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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2985452021
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione 30/giu/2021
Oggetto EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. MISURE ANTI ASSEMBRAMENTI.
Validità Permanente

Testo dell'atto



IL SINDACO

Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
- il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”;


- il DPCM del 2 marzo 2021;

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria;

Considerato che:

- per l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale si applicano le misure di cui alla cosiddetta “zona bianca” poiché la Regione Emilia-Romagna si colloca in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso;

- ciò comporta il rispetto delle misure anti contagio previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nonché dei Protocolli e delle Linee guida ad esso allegati, perché il rischio di una maggiore diffusione del virus Covid-19 è ancora concreto e attuale;

- a livello nazionale sono state adottate misure per la ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto del contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;


- il ritorno alle ordinarie attività sociali è subordinato al rigoroso rispetto:
dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all’aperto quando non può essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurano assembramenti o affollamenti;
del divieto di assembramento,
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
dell’igiene costante e accurata delle mani;


- è stato riscontrato che piazza U. Aldrovandi è tornata ad essere considerata luogo di ritrovo di tantissime persone e specie durante la notte, a volte fino all’alba, si verificano pericolosi assembramenti dovuti alla contemporanea presenza di moltissime persone che non riescono a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
Verificato che:

- gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano ad aggravarsi;

- pervengono tuttora numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate e comprovate da riprese video che documentano in modo inequivocabile la situazione descritta;


Al fine di prevenire e tutelare l’incolumità e la salute pubblica nonché la vivibilità urbana;

Visti:
l’ art. 50 co 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
il Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021;
il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021;
il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021;

ORDINA
dal 2 luglio 2021 fino a nuova disposizione


Divieto di accedere e/o stazionare in piazza U. Aldrovandi nella parte antistante i civici 12 e 12/A,B,C – con esclusione delle parti carrabili – dalle ore 00.00 alle ore 24.00.
E’ consentito il transito agli accedenti ai civici 12 e 12/A.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.
DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Presidente del Quartiere Santo Stefano


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.to LA VICE SINDACO
Valentina Orioli


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