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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4719402019
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Data sottoscrizione 24/ott/2019
Oggetto MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO - STAGIONE INVERNALE 2019-2020
Data di termine validità 01/03/20

Testo dell'atto

IL CAPO AREA


Visti:
- gli artt. n. 1 e 13 del R.D.n. 3298 del 20-12-1928;
- l’art. 5 della L.R.n.19 del 4-5-1982;
- la Legge n. 833 del 3-12-1978;
- il Reg 1099/2009 (benessere animale);
- la deliberazione dell’AUSL di Bologna n° 1 del 18/01/2012; (nuovo tariffario);
- il Regolamento 1375/15 CE (presenza trichine nelle carni);
- l’Ordinanza 12/04/08 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare “l’allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti”;
- il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;
- la determinazione P.G. n. 360655/16 di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali di funzioni e responsabilità al Capo Area;
AUTORIZZA

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo 15 novembre 2019 – 1 Marzo 2020
ORDINA

1. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli Uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, concordando con il Veterinario Ufficiale l’ora di inizio della macellazione. E’ possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:

1) sito internet dell’AUSL di Bologna (http://www.ausl.bologna.it/)
- Chi siamo -->
- L'organizzazione -->
- I dipartimenti di produzione territoriale -->
- Il dipartimento sanità pubblica -->
- Sanità Pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine Animale -->
- Macellazione suini a domicilio -->
- Link Macellazione a domicilio Richiesta on line
Il tutto riassunto nel link diretto:
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanitapubblica/of_spv/macellazione-suini-a-domicilio/prenotazione-visita-suini/view

2. Le visite sanitarie verranno effettuate solo nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell’avvenuta visita sanitaria.

3. Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell’art. 13 del R.D. 3298/1928 e dell’Ordinanza 12/04/08, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (almeno 90 giorni di permanenza presso l’azienda) ed in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare (massimo 4 capi fatto salvo situazioni contingenti concordate tra questa Amministrazione e l’Ambito Veterinario dell’AUSL di Bologna).

4. La macellazione a domicilio è permessa solo per il consumo familiare delle carni ed è vietata la vendita delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.

5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze. (Reg. 1099/2009)

6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l’effettuazione dell’esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione.

7. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell’AUSL è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall’AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre che:
 Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell’art. 13 del RD 3298/28, è punito ai sensi dell’art. 358 del T.U.LL.SS, modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/81 e suo regolamento di attuazione.
 Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500 a € 9.000 ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000 a € 18.000 ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.Lvo 193/07.
 Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000 a € 6.000 ai sensi del D.Lgs 6.11.2013 n.131, salvo che il fatto non costituisca reato.




F.to Il Capo Area
Maria Adele Mimmi



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