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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 6765782023
Unità di riferimento Gestione Bene Pubblico
Data sottoscrizione 13/ott/2023
Oggetto ORDINANZA AI SENSI DELLART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA. POSTICIPO ACCENSIONE AL 22/10/2023.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO




Premesso che

il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, per la stagione termica 2022-2023, riduceva di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

le misure adottate per la stagione invernale 2022-2023 sono risultate ben tollerate dalla cittadinanza ed hanno conseguito gli obiettivi prefissati in termini di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni;

per la stagione termica invernale 2023-2024, pur in assenza di disposizioni nazionali, si ritiene opportuno e necessario proseguire nell’adozione di queste “buone pratiche”, pertanto si intende riproporre le suddette misure di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni, anche in considerazione delle condizioni climatiche miti del periodo che ne favoriscono l’applicazione;

Richiamato

il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

Preso atto che

l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del sopra citato regolamento regionale, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

il Comune di Bologna è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013;

Considerato che

permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime sensibilmente superiori alla media stagionale, come registrate a Bologna dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia- Romagna;

gli impianti termici per il riscaldamento costituiscono una quota rilevante di consumi e di emissioni inquinanti, per cui il presente provvedimento è volto a massimizzare la riduzione dei consumi di combustibile oltre a ridurre le emissioni inquinanti;

Considerato altresì che

Il Comune di Bologna è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l’adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l’approvazione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2021;

Bologna è tra le 100 città europee selezionate nella Cities Mission delle città intelligenti ed a impatto climatico zero entro il 2030;

Ritenuto pertanto che

le suddette circostanze costituiscano idonea motivazione per l’adozione del presente provvedimento ed integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 ed agli articoli 11 e 12 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 e s.m.i.;
ORDINA


la riduzione del periodo di esercizio posticipando l'accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, al 22/10/2023, per un limite massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;


la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;


Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica).
ORDINA ALTRESI’


ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.


La presente ordinanza non si applica nei casi previsti e descritti agli articoli 11 e 12 del regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari” ed in particolare:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


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