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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1531602021
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Data sottoscrizione 06/apr/2021
Oggetto ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE AEDES ALBOPICTUS E ZANZARA COMUNE CULEX SPP
Data di termine validità 31/10/21

Testo dell'atto

IL SINDACO


Vista
la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp);

Considerato
- che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l’Italia è risultata essere interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;
- che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;
- che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre che
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
- la lotta agli insetti adulti mediante insetticidi in atmosfera (o adulticidi) è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e di intervento di contrasto in caso di emergenze sanitarie, ma non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, comporta un impatto non trascurabile e va quindi gestita in modo oculato ed efficace;
- che con un uso indiscriminato si possono più facilmente sviluppare situazioni di resistenza della zanzara all’utilizzo di prodotti adulticidi, il che comporterebbe un rischio non trascurabile per le possibili conseguenze, con prodotti che diventerebbero inefficaci;

Ritenuto
- che – all’opposto - quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa
- la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, etc.);

Considerato
che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto
di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01 aprile – 31 ottobre di ogni anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Vista
la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto
che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti
- il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- l’art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell’AUSL;
- la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- l’art. 148 del Regolamento di Igiene per la salute e per l’Ambiente del Comune id Bologna;
- la Delibera della Regione Emilia Romagna 785 del 20 maggio,2019, e nella fattispecie l’allegato 1.7;
- le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019”;
- il parere favorevole dell’Azienda USL di Bologna prot. n. 152243/21 del 01/04/2021
ORDINA

a tutti i cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistono o si possono creare raccolta d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di eseguire gli interventi larvicidi, secondo quanto già indicato e richiesto dal Regolamento di Igiene, art. 148;
ORDINA ALTRESI’

quanto segue in merito agli interventi adulticidi

1. obblighi di comunicazione di trattamenti adulticidi
L’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi pubblici e privati deve essere comunicata preventivamente almeno 5 giorni prima della data prevista, da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero dal proprietario/conduttore dell’area da trattare, in caso di interventi eseguiti personalmente, allegando una DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA da parte di chi esegue il trattamento (appendice 1);

2. indirizzi per le comunicazioni
L'invio delle comunicazioni deve avvenire alla casella PEC : dsp@pec.ausl.bologna.it;
per chiedere informazioni ci si può rivolgere alla casella MAIL : malattiedavettori@ausl.bologna.it;
La modalità di comunicazione deve avvenire tramite il modulo di cui all’appendice 1 della presente ordinanza;

3. prescrizioni specifiche
I trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati comunque nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019”;
In particolare:
a) affiggere un significativo numero di cartelli informativi alla cittadinanza di cui all’appendice 2 nell’intorno dell’area da trattare;
b) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
c) evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
d) accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
e) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
f) in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
g) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
h) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
i) far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione;
j) se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
INVITA

i diversi soggetti gestori a individuare azioni di trattamento larvicida in modo coordinato e integrato, in modo che aree significative del territorio vengano trattate in modo completo, ad esempio con interventi larvicidi porta a porta, come strumento alternativo all’utilizzo di interventi adulticidi;
AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate;
DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, l’Azienda Usl di Bologna, il Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
DISPONE ALTRESI’

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune.
La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio


Allegati alla presente ordinanza:

Appendice 1: Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara – Dichiarazione di trattamento adulticida;
Appendice 2: Avviso di trattamento adulticida in area privata.







Allegati
File Name
appendici 1 e 2.pdf


F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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