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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4909912020
Unità di riferimento Sport
Data sottoscrizione 24/nov/2020
Oggetto EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI AL CHIUSO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO

Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

- il DPCM 24 ottobre 2020, segnatamente l’art. 1 comma 9, lettere e); f); g) che dispone ulteriori limiti allo svolgimento dell’attività sportiva al fine del contenimento della pandemia Covid-19;

- il DPCM 3 novembre 2020, segnatamente l’art. 1 comma 9, lettere d); e); f); g) che dispone ulteriori limiti allo svolgimento dell’attività sportiva al fine del contenimento della pandemia Covid-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria, segnatamente l'ordinanza sindacale P.G. n. 438133/2020 del 28 ottobre 2020;


Considerato che:

- con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

- la Città di Bologna, nelle ultime settimane, risulta particolarmente colpita dalla pandemia registrando un costante incremento giornaliero di casi Covid-19 positivi;



Verificato che negli impianti sportivi al chiuso, la cui attività è stata ulteriormente limitata dopo l’entrata in vigore del DPCM del 24 ottobre 2020 e il successivo DPCM 3 novembre 2020, sono consentite solamente attività sportive di atleti riconosciuti di interesse nazionale;

Considerate le peculiarità degli impianti sportivi al chiuso, riguardo alla maggiore probabilità di diffusione del virus Covid-19;

Valutato:

- di vietare sull’intero territorio comunale, secondo quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 e circolari applicative, l’utilizzo degli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le piscine e le palestre scolastiche per attività extracurriculari;

- di consentire negli impianti sportivi, che dispongono di adeguati spazi, di svolgere l’attività motoria e sportiva all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza creare assembramento, in aderenza alle linee guida definite dalle federazioni sportive, enti di promozione e discipline sportive associate;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:
l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14
luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25
settembre 2020;
il Decreto Legge n. 125 de 7 ottobre 2020;
ORDINA

dal 25 novembre 2020 e fino a nuova disposizione

- di vietare sull’intero territorio comunale l’utilizzo degli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le piscine e le palestre scolastiche per attività extracurriculari, secondo quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 e circolari applicative, consentendo solamente, in impianti dove è possibile, l’attività motoria e sportiva svolta all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in aderenza alle linee guida definite dalle federazioni sportive, enti di promozione e discipline sportive associate;

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., l’applicazione delle sanzioni amministrative già previste a livello nazionale.



DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale



Direttore del Settore sport
Direttori Quartieri

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.





F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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