Premesso:
che a seguito dell’Allerta meteo Emilia-Romagna n. 013/2025, valida dalle ore 12.00 del 28/01/2025, per la zona di Bologna (C2) si prevede una criticità vento con CODICE COLORE ROSSO che comporta danni estesi e grave pericolo per le persone all’aperto in particolare in prossimità di piante e coperture;
Atteso che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento degli eventuali utilizzatori dei parchi e dei giardini in conseguenza di eventuali crolli degli alberi che potrebbero verificarsi e che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza delle persone;
Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità vietando immediatamente e fino a cessata emergenza, all’interno dei parchi e giardini cittadini e collinari la permanenza delle persone e la rimozione di tutto ciò che non è autorizzato nonché di vietare le attività sportive all’aperto inibendo l’uso delle stesse nelle zone in cui sono presenti alberature;
Ritenuto altresì di raccomandare a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie;
Atteso che, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata;
Visti:
- l’art. 50 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e succ. mod.;
- il Dlgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- l’art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 1 del 07.02.2005;
ORDINA
E’ vietato, immediatamente da oggi 28 gennaio 2025 e fino a cessata emergenza, permanere nei parchi e nei giardini cittadini e collinari.
Sono vietate le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature.
E’ fatto obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie e non autorizzate presenti all’interno dei parchi e dei giardini per evitare ulteriori pericoli.
Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.
Il divieto di permanenza rimane valido fino al permanere delle situazioni di criticità.
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione
possibile.
La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in relazione alla Delibera di Giunta P.G. n. 377798/2022, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00 con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300,00 (trecento).
DISPONE
che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:• Prefetto
• Questore
• Comandante provinciale dei Carabinieri
• Comandante provinciale della Guardia di Finanza
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
• Comandante Polizia Locale
• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.