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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 582702025
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione Jan 31, 2025
Oggetto REVOCA ORDINANZA DI DIVIETO DI PERMANENZA NEI PARCHI, NEI GIARDINI.
Data di termine validità 2/10/25

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che nella giornata del 28 Gennaio 2025, a seguito dell’Allerta n. 013/2025 della Protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata emanata l’Ordinanza di divieto di permanenza nei parchi e nei giardini PG n. 51817/2025;
Considerato che:

risulta cessata l'emergenza che aveva determinato divieto di permanenza nei parchi e nei giardini come da ordinanza PG n. 51817/2025;

Ritenuto quindi di riprendere le ordinarie modalità di fruizione dei parchi e dei giardini cittadini


Visti
· l'articolo 6 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1 (di seguito Codice della Protezione Civile) che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile l'articolo 2 del Codice della Protezione Civile che definisce le funzioni dei Comune e, al comma 5, individua le responsabilità del Sindaco e i sui poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di “...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...” ;

· l’ articolo 50 del TUEL, ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell 'integrità fisica della popolazione ;

· il Piano di protezione civile del Comune di Bologna .


REVOCA

con decorrenza immediata l'ordinanza PG n. 51817/2025 del 28 Gennaio 2025 riguardante i divieti di permanenza nei parchi e nei giardini cittadini

E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.


DISPONE


che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

· Prefetto

· Questore

· Comandante provinciale dei Carabinieri

· Comandante provinciale della Guardia di Finanza

· Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

· Comandante Polizia Locale

· Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



E ai servizi comunali competenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo .








F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


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