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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2420642025
Unità di riferimento Gestione Bene Pubblico
Data sottoscrizione Apr 15, 2025
Oggetto ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA PROROGA DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI DALLA DATA ODIERNA FINO AL 22/04/2025 COMPRESO.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO




Premesso che

• ll Comune di Bologna è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

• il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, per la stagione termica 2022-2023 riduceva di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

• per le stagioni termiche invernali 2023-2024 e 2024-2025, pur in assenza di disposizioni nazionali, si è ritenuto opportuno e necessario proseguire nell’adozione di queste “buone pratiche” che sono risultate ben tollerate dalla cittadinanza ed hanno conseguito gli obiettivi prefissati in termini di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni;

Richiamati

• il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

• l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del sopra citato regolamento regionale, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che
• sebbene il contesto normativo evidenzi la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, tuttavia permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime sensibilmente inferiori alla media stagionale;

• obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute,
AUTORIZZA

dalla data odierna fino al 22/04/2025 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 ore giornaliere. Invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 19°C.





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


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