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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4180182020
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 16/ott/2020
Oggetto EMERGENZA COVID-19. PIAZZA ALDROVANDI: ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO



Visti

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria;

Considerato che
➢ con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
➢ il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto:
dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo,
del divieto di assembramento,
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
dell’igiene frequente delle mani;
➢ la locale piazza U.Aldrovandi è un luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dal pomeriggio inoltrato e fino all’alba del giorno successivo, stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria e causando assembramenti;
Verificato che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto;

Accertato che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta molto difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro da parte dei fruitori della piazza;

Valutato che inibire gli accessi incondizionati alla piazza è l’unico modo per evitare gli assembramenti vietati;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:
l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;
ORDINA

dal 17 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione

- il divieto di accedere e/o stazionare in piazza U. Aldrovandi nella parte antistante i civici 12 e 12/A,B,C – con esclusione delle parti carrabili – dalle ore 18.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo;

- è consentito il transito agli accedenti ai civici 12 e 12/A;

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.



DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

➢ Prefetto
➢ Questore
➢ Comandante provinciale dei Carabinieri
➢ Comandante provinciale della Guardia di Finanza
➢ Comandante Polizia Locale
➢ Presidente del Quartiere Santo Stefano


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.





F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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