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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1510212024
Unità di riferimento Transizione Ecologica e Ufficio Clima
Data sottoscrizione 11/mar/2024
Oggetto QUALITA' DELL'ARIA: PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2030 (PAIR 2030) E MISURE EMERGENZIALI 2024.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che:
  • la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
  • il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
  • i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);
  • obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria.
Visti:
  • il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
  • il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
  • la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
  • la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all'articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio.

Visti in particolare:
  • l’art. 15 “Altre misure di contenimento delle emissioni” delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;
  • l'art. 16 “Misure emergenziali” delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;
  • l’art. 17 “Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti al valore limite giornaliero di PM10” delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;
  • l’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani;
  • l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regolamenta gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
  • l’art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.
Preso atto:
  • della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10.
Considerato che:
  • la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta ad adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
  • le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario sia sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
  • in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022.

Verificato che:
  • il Comune di Bologna, compreso nella zona Agglomerato di Bologna, è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030 e successivi atti attuativi;
  • la popolazione residente nel Comune di Bologna alla data del 31/12/2023 è pari a 392.017 abitanti.
Considerato:
  • che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO2 (40 microgrammi/m3), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010.
Preso atto:
che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore.
Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata.

Richiamati:
  • l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
  • l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
  • il Regolamento Comunale d’Igiene per tutela della salute e dell'Ambiente, PG 39451/2002;
  • il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, PG 18657/2011;
  • la Legge n. 689 del 24/11/1981;
  • il D.P.R. n. 412/1993;
  • il D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
  • la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
  • il D.P.R. n. 74/2013;
  • il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
  • il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017.

In sostituzione delle precedenti ordinanze PG n. 636741/2023 e PG n. 416987/2017;
ORDINA

1. in tutto il territorio comunale, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 31/03/2024:
1.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (categorie da E1 a E8 ai sensi dell'art. 3 del DPR 412/1993) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore a uso civile alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

1.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69;

1.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

1.4 al divieto di cui al punto 1.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030, per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, intesa come le strade pubbliche e private percorribili da veicoli idonei alla
raccolta dei residui vegetali, nei seguenti casi:
a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.


2. dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza fino al termine della stagione termica 2023-2024, in tutto il territorio comunale:
2.1 l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole, i luoghi che ospitano attività sportive, nonché gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica, pompe di calore).

3. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
3.1 il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “5 stelle”;

3.2 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

3.3 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

4. in tutto il territorio comunale, l'adozione delle seguenti misure emergenziali, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza fino al 31/03/2024

Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale del Comune di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

4.1 è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (categorie da E1 a E8 ai sensi dell’art. 3 del DPR 412/1993), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore ad uso civile alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

4.2 è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale del PAIR 2030.
Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi trasmessi attraverso vari strumenti di comunicazione, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2030) e disponibili sul sito www.arpae.it.
AVVERTE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
1. l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1.2 è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana;

2. l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 1.3 e 1.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;

3. l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.3 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Fatte salve le competenze e le funzioni di altri enti (Regione, Ausl ecc), all'esecuzione della presente Ordinanza è tenuta la Polizia Locale.
DISPONE INOLTRE
Che il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza ed agli enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.




F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


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