Dettaglio Ordinanza dei Settori

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1960372019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 30/apr/2019
Oggetto MISURE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 NEL CONTESTO DI PIAZZA MAGGIORE E AREE LIMITROFE, AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267
Data di termine validità 03/05/19

Testo dell'atto

IL SINDACO



Premesso che
- mercoledì 1 maggio 2019 si svolgeranno eventi e celebrazioni in occasione della giornata di festa, per il quale si prevede un notevole afflusso di persone nel contesto di Piazza Maggiore e nelle aree limitrofe;

- tale circostanza richiede un'attenta e completa pianificazione delle misure a tutela della sicurezza, sulla base del modello già positivamente sperimentato in occasione dei concerti di "Radio Bruno" e del gruppo musicale "Lo Stato Sociale";

Rilevato che
- così come accaduto in occasione di altre manifestazioni, gli avventori sono soliti acquistare bevande per il consumo in strada, abbandonando poi i relativi contenitori su area pubblica;

- la vendita di bevande alcoliche e l'abuso delle medesime può determinare conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado, e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti può farne strumenti potenzialmente atti ad offendere;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire per la giornata di mercoledì 1 maggio 2019 dalle ore 10:00 fino alle ore 24:00, e comunque fino al termine delle manifestazioni previste per la celebrazione della Festa dei Lavoratori, per le attività ubicate nella Piazza XX settembre, Via Indipendenza, Via Rizzoli, Piazza Maggiore e Piazza Re Enzo:
- il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina.

Visti
- l’art. 50, comma 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’art. 50 comma 7bis.1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1 febbraio 2011, P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

per la giornata di mercoledì 1 maggio 2019 dalle ore 10:00 fino alle ore 24:00, e comunque fino al termine delle manifestazioni previste per la celebrazione della Festa dei Lavoratori, per le attività ubicate nella Piazza XX settembre, Via Indipendenza, Via Rizzoli, Piazza Maggiore e Piazza Re Enzo:
- il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina.

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 comma 7 bis.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia.

Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.

Dispone quindi che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all’ Albo Pretorio informatico per 15 giorni;
- pubblicata sul sito istituzionale.

e comunicata:
al Settore Polizia Locale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Santo Stefano.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.








F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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