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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 6367412023
Unità di riferimento Transizione Ecologica e Ufficio Clima
Data sottoscrizione 02/ott/2023
Oggetto QUALITA' DELL'ARIA: MISURE EMERGENZIALI 2023 - 2024 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2020 (PAIR 2020)
Data di termine validità 30/04/24

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);

- obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell’aria.

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell’11/04/2017;

- il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell’aria”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell’Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

- la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria” con la quale è stato stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l’adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) fino all’approvazione del nuovo Piano;

- la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)” successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;

- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all’articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Visti in particolare:

- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;

- l’art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regolamenta gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;

- il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall’art. 39 della L.R. n. 14/2018. In particolare tali misuri prevedono;


a) a decorrere dall’1 ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale;

b) dall’1 ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

c) dall’1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;


- il punto 1, lettera d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come modificato dall’art. 40, comma 2, della L.R. n. 14/2018.

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10.

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell’aria;

- le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario sia sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale;

- in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022.

Preso atto inoltre che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” dispone, anche per i Comuni appartenenti alle zone “Pianura est” e “Pianura ovest”:

- il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali del periodo autunno-inverno;

- l’introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;

- il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” ha stabilito:


- la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

- che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

- le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 189/2021).


Preso atto altresì che:

- l’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall’allegato XI al medesimo D.Lgs. n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;

- il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell’anno seguente. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l’elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

- al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;

- al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

Verificato che:

- il Comune di Bologna, compreso nella zona Agglomerato di Bologna, è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell’aria stabilite dal PAIR 2020 e successivi atti attuativi;

- la popolazione residente nel Comune di Bologna alla data del 30/06/2023 è pari a 392.227 abitanti.

Considerato:

- che in Emilia Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010.

Preso atto:

- che l’inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell’aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell’aria sopra richiamata.

Richiamati:

- l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento Comunale di Igiene per tutela della salute e dell’Ambiente, PG 39451/2002;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981;

- l’art.182 c. 6bis del D.Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;

- il D.P.R. n. 74/2013;

- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;

- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

- l’Ordinanza comunale permanente PG 416987/2017 “Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani: obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico” inerente i punti a) e b) di cui all’art. 24 delle Norme del PAIR 2020.


ORDINA
1. in tutto il territorio comunale, fino al 30/04/2024:

1.1 l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
1.2 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

1.3 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria. E’ prevista deroga a tale divieto limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Gli abbruciamenti in deroga devono essere condotti e comunicati secondo quanto stabilito nell’allegato 2 alla DGR 189/2021.


2. In tutto il territorio comunale, l’adozione delle seguenti misure emergenziali fino al 30/04/2024, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale del Comune di Bologna, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

2.1 è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

2.2 la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:


- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);

- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8).

Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra: ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7), nonché gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica, pompe di calore).

2.3 sono vietate tutte le combustioni all’aperto come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017;

2.4 è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.

Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020), e disponibili sul sito www.arpae.it.


AVVERTE

Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- l’inosservanza della disposizione di cui al precedente punto 1.3 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;

- l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2.3 è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

SOSPENDE


Ogni altra disposizione in contrasto con le presenti disposizioni nel periodo suindicato.

INFORMA


Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Fatte salve le competenze e le funzioni di altri enti (Regione, Ausl ecc), all’esecuzione della presente Ordinanza è tenuta la Polizia Locale.



DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.




F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


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