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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3826182020
Unità di riferimento Ambiente e Verde
Data sottoscrizione 29/set/2020
Oggetto QUALITA' DELL'ARIA: MISURE EMERGENZIALI PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) 2020 - 2021.
Data di termine validità 31/03/21

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso:
- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteoclimatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 – 2013, nella città di Bologna, è stato superato il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 per un numero di giornate superiore a 35;
- che nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 rispettivamente per un numero di 40, 18 e 32 giornate di sforamenti;

Visto:
- che in data 26/07/2012 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR Piano Aria Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il “Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

Visti inoltre:
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei comuni dell'agglomerato di Bologna nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio comunale;

- la Delibera di Giunta Regionale 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)”:
- che coordina quanto disciplinato dal PAIR con le misure aggiuntive previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", con particolare riferimento all'articolazione delle misure emergenziali ed alla regolamentazione degli impianti a biomassa per il riscaldamento ad uso civile;
- che approva, in attuazione dell'art. 2 comma 1 del richiamato Accordo, misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020 definendo, fra l'altro, il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” a partire dal 1° gennaio 2020 e, nei giorni di applicazione delle misure emergenziali di secondo livello, di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a “4 stelle”;

- l’art. 40 della Legge Regionale 22/10/2018 n.14,

Considerato:
che il Comune di Bologna è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;

che il "PAIR 2020 (Relazione generale)", all'art. 9.1.3.4, ed il "Nuovo accordo di programma", all'allegato 1, pongono in capo al Comune di Bologna l'adozione di una serie di misure volte a contenere il fenomeno delle emissioni di gas inquinanti degli impianti termici da modulare nel periodo dall'1 ottobre al 31 marzo;

Preso atto:
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2);

Richiamati:
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- l'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7 novembre 2017;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 25 e 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” sottoscritto il 09/06/2017 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

ORDINA

Dal 01/10/2020 al 31/03/2021 il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (così come definito nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

B) obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, ossia "Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

C) l'adozione delle seguenti misure emergenziali attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nella giornata di lunedì e giovedì. Se tali verifiche evidenziano, nel Comune di Bologna o in un Comune dell'agglomerato di Bologna o in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna, l'avvenuto superamento continuativo nei 3 giorni antecedenti del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 di PM10, è previsto, dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero da martedì o venerdì, su tutta l'area del centro abitato di "Bologna", nel periodo dal 01/10/2020 al 31/03/2021, e fino al successivo giorno di controllo incluso, l'applicazione delle seguenti misure emergenziali di primo e secondo livello :

1) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” ;

2) divieto di combustione all'aperto di qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all'art. 182, c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006;

3) abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali e che non deve superare i 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali;

Nel caso che i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).
ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 4 giorni di superamento consecutivi.
Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020), e disponibili sul sito www.arpae.it
INFORMA

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto C.2. è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con le presenti disposizioni nel periodo suindicato.
COMUNICA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.






F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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