Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2313912020
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Data sottoscrizione 12/giu/2020
Oggetto RIAPERTURA DEI CIMITERI CITTADINI CERTOSA E BORGO PANIGALE IN RELAZIONE ALL' EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID19. ULTERIORI DISPOSIZIONI


Testo dell'atto

IL SINDACO


Richiamato
il proprio atto contingibile ed urgente PG 170554 del 4 maggio 2020, recante “Misure urgenti per la riapertura dei cimiteri cittadini Certosa e Borgo Panigale in relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

Visto
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194), pubblicato in G.U. Serie Generale , n. 147 del 11 giugno 2020, e tutti i precedenti atti ivi richiamati;

Visti inoltre:
il parere dell’istituto Superiore di sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2” versione del 31 marzo 2020;
la Circolare del Ministero della salute; Direz. Gen. Prev. Sanit., Ufficio 4, n. 12302 dell’8 aprile 2020;
il Parere del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2020 sulle cerimonie funebri;

Considerato che:
  • il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
  • le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
  • l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;
Visto
l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Richiamati,
tra gli altri, i Decreti della Regione Emilia Romagna:
n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;
n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;
n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

Vista
da ultimo l’ordinanza regionale Emilia Romagna del 30 aprile 2020, n. 74 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19” con la quale al punto 4 viene specificato che:
4. È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;.....(omissis)..…

Atteso
che in ottemperanza della disciplina complessiva sopra richiamata, risulta ora necessario ed opportuno integrare il contenuto della precedente ordinanza P.G. 170554 del 4 maggio 2020, con le seguenti disposizioni:
1) il punto A) viene modificato nel modo seguente:
A) Orari di apertura
L’orario di riapertura è definito dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal lunedì alla domenica
compresa.
(omissis)…….

2) il punto B) capoverso 6 viene così integrato:
6. Accesso degli utenti ai cimiteri cittadini
Nel Cimitero della Certosa sarà consentito l’accesso attraverso tutti gli ingressi principali: l’ingresso c.d Piangoloni, l’ingresso Campo 1971, l’ingresso del Ghisello (Campo 1948), l’ingresso Monumentale.
(omissis)…..
con la precisazione che resta invariata ed efficace ogni altra disposizione contenuta nell’atto P.G. 170554 del 4 maggio 2020;

Visti inoltre:
la legge 23.12.1978, n. 833;
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
la L.R. 4.5.1982, n.19;
l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27.7.1934, n.1265) e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento comunale d’Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente nel testo vigente;

Considerata la necessità di permettere l’ingresso ai cimiteri comunali Certosa e Borgo Panigale sia ai cittadini per l’espletamento delle cerimonie funebri o per visite personali ai propri defunti, sia agli operatori economici che a vario titolo svolgono attività connessa ai cimiteri stessi;
ORDINA

per l’ingresso ai Cimiteri bolognesi di Certosa e Borgo Panigale e per la fruizione dei relativi servizi, l’osservanza delle disposizioni risultanti dal precedente proprio atto 170554/2020 del 4 maggio 2020 con le seguenti modifiche ed integrazioni in vigore a far data dal 13 giugno 2020:
1) il punto A) viene modificato nel modo seguente:
A) Orari di apertura
L’orario di riapertura è definito dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal lunedì alla domenica
compresa.
(omissis)…….

2) il punto B) capoverso 6 viene così integrato:
6. Accesso degli utenti ai cimiteri cittadini
Nel Cimitero della Certosa sarà consentito l’accesso attraverso tutti gli ingressi principali: l’ingresso c.d Piangoloni, l’ingresso Campo 1971, l’ingresso del Ghisello (Campo 1948), l’ingresso Monumentale.
(omissis)…..
AVVERTE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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