Dettaglio Ordinanza del Traffico

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4393592020
Data esecutività 12/11/2020
Oggetto VIA DE' FALEGNAMI, ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE CON CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI


Testo dell'atto

I L D I R E T T O R E


Premesso che:
nell'atto di orientamento della Giunta comunale P.G. n. 109457/2018 (“Indirizzi per la redazione di progetti volti ad una migliore fruibilità pedonale e ciclabile delle aree particolarmente sensibili poste in prossimità della cosiddetta “T””) si è dato mandato al Settore Mobilità Sostenibile ed Infrastrutture di provvedere agli approfondimenti e sviluppi progettuali ed economici necessari a sostituire gli attuali sistemi (fittoni mobili) posti a protezione degli accessi veicolari di alcune aree pedonali ubicate a ridosso della cosiddetta Area “T” con apparati tecnologici maggiormente efficaci (telecamere) in termini di controllo;
- tra le zone individuate in cui avviare la sperimentazione sono inseriti i seguenti ambiti: Zona Piazza S.Stefano, Zona Piazza Galvani-Corte de' Galluzzi, Zona Falegnami, Zona Moline, Zona Piazza San Domenico;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, tra gli obiettivi strategici, al par. 6.2 “Mobilità Sostenibile” prevede che per migliorare la qualità dell’ ambiente e della vita delle città è indispensabile un’azione efficace e lungimirante sulla mobilità, che sappia incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale del sistema dei trasporti e la qualità e democrazia degli spazi pubblici della città. I progetti e le politiche da mettere in campo nei prossimi anni dovranno contribuire a raggiungere obiettivi di contenimento delle emissioni climalteranti in linea con gli accordi internazionali (UE e COP 21 di Parigi) che prevedono la riduzione della mobilità motorizzata e la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030;
- gli strumenti principali della nuova fase di pianificazione sono il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato dalla Città Metropolitana di Bologna (PUMS) e il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato dal Comune di Bologna con Delibera di Consiglio P.G. n. 540417/2019, le cui azioni sono finalizzate ad un miglioramento complessivo della qualità della vita di tutti i cittadini con interventi integrati mirati a garantire un'accessibilità sostenibile e diffusa in tutte le aree della città in una logica di incremento del trasporto pubblico e di tutela delle zone a maggior pregio ambientale e architettonico, da attuarsi anche tramite la regolamentazione dell'uso del mezzo privato e la diversione modale a favore dell'utilizzo del trasporto pubblico;
Considerato che:
- le indicazioni contenute nel par. 6.2.2 del PUMS e nel par. 4.5.1.1 del PGTU in merito alla regolamentazione delle aree pedonali, introducono tre tipologie distinte: aree pedonali integrali chiuse fisicamente, aree pedonali integrali telecontrollate, aree pedonali diurne;
- la delibera di Consiglio comunale Proposta DC/PRO/2020/14, Repertorio DC/2020/48, P.G. n. 165980/2020, al punto 2) ha confermato la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler attuare interventi strutturali atti a tutelare le aree di notevole pregio architettonico ed ambientale, nonché l'utenza che usufruisce di tali spazi, inclusa la sostituzione dei fittoni mobili con telecamera di nuova generazione, attuando modifiche alle regole di accesso e laddove necessario alla delimitazione delle aree pedonali partendo dalle aree di via delle Moline, via de’ Falegnami, via S. Stefano e Corte de’ Galluzzi;
- come sopra riportato, i progetti relativi alla sostituzione dei fittoni mobili con telecamera di nuova generazione comportano una parziale revisione ed adeguamento degli attuali confini delle aree pedonali della zona di via delle Moline, zona di piazza S.Stefano e di corte Galluzzi/piazza Galvani, mentre non prevedono modifiche a quella di via de’ Falegnami, che viene quindi confermata;
conseguentemente, con Delibera di Giunta P.G. n. 340861/2020 si è provveduto a confermare l' area pedonale urbana di via de’ Falegnami e a dare atto che “...la specifica regolamentazione e disciplina autorizzativa degli accessi e della sosta avverrà attraverso emanazione di apposite ordinanze dirigenziali, anche in più fasi progressive ed in via sperimentale...”
- con Delibera di Giunta p.g. n. 349240/2020 si è provveduto ad aggiornare le regole di accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) ed alle aree pedonali urbane esistenti e di progetto;
Vista l’ordinanza P.G. n. 372126/2017 “Testo Unico coordinato per la disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico”;
Ai sensi degli Artt. 5-6-7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni, e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
Su proposta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture:

