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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4993502020
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 27/nov/2020
Oggetto EMERGENZA COVID19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. NUOVE DISPOSIZIONI PER I MERCATI CITTADINI
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO


Visti
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato
che in relazione alla materie del commercio su aree pubbliche in attuazione, in particolare, delle seguenti normative:
- il “protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche”, approvato con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna –n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.,
- il dpcm 3 novembre 2020 – allegato 9;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;
il Sindaco con proprio atto PG n.475463/2020 del 17/11/2020 disponeva l’apertura per i seguenti mercati:
MERCATI AGRICOLI
MERCATI RIONALI (PUNTO 1 – Piano delle Aree)
MERCATI A TURNO GIORNALIERO (PUNTO 2 – Piano delle Aree)
MERCATI PERIODICI (PUNTO 3 – Piano delle Aree)
MERCATO CITTADINO DIFFUSO A (PUNTO 4 – Piano delle Aree)
MERCATO CITTADINO DIFFUSO B (PUNTO 5 – Piano delle Aree)
MERCATO GIORNALIERO PERIFERICO (PUNTO 7 – Piano delle Aree)
e inibiva lo svolgimento di:
MERCATO PERIODICO SPECIALIZZATO NON ALIMENTARE “LA PIAZZOLA”
MERCATO PERIODICO ORDINARIO “DEL TRENO”;
MERCATO ANTIQUARIO CITTÀ DI BOLOGNA;
MERCATO STAGIONALE POSTEGGI TEMPORANEI (PUNTO 6 – Piano delle Aree) escluso prodotti alimentari
FIERE (PUNTO 8 – Piano delle Aree)

Visto
che con nuova ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.218 del 20 novembre 2020, si è disposta la modifica della precedente ordinanza regionale n.216 del 12 novembre 2020, modificandone la scadenza dal 3 dicembre al 27 novembre;
che restano pertanto vigenti sulla materia il DPCM del 3 novembre 2020 e l’ordinanza regionale n.82 del 17/5/2020;
che restano, dunque, vietate le attività di commercio su area pubblica per le manifestazioni fieristiche e similari, mentre viene meno la obbligatorietà del piano sindacale per lo svolgimento delle altre attività di commercio su aree pubbliche a decorrere dal 28/11;


Richiamate
le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria da Covid 19;

Valutato
- che resta imprescindibile l’applicazione delle misure di distanziamento e di sicurezza previste dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività mercatali;
- che in relazione alla misura relativa alla presenza nei mercati di una unica entrata e di una unica uscita, va chiarito che ove non sia realizzabile per la conformazione dell’area mercatale, si dispongano anche più percorsi di entrata e di uscita separati tra di loro;

Visto
- l’art.50 del Tuel
DISPONE

DAL 28 NOVEMBRE 2020 FINO A NUOVE DISPOSIZIONI

L’APERTURA per i mercati indicati nel Piano delle aree approvato con delibera consiliare pg. n. 375824 del 28/11/2016 ;
escluso le Fiere di cui al Punto 8 del predetto Piano delle Aree;

CONFERMA
le misure di distanziamento e sicurezza già approvate con la propria precedente ordinanza PG n.475463/2020 del 17/11/2020, e, precisamente:
perimetrazione dell’area mercatale;
presenza, ove possibile, di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e corsie mercatali a senso unico oppure di più varchi e più uscite che formano percorsi separati;
controllo numero utenti all’interno del mercato in relazione al numero dei banchi presenti;
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le attività e le loro fasi;
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
contingentamento degli ingressi e la vigilanza privata degli accessi;
sorveglianza privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;
pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
uso obbligatorio delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e, in particolare, devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
presenza presso il banco di vendita di non più di una persona per 2 metri lineari;
in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata possibilmente anche attraverso cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
DISPONE

altresì, che la violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000;

che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line;

che il presente provvedimento sia comunicato a:
  • Prefetto
  • Questore
  • Comandante provinciale dei Carabinieri
  • Comandante provinciale della Guardia di Finanza
  • Comandante Polizia Locale
  • Presidente del Quartiere Santo Stefano
  • Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
  • Presidente del Quartiere Borgo Panigale/Reno
  • Presidente del Quartiere Navile
  • Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale
  • Presidente del Quartiere Savena

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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