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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2189072018
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 28/mag/2018
Oggetto DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che
- con propria ordinanza, in data 1 marzo 2016 Pg. n. 69510/2016, sono stati disciplinati gli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche;
- con propria ordinanza del 4 settembre 2017 Pg. n. 307937/2017 sono stati modificati gli orari di funzionamento del mercato periodico specializzato Piazza San Francesco e del mercato rionale Francesco Albani;
- l'art. 3 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, dispone che le attività commerciali come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 114 siano svolte senza l'obbligo del rispetto di orari specifici di apertura e chiusura, chiusura domenicale e festiva e mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- l'art. 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sancisce che le disposizioni relative agli orari di vendita non si applicano agli esercizi specializzati nella vendita di fiori;

Tenuto conto che:
- a seguito della liberalizzazione citata è stata concessa agli operatori che svolgono la propria attività in strutture fisse (chioschi) la facoltà di effettuare la vendita nelle giornate domenicali e festive, nel pieno rispetto della fascia oraria fissata dall'allegato alla presente ordinanza per il mercato di appartenenza delle singole strutture fisse (chioschi) interessate;
- alla luce delle modifiche normative di cui in premessa è stato superato il divieto di svolgimento in orario notturno dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, anche in considerazione della particolare modalità di esercizio della stessa, cioè con mezzi la cui sosta è permessa "per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore";
- è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 76182 del 06/03/2018 il progetto di qualificazione del mercato rionale di Piazza Aldrovandi, i cui spazi sono stati riorganizzati al fine di fornire un servizio più completo, per la piena realizzazione del quale è emersa la necessità di prolungare l'orario di utilizzo delle parti esterne ai chioschi comprese nell'area mercatale fino alle ore 22.00, in analogia con l'estensione di orario già prevista per il mercato rionale Francesco Albani con l'atto citato in premessa;

Ritenuto pertanto opportuno:
- concedere agli operatori che svolgono la propria attività in strutture fisse (chioschi) la facoltà di svolgere l'attività nelle giornate domenicali e festive, nel pieno rispetto della fascia oraria fissata dall'allegato alla presente ordinanza per il mercato di appartenenza;
- permettere lo svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante senza vincoli di orario;
- modificare gli orari di funzionamento dei mercati rionali al fine di valorizzarne il ruolo di presidio e definire una fascia oraria minima di apertura delle attività funzionale anche allo svolgimento di controlli da parte della Polizia Municipale;
- chiarire che gli operatori appartenenti al Mercato Stagionale Posteggi Temporanei potranno lasciare in loco le strutture utilizzate con esclusivo riferimento ai posteggi con attività svolta in giornate consecutive;

Richiamata l'ordinanza in data 29/05/2015 Pg. n. 289791/2015 relativa alla disciplina degli orari di funzionamento e vendita per il mercato periodico specializzato "La Piazzola"- Edizioni del Venerdì e del Sabato;

Sentite le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei Consumatori;

Visti:
- la la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2013, n. 485;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DISPONE

l’osservanza delle seguenti norme per tutti coloro che esercitano la vendita al dettaglio su aree pubbliche:

1. l'orario di funzionamento per ciascun mercato e fiera è individuato come da elenco allegato e parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
2. l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta senza vincoli di orario;
3. qualora il giorno di svolgimento dei mercati periodici coincida con un giorno festivo, su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale o dei comitati di mercato, ove costituiti, è ammesso recuperare il mercato nella domenica precedente, o effettuarlo il giorno stesso, con la precisazione che il giorno del Santo Patrono della città, 4 ottobre, è da ritenersi festivo solo ove corrisponda ad una giornata domenicale;
4. il calendario dei mercati straordinari deve essere comunicato al Settore Attività Produttive e Commercio entro il 31 Ottobre dell'anno precedente al fine di procedere, così come indicato all'art.11, comma 1 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere, alla loro istituzione con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale oppure i comitati di mercato, ove presenti, e su iniziativa dell’Amministrazione Comunale;
5. entro la medesima data del 31 ottobre dovrà essere trasmesso al Settore Attività Produttive e Commercio l'elenco delle giornate di mercato che si intendono recuperare, di cui al precedente punto 6;
6. il calendario dei mercati straordinari approvato dalla Giunta comunale e quello dei mercati recuperati vengono resi noti agli operatori interessati mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web del Comune di Bologna;
7. le operazioni di spunta hanno inizio all’orario di apertura del mercato stesso, così come riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere.

Per le violazioni alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste al Titolo V del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere.
Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione ed a partire da quella data sono abrogate le ordinanze sindacali P.G. n. 69510/2016 e P.G. n. 307937/2017.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.







Allegati
File Name
Orari vendita aree pubbliche Pg.n. 218907_18 .pdf


F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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