D I S P O N E

che le autorizzazioni di accesso all’ Area Pedonale di via de' Falegnami (di seguito denominata “Area Pedonale”) siano così disciplinate:

1 - AMBITO TERRITORIALE
La presente ordinanza disciplina l’ accesso all'Area Pedonale di via de' Falegnami ai sensi dell'art. 3 comma. 1 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” con integrazioni di seguito specificate.

2 - AUTORIZZAZIONI DISCIPLINATE DALLA PRESENTE ORDINANZA
Oggetto della presente ordinanza sono le autorizzazioni di accesso all'Area Pedonale di via de' Falegnami per i veicoli fino a 8 tonnellate. Per quanto attiene eventuali autorizzazioni relative ai veicoli oltre le 8 tonnellate e le autorizzazioni temporanee di durata fino a 96 ore si applicano le disposizioni al tempo vigenti in materia.

3 - ORARI E VEICOLI INTERESSATI
Nell'Area Pedonale dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni sono vietati ingresso, transito e sosta di tutti i veicoli, compresi quadricicli (ex art. 53 co. H Codice della Strada), ciclomotori e motoveicoli, non autorizzati.
Il Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture può sospendere le limitazioni di cui alla presente ordinanza, anche con procedura di massa o semplificata.
In casi urgenti, imprevisti e non programmabili, la sospensione viene disposta dal Corpo di Polizia Locale.

4 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per le autorizzazioni di accesso all’Area Pedonale si applicano le seguenti norme generali:
· l'autorizzazione all'accesso degli autoveicoli e dei quadricicli "pesanti" (ex art. 53 co. H Codice della Strada) è in ogni caso subordinata alla presenza di autorizzazione ZTL come dal vigente Testo Unico ZTL, essendo l’Area Pedonale compresa nella ZTL Centro Storico; l'autorizzazione di accesso all’Area Pedonale è rilasciata in forma telematica, automaticamente associata all'autorizzazione ZTL .
· l'autorizzazione di accesso per i ciclomotori e motoveicoli di proprietà dei soggetti autorizzati è subordinata alla comunicazione della targa, ed è rilasciata in forma telematica (mediante inserimento nella lista degli autorizzati al transito dai varchi telecontrollati). In assenza di tale comunicazione, il veicolo non risulterà autorizzato al transito ed alla sosta nell’ Area Pedonale; all'atto della comunicazione delle targhe verrà rilevata - anche ai fini di future limitazioni previste dal PGTU per la circolazione dei ciclomotori e motoveicoli - la rispondenza alle vigenti normative in materia di emissioni.
· I soggetti rientranti nelle categorie degli autorizzati (per la cui puntuale definizione si rimanda al vigente Testo Unico ZTL) ma non automuniti e pertanto privi di contrassegno, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere con i loro ciclomotori e motoveicoli previa istanza documentata prodotta ai sensi del citato Testo Unico, comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni ZTL.


In tutti i casi:
· la validità dell'autorizzazione è in ogni caso subordinata alla permanenza dei requisiti di seguito descritti caso per caso. In caso di perdita dei requisiti l'autorizzazione di accesso all’Area Pedonale decade;
· l'uso improprio e la contraffazione delle autorizzazioni, in qualunque forma rilasciate, saranno perseguiti a norma di legge, e potranno determinare la revoca dell'autorizzazione.



