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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 5050332019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 15/nov/2019
Oggetto MISURE AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 RELATIVE A VIA CESARE BOLDRINI E VIA AMENDOLA
Data di termine validità 30/11/19

Testo dell'atto

I L S I N D A C O



Premesso

- che l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale P.G. n.18657, successivamente modificato e integrato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. 239 P.G. n. 57985/2018:
a) detta gli indirizzi consiliari in materia di definizione degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo che il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 13, co. 3);
b) prevede le fattispecie e le relative sanzioni in materia di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina e di bevande alcoliche (art. 14);
c) stabilisce modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano (art. 15);
- che, già in passato, a seguito di rilevate situazioni di criticità dovute a condotte individuali e collettive che hanno inciso negativamente sulla qualità della vita dei residenti, era emersa la necessità di intervenire sulla disciplina degli orari delle attività commerciali ubicate in particolari aree del centro cittadino ed anche il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto aveva ritenuto opportuno intervenire con azioni mirate e con politiche integrate per la sicurezza della città e del centro storico, anche in materia di disciplina degli orari di pubblici esercizi e attività commerciali;
- che, peraltro, l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nel rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- che la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011del Ministero dello Sviluppo Economico, reca: «(...) specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (…) dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale», espressamente richiamati come limiti ammissibili all’iniziativa e all’attività economica privata, dall’art. 3 co. 1 D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;


Considerato

- che con ordinanza sindacale in data 14 luglio 2017 P.G. n. 254028 veniva prevista una disciplina specifica per Via Cesare Boldrini, nel tratto da Via Amendola a Piazza XX Settembre, in quanto detta area veniva interessata da fenomeni di degrado e inciviltà urbana, quali il consumo di alcolici per strada da parte di persone intente a bivaccare, abusivismo commerciale, e fenomeni di criminalità;
- che dette misure sono state oggetto di successive ordinanze, in considerazione del permanere della necessità di contrastare i suddetti fenomeni;
- che, inoltre, le medesime misure sono state estese alla Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Boldrini e il Viale Pietramellara, in quanto la zona risultava interessata dalle medesime situazioni di criticità;


Verificato

- che i provvedimenti presi hanno determinato un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità delle vie considerate;


Ritenuto,

dunque, opportuno emanare una nuova ordinanza contenente le medesime prescrizioni, in ragione del positivo riscontro delle misure adottate, e al fine di implementare le condizioni di sicurezza dell'area, nonché di consolidare il miglioramento dello stato di vivibilità dell'intera zona per garantire il benessere psicofisico connesso al diritto al riposo e alla quiete dei residenti, proteggere la salubrità dell'ambiente, assicurare l'igiene pubblica in modo da realizzare - secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità - il miglior contemperamento possibile delle diverse esigenze;


Visti

- l'art. 50 comma 7 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA



nella via Boldrini, e nella via Amendola nel tratto compreso tra via Milazzo ed il Viale Pietramellara, con decorrenza dal 15 novembre 2019 e fino al 30 aprile 2020, la seguente disciplina:


1. Orari
per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;


2. Divieto di detenzione di bevande alcoliche refrigerate
per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;


3. Divieto
di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.

DISPONE



- che, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. 267/2000, la violazione delle prescrizioni sugli orari della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 13 comma 4 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n.22142/2011;
- che la violazione di cui al punto 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 400,00) ai sensi dell'art.14, comma 1 ter lett.b, e comma 5 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.g. n. 22142/2011;
- che la violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 200,00) ai sensi dell' art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.g. n. 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’ Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.


Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale.


Si dispone quindi che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni;

- comunicata:
al Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza.


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.









F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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