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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2443342023
Unità di riferimento Gestione Bene Pubblico
Data sottoscrizione 06/apr/2023
Oggetto ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA PROROGA DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI DALLA DATA ODIERNA FINO AL 12/04/2023 COMPRESO.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che

il Comune di Bologna è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Richiamati

il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del sopra citato regolamento regionale, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che

• sebbene il suddetto contesto normativo evidenzi la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici, tuttavia permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime sensibilmente inferiori alla media stagionale, come registrate a Bologna dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia- Romagna;

• obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute,
AUTORIZZA

dalla data odierna fino al 12/04/2023 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 6 ore giornaliere. Invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 19°C.




F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


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