5 - DEFINIZIONE DEGLI AUTORIZZATI

AUTORIZZATI DALLE ORE 00 ALLE ORE 24

5 a) Sono autorizzati all'accesso dalle ore 00 alle ore 24, limitatamente alle esigenze tecniche correlate alla tipologia di intervento che stanno svolgendo nell’Area Pedonale, i seguenti veicoli a motore:
- di soccorso medico e ambulanze,
- delle Forze di Polizia e del Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (logati),
- adibiti al soccorso stradale,
- carri funebri,
- del Comune di Bologna e delle ditte operanti per conto del Comune di Bologna,


- di servizio (logati) degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi di pubblica utilità: gas, illuminazione pubblica, distribuzione dell'energia elettrica, acqua, telefonia, fognature, trasporto pubblico urbano, raccolta rifiuti e igiene urbana.
E' consentito transito e fermata operativa, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione, per le sole operazioni di carico/scarico o per esigenze tecniche correlate ai lavori stradali (oppure all'intervento che stanno svolgendo nell'area pedonale).

5 b) Sono autorizzati all' accesso dalle ore 00 alle ore 24 nell'Area Pedonale i veicoli a motore titolari di contrassegno PA - Posto Auto , titolari di spazio parcheggio situato nell' Area Pedonale. Il contrassegno Pa – Posto Auto, rilasciato ai sensi del vigente Testo Unico ZTL, consente esclusivamente l’ accesso all’ autorimessa o posto auto, e non consente la sosta su strada, la fermata, la fermata operativa.

I soggetti titolari di spazio parcheggio situato nell'Area Pedonale, ma non automuniti e pertanto privi di contrassegno, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere con i loro ciclomotori e motoveicoli previa istanza documentata prodotta ai sensi del citato Testo Unico, comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni ZTL.

5 c) Sono autorizzati all'accesso dalle ore 00 alle ore 24 i veicoli a motore dei clienti di alberghi, autorimesse ed autofficine aventi sede nell’ Area Pedonale, con le modalità di cui alla Sezione IV del vigente Testo Unico ZTL, ed in presenza di accordo sottoscritto come da punto 1.3 della medesima Sezione IV. E' consentito ampliare gli accordi sottoscritti (secondo termini e modalità indicati al punto 1 della Sezione IV del vigente Testo Unico ZTL) ai gestori di alberghi siti nelle immediate vicinanze dell’ Area Pedonale.

E' consentito transito e fermata operativa, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione, per le sole operazioni di carico/scarico.


5 d) Sono autorizzati all'accesso dalle ore 00 alle ore 24 i veicoli a servizio di invalidi muniti di regolare contrassegno;

E' consentito transito e fermata operativa, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione, per le sole operazioni di carico/scarico.


AUTORIZZATI A FASCE ORARIE

5 e) Sono autorizzati all' accesso dalle ore 20 alle ore 10.30 nell'Area Pedonale i veicoli a motore dei seguenti titolari di contrassegni ZTL rilasciati ai sensi del vigente Testo Unico ZTL:
· titolari di contrassegno R-Residenti - residenti ed iscritti allo schedario della popolazione temporanea dell'Area Pedonale e in attesa della definizione della pratica di residenza nell’Area Pedonale,
· titolari di contrassegno IP – Interesse Pubblico con sede/indirizzo nell' Area Pedonale,
· titolari di contrassegno TV – Temporaneo Volontariato con sede/indirizzo nell' Area Pedonale.
I soggetti rientranti nelle categorie sopradescritte (per la cui puntuale definizione si rimanda al vigente Testo Unico ZTL) ma non automuniti e pertanto privi di contrassegno, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere con i loro ciclomotori e motoveicoli previa istanza documentata prodotta ai sensi del citato Testo Unico, comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni ZTL.

E' consentito transito e fermata operativa, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione, per le sole operazioni di carico/scarico.


5 f) Sono autorizzati all' accesso dalle ore 6 alle ore 10.30 nell'Area Pedonale i veicoli a motore dei titolari di contrassegno F – esercizi ZTL, DS - trasporto c/terzi, DS - trasporto c/proprio, DSI – installatori, A – Agenti, sia con sede o unità locale nell’Area Pedonale, sia con sede o unità locale fuori dall’Area Pedonale.
I soggetti rientranti nelle categorie sopradescritte (per la cui puntuale definizione si rimanda al vigente Testo Unico ZTL) ma non automuniti e pertanto privi di contrassegno, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere con i loro ciclomotori e motoveicoli previa istanza documentata prodotta ai sensi del citato Testo Unico, comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni ZTL.
Per eventuale accesso al di fuori delle fasce orarie consentite per ragioni di emergenza, per i mezzi attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione delle imprese di impiantistica, installazione e manutenzione dei soggetti di tipologia DSI – installatori, si applicano le disposizioni di cui al vigente Testo Unico ZTL – Sezione II – punto 2.1.b).


