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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3461412021
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione 30/lug/2021
Oggetto EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE.
Data di termine validità 31/12/21

Testo dell'atto




IL SINDACO

Visti:
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino alla delibera del 22 luglio 2021 con la quale è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021 sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021;

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria;

Considerato che:

- l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione a causa dell’aumento dei contagi che si sta registrando negli ultimi giorni;

- a livello nazionale sono state adottate misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto del contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;


- il ritorno alle ordinarie attività sociali è subordinato al rigoroso rispetto:
dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;
del divieto di assembramento,
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
dell’igiene costante e accurata delle mani;

- in città continuano a verificarsi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intente a consumare bevande alcoliche, ignorando pericolosamente le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus COVID-19 e con ciò determinando una situazione di pericolosità per la salute pubblica;

- è stato riscontrato come l’approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene nei negozi di vicinato, mancando così ogni forma di controllo delle misure di sicurezza, ed i verbali elevati a carico di diversi esercizi di vicinato comprovano tale fenomeno;

- il provvedimento di limitazione dell’orario di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato P.G. n. 259282/2021 ha contribuito a contenere tali fenomeni;

- gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

Considerato altresì che un allentamento delle misure potrebbe alimentare una maggiore diffusione di comportamenti non rispettosi, in particolare, delle misure di distanziamento e di conseguenza il propagarsi del virus;

Verificato che pervengono tuttora numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto;

Tenuto conto che l’area interessata è tutta la città;

Al fine di prevenire e tutelare l’incolumità e la salute pubblica;

Visti:
l’ art. 50 co 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

ORDINA
dall’ 1 agosto al 31 dicembre 2021

in tutta l’area cittadina

per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 18.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Dirigente Attività Produttive e Commercio
Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
Presidente del Quartiere Santo Stefano
Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno
Presidente del Quartiere Navile
Presidente del Quartiere San Donato-San Vitale
Presidente del Quartiere Savena
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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