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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2157662019
Unità di riferimento Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere Pubbliche
Data sottoscrizione 10/mag/2019
Oggetto ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
Validità Permanente

Testo dell'atto


IL SINDACO

- Viste le Ordinanze cautelari R.G. 4747 e 5022/2019 del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Protezione Internazionale Civile, depositate in data 02.05.2019 in accoglimento totale di ricorsi volti all’accertamento del diritto alla residenza ed all’iscrizione anagrafica;

- Rilevato, sentita anche l’Avvocatura comunale, che:
le suddette Ordinanze, con motivazione particolarmente ampia ed approfondita, forniscono un’interpretazione costituzionalmente orientata delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 04.10.2018 n. 113, convertito con modificazioni in Legge 01.12.2018 n. 132 (c.d. Decreto Sicurezza) e coerente con l’ordinamento interno in materia d’iscrizione anagrafica di cui alla Legge e Regolamento anagrafici al quale il Decreto Sicurezza non ha apportato alcuna modifica;
le suddette Ordinanze, unitamente a precedente pronuncia del Tribunale di Firenze (Ordinanza R.G. 361/2019 datata 18.03.2019), costituiscono un riferimento giurisprudenziale significativo nel guidare l’Amministrazione comunale ed in particolare gli Uffici anagrafici nell’interpretazione ed applicazione del D.L. n. 113/2018;

- Ritenuto opportuno fornire agli Ufficiali di anagrafe delegati di questo Comune opportune indicazioni in merito a future richieste di iscrizione dei richiedenti protezione internazionale nel Registro della popolazione residente, anche al fine di evitare i costi che dovessero derivare da ricorsi con lo stesso esito, nonché, trattandosi di materia afferente al godimento di diritti soggettivi, da possibili richieste risarcitorie, ipotesi queste che potrebbero configurare danno erariale;

- Visto inoltre l’art. 54 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare il comma 3 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione;

- Dato atto che il Sindaco, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 32 e 32 bis dello Statuto Comunale, è il rappresentante legale dell’Ente anche in giudizio e che, quindi, ha poteri d’indirizzo e di decisione in merito;
DISPONE

agli Ufficiali di anagrafe delegati:
1. di provvedere all’iscrizione nel Registro della popolazione residente del Comune di Bologna di tutti i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale secondo le indicazioni fornite dal Tribunale di Bologna, Sezione Protezione Internazionale Civile, nelle ordinanze del 02.05.2019 citate in premessa;
2. di adottare gli opportuni atti in autotutela utili alla cessazione del contendere per i ricorsi già incardinati;
3. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche – U.I. Servizi Demografici ed all’Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri al fine di dare esecuzione al presente decreto.






F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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