Dettaglio Ordinanza dei Settori

| Home |  

Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3995762020
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione 07/ott/2020
Oggetto EMERGENZA COVID-19. PIAZZA SAN FRANCESCO: ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
Validità Permanente

Testo dell'atto



IL SINDACO


Visti
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, RECANTE Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, RECANTE Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020 nonché le disposizioni dei suddetti Decreti Legge;
- il DPCM 17 maggio 2020 e seguenti;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze ed in particolare le ordinanze PG 386441/2020, PG 386453/2020e PG 390866/2020

Considerato che

con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, all’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie quando non è possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza, all’igiene frequente delle mani;

la locale piazza San Francesco era diventata quotidianamente un luogo di ritrovo di tantissime persone che, dal pomeriggio inoltrato e fino all’alba del giorno successivo, stazionavano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme, anche utilizzando strumenti musicali o altri oggetti utilizzati come strumenti per la diffusione dei suoni, nonché apparecchi di riproduzione musicale e/o destinati alla diffusione dei suoni nell’ambiente che attraevano ulteriore pubblico causando assembramenti;


Verificato che pervenivano numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto, e che tali comportamenti in vigenza delle specifiche ordinanze emanate si sono drasticamente ridotti, tanto da limitare quasi completamente le segnalazioni da parte dei cittadini;


Accertato che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, se i citati fenomeni dovessero ripresentarsi risulterebbe impossibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro;


Valutato che inibire gli accessi sul sagrato della basilica di San Francesco e del limitrofo giardino si è rivelato un modo efficace per evitare gli assembramenti vietati;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:
l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
ORDINA
dall’ 8 ottobre e fino a nuova disposizione

- il divieto di accedere e/o stazionare sul sagrato della basilica di San Francesco e del limitrofo giardino dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- il divieto di utilizzare strumenti musicali o altri oggetti utilizzati come strumenti per la diffusione dei suoni, nonché apparecchi di riproduzione musicale e/o destinati alla diffusione dei suoni nell’ambiente.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.


DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Presidente del Quartiere Porto/Saragozza

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


| Home |