Dettaglio Ordinanza del Traffico

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 623162014
Data esecutività 28/02/2014
Oggetto DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO CON GOMME INVERNALI O MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE, IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTO ORDINANZA PG. N. 271065/2013


Testo dell'atto

I L D I R E T T O R E


Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare deflusso del traffico;
Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’ espletamento del servizio di sgombero neve;
Visto l’ art. 6, comma 4, lett. e) e l' art, 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
Visto la Direttiva del "Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti" Prot. RU. 1580 del 16/1/2013 inerente la circolazione stradale in periodo invernale;
Visto inoltre la successiva nota di chiarimento prot. n. 532 del 03/02/2014 del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" (p.g. n. 37890/2014) avente per oggetto i quadricicli leggeri e la definizione di strada;
In sostituzione, e parziale modifica, della precedente ordinanza p.g. n. 271065/2013;
O R D I N A

Nel periodo 15 novembre 2013 - 15 aprile 2014 e nel medesimo periodo per ogni anno successivo fino a revoca della presente ordinanza, che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli, che transitano sulla rete viaria di competenza del Comune di Bologna devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’ obbligo i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla careggiata e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’ impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’ impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’ installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’ installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’ aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’ allegato B della Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU. 1580 del 16/1/2013.
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’ art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l’ applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.
R E V O C A

La precedente ordinanza p.g. n. 271065/2013.





IL DIRETTORE
ing. Cleto Carlini






Documenti allegati - parte integrante





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