Dettaglio Ordinanza dei Settori

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3557712018
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 31/ago/2018
Oggetto MISURE RELATIVE AL CONCERTO 'RADIO BRUNO ESTATE' CHE SI SVOLGERA' DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 NEL CONTESTO DI PIAZZA MAGGIORE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
Data di termine validità 15/09/18

Testo dell'atto

IL SINDACO




Premesso

- che domenica 2 Settembre 2018 si terrà la manifestazione "Radio Bruno Estate" organizzata dall'emittente "Radio Bruno", che comprende lo svolgimento di un concerto nel contesto di Piazza Maggiore, per il quale si prevede un notevole afflusso di persone;
- che, così come accaduto in occasione di altre manifestazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande effettuando il consumo in strada, abbandonando i relativi contenitori su area pubblica senza particolari precauzioni, causando così inconvenienti igienico sanitari, incontrollata diffusione dei contenitori di vetro o lattina nonché degrado ambientale;
- che, in data 30.08.2018, si è tenuto presso la Prefettura di Bologna il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto le problematiche generali attinenti alla suddetta manifestazione, e che detto Comitato ha richiesto l'emanazione di un'ordinanza sindacale finalizzata al divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie di vetro o lattine a partire dalle ore 15.00, in coincidenza con la chiusura al pubblico dell'area;

Rilevato che l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado; il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti, inoltre, può renderli strumenti atti ad offendere;

Ritenuto necessario stabilire, pertanto, per la giornata di domenica 2 settembre 2018, dalle ore 15.00 fino alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione:

1. il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina. Il divieto si applica alle attività ubicate all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza e, inoltre, nelle vie de' Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno e in Piazza Re Enzo;
2. la rimozione degli arredi mobili dei dehors all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza; tali arredi dovranno essere rimossi o, eccezionalmente, impilati e/o accatastati creando il minimo ingombro possibile e, in ogni caso, dovranno essere resi inutilizzabili e inaccessibili dal pubblico;
3. il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina. Il divieto si applica alle attività ubicate nelle vie de' Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno e in Piazza Re Enzo.

Visti

- l’art. 50, comma 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1 febbraio 2011, P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

nella giornata di domenica 2 settembre 2018, dalle ore 15.00 fino alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione:

1. il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina. Il divieto si applica alle attività ubicate all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza e, inoltre, nelle vie de' Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno e in Piazza Re Enzo;
2. la rimozione degli arredi mobili dei dehors all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza; tali arredi dovranno essere rimossi o, eccezionalmente, impilati e/o accatastati creando il minimo ingombro possibile e, in ogni caso, dovranno essere resi inutilizzabili e inaccessibili dal pubblico;
3. il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina. Il divieto si applica alle attività ubicate nelle vie de' Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno e in Piazza Re Enzo.

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento p.g. n. 78920/2011), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.
DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni, pubblicata sul sito istituzionale e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata, altresì:
all'Area Sicurezza Urbana Integrata, Via Enzo Ferrari n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Santo Stefano;
al Direttore del Quartiere Santo Stefano.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.







Allegati
File Name
Planimetria PERIMETRO AREA MANIFESTAZIONE.pdf


F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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