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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 947152021
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 26/feb/2021
Oggetto EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA SPORTIVE E DELLE ATTIVITA MOTORIE SVOLTE NELLE PALESTRE, NELLE PISCINE E NEI CENTRI SPORTIVI, PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ALL'APERTO, INCLUSE QUELLE DI CUI ALL'ART 1 COMMA 10 LETTERA E) DEL DPCM 14 GENNAIO 2021
Validità Permanente

Testo dell'atto

L SINDACO


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 26/02/2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Bologna e nei Comuni ricompresi nel territorio dell’Azienda USL di Bologna. Integrazione ordinanza approvata con Decreto n. 19 del 24 febbraio 2021”;

Rilevato che l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche sul territorio del Comune di Bologna;

Considerate le peculiarità di palestre, piscine, centri e impianti sportivi, riguardo alla maggiore probabilità di diffusione del virus Covid-19;

Ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure di carattere organizzativo volte e rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l’eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto delle misure di distanziamento;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria;


ORDINA

dal 1 marzo al 14 marzo 2021, salvo nuova disposizione


- con effetto immediato, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, la sospensione di tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all’aperto, incluse quelle di cui all’art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per lo svolgimento da parte di atleti agonisti di attività riconducibili a eventi e/o competizioni di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI conseguentemente ad una valutazione curata dal Settore Sport che terrà conto degli specifici protocolli sanitari adottati.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e su Sito Istituzionale dell’Ente;

- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri


Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna – Bologna ed entro 120 giorni presentare ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della L. 241/1990;


La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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