Visti
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria;
Considerato che:
- con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale, nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
- il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto:• dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo,
• del divieto di assembramento,
• della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
• dell’igiene frequente delle mani;
- le strade e le piazze del centro storico sono luoghi in cui si stanno determinando situazioni di assembramento favorite anche da manifestazioni, iniziative ed eventi che lì si svolgono ed attraggono ulteriore pubblico;
- le attività degli artisti di strada sono sospese nel rispetto del D.P.C.M. del 3 novembre secondo quanto previsto dall’art. 1;
Verificato che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto;
Accertato che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro da parte dei fruitori delle strade e delle piazze del centro storico;
Al fine di tutelare la salute pubblica;
Visti:
l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;
ORDINA
dal 12 novembre 2020 e fino a nuova disposizione
il divieto di utilizzare le piazze e le strade ubicate nell’area del centro storico, delimitata dai viali di circonvallazione, per ogni tipo di manifestazione, per iniziative ed eventi, comprese le attività degli artisti di strada.
La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:
➢ Prefetto
➢ Questore
➢ Comandante provinciale dei Carabinieri
➢ Comandante provinciale della Guardia di Finanza
➢ Comandante Polizia Locale
➢ Presidente del Quartiere Santo Stefano
➢ Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
➢ Presidente del Quartiere Borgo Panigale/Reno
➢ Presidente del Quartiere Navile
➢ Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale
➢ Presidente del Quartiere Savena
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.