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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 518172025
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione Jan 28, 2025
Oggetto ORDINANZA DI DIVIETO DI PERMANENZA NEI PARCHI, NEI GIARDINI.
Data di termine validità 2/12/25

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso:

che a seguito dell’Allerta meteo Emilia-Romagna n. 013/2025, valida dalle ore 12.00 del 28/01/2025, per la zona di Bologna (C2) si prevede una criticità vento con CODICE COLORE ROSSO che comporta danni estesi e grave pericolo per le persone all’aperto in particolare in prossimità di piante e coperture;

Atteso che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento degli eventuali utilizzatori dei parchi e dei giardini in conseguenza di eventuali crolli degli alberi che potrebbero verificarsi e che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza delle persone;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità vietando immediatamente e fino a cessata emergenza, all’interno dei parchi e giardini cittadini e collinari la permanenza delle persone e la rimozione di tutto ciò che non è autorizzato nonché di vietare le attività sportive all’aperto inibendo l’uso delle stesse nelle zone in cui sono presenti alberature;

Ritenuto altresì di raccomandare a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie;

Atteso che, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata;

Visti:
- l’art. 50 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e succ. mod.;
- il Dlgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- l’art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 1 del 07.02.2005;
ORDINA

E’ vietato, immediatamente da oggi 28 gennaio 2025 e fino a cessata emergenza, permanere nei parchi e nei giardini cittadini e collinari.

Sono vietate le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature.

E’ fatto obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie e non autorizzate presenti all’interno dei parchi e dei giardini per evitare ulteriori pericoli.

Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.

Il divieto di permanenza rimane valido fino al permanere delle situazioni di criticità.

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione
possibile.

La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in relazione alla Delibera di Giunta P.G. n. 377798/2022, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00 con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300,00 (trecento).
DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:
Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Comandante Polizia Locale
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


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