Premesso che nella giornata del 28 Gennaio 2025, a seguito dell’Allerta n. 013/2025 della Protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata emanata l’Ordinanza di divieto di permanenza nei parchi e nei giardini PG n. 51817/2025;
risulta cessata l'emergenza che aveva determinato divieto di permanenza nei parchi e nei giardini come da ordinanza PG n. 51817/2025;
Ritenuto quindi di riprendere le ordinarie modalità di fruizione dei parchi e dei giardini cittadini
Visti· l'articolo 6 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1 (di seguito Codice della Protezione Civile) che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile l'articolo 2 del Codice della Protezione Civile che definisce le funzioni dei Comune e, al comma 5, individua le responsabilità del Sindaco e i sui poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di “...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...” ;
· l’ articolo 50 del TUEL, ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell 'integrità fisica della popolazione ;
· il Piano di protezione civile del Comune di Bologna .
REVOCA
con decorrenza immediata l'ordinanza PG n. 51817/2025 del 28 Gennaio 2025 riguardante i divieti di permanenza nei parchi e nei giardini cittadini
E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:
· Prefetto
· Questore
· Comandante provinciale dei Carabinieri
· Comandante provinciale della Guardia di Finanza
· Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
· Comandante Polizia Locale
· Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
E ai servizi comunali competenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo .