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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4303902020
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 23/ott/2020
Oggetto EMERGENZA COVID-19. PARCHI E GIARDINI DEL CENTRO STORICO: ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO



Visti

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
- i DPCM 13 e 18 ottobre 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;


Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria;

Considerato che

- con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

- il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto:
dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo,
del divieto di assembramento,
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
dell’igiene frequente delle mani;

Verificato che i Giardini Margherita, il Parco 11 settembre, i Giardini di Villa Cassarini, il Parco del Cavaticcio e il Parco John Klemlen sono diventati luogo di ritrovo di numerosissimi giovani che nel cuore della notte si ritrovano lì e stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme causando pericolosi assembramenti;

Considerate le peculiarità dei Giardini Margherita al cui interno sono presenti attività scolastiche, sportive e commerciali;


Tenuto conto delle numerose segnalazioni che giungono da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto;


Accertato che più volte sono dovute intervenire, durante la notte, la Polizia Locale e le forze di Polizia per allontanare le persone che, nonostante gli ampi spazi dei giardini/parchi, stazionano assembrate e senza rispettare le misure di contenimento del contagio;


Valutato che inibire gli accessi incondizionati ai giardini/parchi è l’unico modo per evitare gli assembramenti vietati;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:
l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 de 7 ottobre 2020;
ORDINA

dal 26 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione

- il divieto di accedere e/o stazionare all’interno dei Giardini Margherita, del Parco 11 settembre, dei Giardini di Villa Cassarini, del Parco del Cavaticcio e del Parco John Klemlen dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

- nei Giardini Margherita, le persone presenti dopo le ore 22, nelle attività autorizzate entro le ore 24, dovranno allontanarsi dall'uscita più vicina;


La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.



DISPONE


che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale


Direttore Settore Ambiente e verde
Direttore Mobilità
Direttore Quartiere Santo stefano
Presidente del Quartiere Santo Stefano

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.






F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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