgono i provvedimenti di circolazione così come disposto da Delibera di Giunta p.g. 169974/04, e successive modificazioni, e da Ordinanza p.g. n. 372126/2017, e successive modificazioni, e del provvedimento relativo alla circolazione nelle giornate di sabato e domenica.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale della Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale, ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del Nuovo Codice della Strada, la violazione del divieto di circolazione previsto ai punti 5 e 6 della presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.


I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.






Il DIRETTORE DI SETTORE
Ing. Cleto Carlini
(Documento firmato digitalmente)






Documenti allegati - parte integrante

File Name
PG. N. 844593_2022 MOVE-IN firma.pdf




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