Premesso che
• ll Comune di Bologna è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
• il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, per la stagione termica 2022-2023 riduceva di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
• per le stagioni termiche invernali 2023-2024 e 2024-2025, pur in assenza di disposizioni nazionali, si è ritenuto opportuno e necessario proseguire nell’adozione di queste “buone pratiche” che sono risultate ben tollerate dalla cittadinanza ed hanno conseguito gli obiettivi prefissati in termini di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni;
Richiamati
• il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
• l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del sopra citato regolamento regionale, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
Considerato che
• sebbene il contesto normativo evidenzi la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, tuttavia permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime sensibilmente inferiori alla media stagionale;
• obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute,
AUTORIZZA
dalla data odierna fino al 22/04/2025 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 ore giornaliere. Invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 19°C.