E' consentito transito e fermata operativa, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione, per le sole operazioni di carico/scarico.


5 g) Servizio postale
I veicoli a motore in servizio postale sono autorizzati all'accesso all'Area Pedonale con le seguenti modalità:
- veicoli di Poste Italiane (sia adibiti al servizio postale ordinario che allo svuotamento cassette postali, in quanto non sono presenti cassette postali) - accesso nella fascia oraria 6 - 10.30
- veicoli di titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale per effettuazione di servizio postale (Dlgs. n. 261/1999): accesso a fasce orarie come da precedente paragrafo  5f)  

E' consentito transito e fermata operativa, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione, per le sole operazioni di carico/scarico.


5 h) Autorizzazioni temporanee di durata superiore alle 96 ore
Possono essere rilasciate, previa istanza debitamente documentata, autorizzazioni temporanee per esigenze di accesso all’Area Pedonale di carattere contingente.
Per le autorizzazioni temporanee connesse ad attività "di tipo operativo" si applicano integralmente le disposizioni tariffarie per tempo vigenti.


5 i) Sono inoltre autorizzati, nelle fasce orarie e con le modalità specificate nei singoli casi:
- veicoli di soggetti dotati di specifica autorizzazione,
- veicoli di soggetti aventi sede nell’Area Pedonale o nelle immediate vicinanze, titolari di accordi per la comunicazione targhe via web, stipulati sulla base dei criteri stabiliti dalla competente Commissione Autorizzazioni e Permessi in Materia di Mobilità;

O R D I N A

il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni nella seguente via:

A) VIA DE' FALEGNAMI

1) CIRCOLAZIONE
- area pedonale ai sensi dell'art. 3 comma. 1 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, con presenza di telecamere per il controllo elettronico degli accessi in corrispondenza delle intersezioni con via dell'Indipendenza e via Galliera;
L'accesso all'area pedonale è consentito ai veicoli, con transito a doppio senso di marcia, nel rispetto delle specifiche sopra indicate.
Nell'area pedonale la sosta non è consentita. E' consentita la fermata operativa, per il tempo strettamente necessario per le sole operazioni di carico/scarico o per esigenze tecniche correlate ai lavori stradali (oppure all'intervento che stanno svolgendo nell'area pedonale) come da specifiche sopra indicate.

2) DARE PRECEDENZA E DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
- all'intersezione con via Galliera
eccetto velocipedi che potranno svoltare a sinistra verso via Riva di Reno;

3) DARE PRECEDENZA E DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA
- all'intersezione con via dell'Indipendenza
eccetto
a) autorizzati al transito nell'area dell "T" che potranno svoltare a destra,
b) autorizzati a percorrere la corsia riservata di via Augusto Righi che potranno proseguire diritto;


B) VIA AUGUSTO RIGHI

1) DARE PRECEDENZA E DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
- all'intersezione con via dell'Indipendenza,
eccetto:
a) autorizzati al transito nell'area dell "T" che potranno svoltare a sinistra,
b) autorizzati ad accedere all'area pedonale di via De' Falegnami che potranno proseguire diritto;



C O N F E R M A

Le limitazioni alla circolazione previste in via de' Falegnami con ordinanza p.g. n. 74309/2014, e successive integrazioni e modifiche, relative all'area dei "T-Days";
Le limitazioni per i veicoli che non rispondono ai criteri di compatibilità ambientale fissati dalla Delibera di Consiglio p.g. n. 178386/2019.

R E V O C A

La precedente ordinanza p.g. n. 11772/2006 istitutiva di area pedonale regolamentata con dissuasore mobile e tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente atto.





IL DIRETTORE
ing. Cleto Carlini






Documenti allegati - parte integrante





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