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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 5341002019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 29/nov/2019
Oggetto MISURE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI PER L'AREA 'BOLOGNINA' ED UN TRATTO DI VIA EMILIA PONENTE.
Data di termine validità 15/12/19

Testo dell'atto

IL SINDACO



Premesso che:

- che l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale P.G. n.18657, successivamente modificato e integrato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. 239 P.G. n. 57985/2018:
a) detta gli indirizzi consiliari in materia di definizione degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo che il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 13, co. 3);
b) prevede le fattispecie e le relative sanzioni in materia di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina e di bevande alcoliche (art. 14);
c) stabilisce modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano (art. 15);
- che, già in passato, a seguito di rilevate situazioni di criticità dovute a condotte individuali e collettive che hanno inciso negativamente sulla qualità della vita dei residenti, era emersa la necessità di intervenire sulla disciplina degli orari delle attività commerciali ubicate in particolari aree del centro cittadino ed anche il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto aveva ritenuto opportuno intervenire con azioni mirate e con politiche integrate per la sicurezza della città e del centro storico, anche in materia di disciplina degli orari di pubblici esercizi e attività commerciali;
- che, peraltro, l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nel rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- che la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011del Ministero dello Sviluppo Economico, reca: «(...) specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (…) dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale», espressamente richiamati come limiti ammissibili all’iniziativa e all’attività economica privata, dall’art. 3 co. 1 D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

Considerato:

- che negli ultimi anni la zona denominata Bolognina ha subito profonde trasformazioni del tessuto urbano e commerciale, (ex mercato ortofrutticolo; stazione ferroviaria), in alcuni casi interessato anche da occupazioni abusive e utilizzi illegali (caserma Sani, le officine Casaralta, ex edificio Telecom);

- la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, unitamente alla suddetta complessità urbanistica e allo specifico tessuto sociale, hanno portato nella zona forme di inciviltà e di degrado, legate anche alla presenza di soggetti pericolosi o potenzialmente tali, quali ad esempio tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, gruppi di persone che molestano residenti e passanti o che arrecano disturbo nelle ore notturne;

- che anche la zona di via Emilia Ponente, nel tratto compreso tra via Triumvirato e via della Pietra, è stata interessata, in particolare, da fenomeni di inciviltà urbana quali schiamazzi, bivacchi e consumo di alcolici, oggetto di segnalazione da parte dei cittadini residenti;

Verificato:

- che tali fenomeni sono legati alla diffusione ed al consumo di bevande alcoliche, favorito anche dalla vendita a basso costo di bevande alcoliche refrigerate, effettuata da alcune attività commerciali;

-che le limitazioni agli orari delle attività adottate in passato hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio in termini di contrasto al propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, ed hanno contribuito ad aumentare e consolidare il livello di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

-che tali misure sono state recentemente riproposte con precedenti provvedimenti, in ragione del permanere delle criticità riscontrate nella zona;

Preso atto :

- che i provvedimenti presi hanno determinato un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità delle vie considerate;


Ritenuto,

dunque, opportuno emanare una nuova ordinanza contenente le medesime prescrizioni, in ragione del positivo riscontro delle misure adottate, e al fine di implementare le condizioni di sicurezza dell'area, nonché di consolidare il miglioramento dello stato di vivibilità dell'intera zona per garantire il benessere psicofisico connesso al diritto al riposo e alla quiete dei residenti, proteggere la salubrità dell'ambiente, assicurare l'igiene pubblica in modo da realizzare - secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità - il miglior contemperamento possibile delle diverse esigenze;


Visti

- l'art. 50 comma 7 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
ORDINA

per la Zona cd. "Bolognina" e precisamente per le vie: De Carracci (tratto compreso tra Fioravanti e Matteotti), Tiarini, Zampieri, Costa,Tibaldi, Bolognese, Procaccini, Poliziano, Crespi, Spada, Calvart, Barbieri, Flora, Del Battiferro,Tasso, Mazza,Torreggiani, Magenta,Cignani, Mitelli, Del Mastelletta, Faccini, Dei Gandolfi, Lombardi, Gobetti (tratto compreso da via Fioravanti a via Barbieri), Lugli, Parini, Fioravanti, Colonna, Dall'Arca, De Maria, Sirani, Dei Rosaspina, Di Vincenzo, Da Faenza, Corticella (tratto compreso tra Piazza dell'Unità e Barbieri/Lombardi), Piazza dell'Unità, Matteotti (da Via De' Carracci a Piazza Unità), Ferrarese (tratto compreso tra Matteotti e Lombardi), Saliceto (tratto compreso tra Ferrarese e Lombardi), Vasari, Serra e via della Liberazione;
e la Via Emilia Ponente nel tratto compreso tra Via Triumvirato e via della Pietra;

con decorrenza dal 30 novembre 2019 al 30 aprile 2020 la seguente disciplina:

1. Orari
- per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell’attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
- per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, per i produttori agricoli e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.
DISPONE

- che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell’ equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata al punto 1 nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’ esercizio dell’ attività;

La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare;

- di dare atto che i titolari delle attività che hanno già ottenuto le deroghe ai sensi dei provvedimenti adottati continuano a fruirne senza dover ripresentare le comunicazioni previste;


DISPONE ALTRESI'



- che, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. 267/2000, la violazione delle prescrizioni sugli orari della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 13 comma 4 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n.22142/2011;
- che la violazione di cui al punto 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 400,00) ai sensi dell'art.14, comma 1 ter lett.b, e comma 5 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.g. n. 22142/2011;
- che la violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 200,00) ai sensi dell' art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.g. n. 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’ Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.


Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale.


Si dispone quindi che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni;

- comunicata:
al Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Borgo Panigale - Reno;
al Presidente del Quartiere Navile;


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.




F.to LA VICE SINDACO
Marilena Pillati


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